Cassazione Civile, Ordinanza n. 00390/2026 del 07/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria ha imputato a una società in liquidazione ricavi per l’anno d’imposta 2013, ritenendo che una cooperativa sociale fosse stata fittiziamente interposta nello svolgimento dell’attività d’impresa al fine di fruire del regime fiscale più favorevole riconosciuto alle cooperative sociali in materia di imposte dirette e IVA. Secondo l’Ufficio, la cooperativa era stata costituita dagli stessi soggetti, aveva riassunto i dipendenti, operava negli stessi locali, con gli stessi clienti e sotto la direzione delle stesse persone, così da mascherare la prosecuzione dell’attività della società cessata in liquidazione. La contribuente aveva impugnato l’atto e i giudici tributari di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo in sostanza che non fosse configurabile interposizione fittizia perché la società originaria era già cessata e il nuovo soggetto aveva legittimamente proseguito l’attività. In cassazione l’Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., lamentando che la sentenza d’appello avesse omesso di valutare gli indizi dell’interposizione fittizia raccolti in verifica; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., sostenendo omessa pronuncia e motivazione apparente in ordine al valore probatorio degli elementi acquisiti dalla Guardia di Finanza.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che la sentenza impugnata aveva comunque espresso, sia pure sinteticamente, una ratio decidendi chiara: escludeva la configurabilità dell’interposizione fittizia perché il soggetto che si assumeva interponente aveva cessato l’attività e il vantaggio fiscale era riferibile soltanto al nuovo soggetto di diritto. La Corte ha inoltre chiarito che non vi era omessa pronuncia, poiché il rigetto delle censure dell’Ufficio era implicito nella decisione di appello, e che la motivazione non era apparente perché consentiva di comprendere il fondamento della decisione. Sul piano sostanziale, ha affermato che l’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 richiede che sia dimostrato, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito per interposta persona; nella specie, però, gli indizi valorizzati dall’Ufficio delineavano semmai una prosecuzione dell’attività da parte della cooperativa sfruttando beni, personale e avviamento della società in liquidazione, non già un asservimento della cooperativa alla società cessata. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la resistente è rimasta intimata. Nessun contributo unificato aggiuntivo è stato posto a carico dell’Agenzia per la disciplina applicabile alle amministrazioni pubbliche difese dall’Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
"In sede di rettifica o di accertamento d'ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore per interposta persona"
La norma ha finalità antielusiva e consente di imputare il reddito al reale possessore per interposta persona; nei casi di attività d’impresa la prova deve dimostrare il totale asservimento del soggetto interposto all’interponente e la relazione di fatto tra quest’ultimo e la fonte del reddito.
Richiamato insieme all’art. 2729 c.c. per ribadire che grava sull’Amministrazione l’onere di provare i fatti costitutivi dell’interposizione fittizia e del possesso effettivo del reddito.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili, ma devono essere gravi, precise e concordanti; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che gli elementi allegati dall’Ufficio non dimostrassero l’asservimento della società interposta all’interponente.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Norma invocata per dedurre nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.
Richiamato come parametro dell’obbligo di motivazione della sentenza tributaria.
Richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha escluso l’omessa pronuncia poiché il rigetto del motivo era implicito nella decisione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso l’applicazione del raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione di rigetto dell’appello o del motivo comporta necessariamente la reiezione della censura proposta, purché dalla motivazione risulti comunque il percorso logico seguito dal giudice.
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, esclusivamente quando il testo non consente in alcun modo di comprendere la ratio decidendi; non basta una motivazione concisa o non perfettamente terminologica se il fondamento della decisione è percepibile.
- In tema di interposizione fittizia ai fini fiscali, l’Amministrazione deve provare, anche mediante presunzioni, che il contribuente sia l’effettivo possessore del reddito formalmente intestato ad altro soggetto e che quest’ultimo sia totalmente asservito al primo.
- Quando si contesta un’interposizione in una vicenda di impresa, gli indizi devono dimostrare che l’interponente gestiva uti dominus le risorse dell’interposto; se gli elementi di fatto descrivono piuttosto la prosecuzione dell’attività da parte del nuovo soggetto sfruttando i beni e l’avviamento del precedente, manca la struttura tipica dell’interposizione fittizia.
- L’art. 37, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 opera solo se il vantaggio fiscale si realizza in capo al soggetto che, sostanzialmente, possiede il reddito tramite interposta persona; non è sufficiente la mera continuità economica o organizzativa tra due soggetti se non emerge il possesso effettivo del reddito in capo all’interponente.
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