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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31748/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento che aveva recuperato a tassazione, ai fini delle imposte dirette, euro 1.221.345,00 relativo a svalutazioni di crediti connessi a cessioni del quinto/delega di pagamento (ritenute indebitamente dedotte) e una maggiore IVA per euro 297.859,28 per presunta illegittima detrazione IVA su operazioni di locazione di immobili propri. La ricorrente ha dedotto sia profili di diritto sostanziale (indeducibilità delle svalutazioni ex art. 71 TUIR nella formulazione ratione temporis) sia profili procedurali: mancata notifica di un processo verbale di constatazione e violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (avviso emesso prima della scadenza del termine senza motivazione di urgenza). L'Ufficio aveva altresì proposto ricorso incidentale sulla questione IVA; successivamente ha operato un annullamento parziale in autotutela sull'elemento IVA e ha rinunciato al ricorso incidentale.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso principale in relazione al terzo motivo (violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000). Ha ritenuto applicabile il termine dilatorio dei 60 giorni perché vi era stato accesso presso la sede della società e redazione di verbale (verbale giornaliero di verifica dell'11/12/2007) e l'avviso è stato emesso il 21/12/2007 e notificato il 2/1/2008, senza che l'Amministrazione avesse dimostrato ragioni di urgenza esonerative. Pertanto l'atto impositivo emesso ante tempus è illegittimo. Dato l'annullamento parziale in autotutela e la rinuncia al ricorso incidentale da parte dell'Agenzia, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere per il ricorso incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha accolto l'originario ricorso della contribuente annullando l'avviso di accertamento anche nelle parti non già annullate in autotutela. Le spese del doppio grado di merito sono compensate; l'Agenzia delle Entrate è condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 14.000,00 per compensi (oltre oneri accessori).

Norme richiamate

  • art. 71, terzo comma, d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) (ora art. 106)

    Norma fiscale sulla deducibilità delle svalutazioni crediti; il giudice ha esaminato la legittimità della ripresa a tassazione delle svalutazioni operate dalla società in relazione ai crediti assicurati, ma ha ritenuto assorbita la questione alla stregua del profilo procedurale risolutivo.

  • art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    Prevede il termine dilatorio di 60 giorni dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni di accesso/ispezione/verifica, a garanzia del contraddittorio endoprocedimentale; l'inosservanza determina l'illegittimità dell'avviso di accertamento salvo provata urgenza a carico dell'Ufficio.

  • artt. 19, 19 bis, 36 e 36 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Norme relative all'IVA e al meccanismo del pro rata; erano oggetto del ricorso incidentale dell'Ufficio relativo alla contestazione dell'IVA, ma l'Ufficio ha poi annullato parzialmente in autotutela quell'elemento e ha rinunciato al ricorso incidentale.

  • art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ.

    Vizi denunciati in cassazione: violazione di norme di diritto e omessa o insufficiente motivazione; qui impugnate per censure sia procedurali sia di quantificazione delle svalutazioni.

  • art. 384 cod. proc. civ.

    Consente alla Corte di cassazione, quando non residuino accertamenti di fatto da compiere, di decidere la causa nel merito; usato per accogliere il ricorso e decidere favorevolmente alla contribuente.

  • giurisprudenza delle Sezioni Unite, sentenza 29 luglio 2013, n. 18184

    Principio interpretativo richiamato: l'inosservanza del termine dilatorio di 60 giorni è di per sé causa di illegittimità dell'avviso emesso ante tempus, salvo che l'Ufficio provi specifiche ragioni di urgenza; l'onere probatorio dell'urgenza grava sull'Amministrazione.

  • prassi giurisprudenziale (ord. Cass. 23 gennaio 2020, n. 1497 e altri)

    Conferma che il termine dilatorio decorre da qualsiasi verbale che concluda le operazioni di accesso, verifica o ispezione, anche se meramente descrittivo o 'interlocutorio'.

Massime di principio

  • Se l'Amministrazione procede ad accesso, ispezione o verifica e rilascia un verbale che conclude le operazioni, non può emettere l'avviso di accertamento prima del decorso dei 60 giorni previsti dall'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, salvo che provi specifiche e concrete ragioni di urgenza.
  • Il termine dilatorio si applica indipendentemente dalla denominazione formale del verbale: anche un verbale 'giornaliero' o meramente descrittivo che concluda le operazioni fa decorrere il termine.
  • L'onere di dimostrare l'esistenza di motivi di urgenza che giustifichino l'emissione anticipata dell'atto grava sull'Amministrazione finanziaria; l'assenza di tale prova invalida l'atto impositivo.
  • La mancata osservanza delle garanzie del contraddittorio endoprocedimentale (art. 12, comma 7) costituisce vizio procedurale idoneo a determinare l'annullamento dell'avviso anche senza ulteriori accertamenti di merito.
  • In presenza di annullamento parziale in autotutela e/o di rinuncia dell'Ufficio al proprio gravame, la materia del contendere può cessare per le parti coinvolte; l'eventuale contenzioso residuo può essere deciso nel merito dalla Corte di legittimità se non richiede ulteriori accertamenti di fatto.
  • Prassi consigliata per il contribuente: ottenere copia del verbale di accesso, monitorare i termini, presentare osservazioni nel termine di 60 giorni e, se arriva un avviso prima del decorso del termine privo di motivazione di urgenza, impugnare l'atto per violazione dell'art. 12, comma 7.

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