Cassazione Civile, Sentenza n. 31830/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Del Monte ha chiesto la ripetizione di €176,75 versati a titolo di imposta di registro relativi a un'ordinanza di assegnazione emessa in una procedura esecutiva; ha citato Poste Italiane in quanto debitore esecutato, mentre in sede esecutiva era coinvolta anche Wind Telecomunicazioni S.p.A. come terzo pignorato. Il Giudice di Pace aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva di Poste, ritenendo responsabile il terzo pignorato. In appello il ricorrente deduceva violazione di norme processuali (artt. 91 e 553 c.p.c. e art. 339, terzo comma) per sostenere che l'appello fosse ammissibile contro una sentenza resa secondo equità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che le norme invocate (artt. 91 e 553 c.p.c.) attengono al procedimento esecutivo e, nella fattispecie, sono state valutate dal giudice di pace come regole rilevanti per il merito (per individuare il soggetto obbligato al rimborso), non come "norme sul procedimento" del giudizio di cognizione avanti al Giudice di Pace. Poiché il giudizio impugnato era stato pronunciato secondo equità (art. 113, secondo comma, c.p.c.), l'appello è ammissibile solo per le violazioni delle norme sul procedimento del medesimo giudizio; norme di altri procedimenti o norme che svolgono funzione sostanziale non rientrano nei motivi limitati di cui all'art. 339, terzo comma. Pertanto l'impugnazione era inammissibile e il ricorso per cassazione è rigettato. Del Monte è stato condannato alle spese e ad ulteriori oneri contributivi previsti dalla normativa.
Norme richiamate
art. 113 cod. proc. civ.
Stabilisce che il Giudice di Pace può decidere secondo equità; le sentenze emesse secondo equità sono soggette ad appello solo nei limiti previsti dall'art. 339, cioè per specifiche violazioni processuali.
art. 339 cod. proc. civ.
Individua i "motivi limitati" per impugnare le sentenze del Giudice di Pace rese secondo equità; la Corte ha interpretato queste "norme sul procedimento" in senso stretto come regole che disciplinano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al Giudice di Pace, escludendo norme provenienti da procedimenti diversi che valgono come diritto sostanziale interposto.
art. 91 cod. proc. civ.
Norma pertinente all'esecuzione (riparto/onere delle spese o efficacia di provvedimenti esecutivi secondo il caso); la Corte ha ritenuto che, pur essendo normativa processuale nell'ambito esecutivo, è stata utilizzata come regola per decidere il merito e non come regola sul procedimento del giudizio di cognizione, perciò non idonea a costituire motivo ammesso ai sensi dell'art. 339, terzo comma.
art. 553 cod. proc. civ.
Norma relativa al procedimento esecutivo (in particolare disciplina effetti/assegnazione e relativo regime); la Corte ha considerato che la sua eventuale violazione riguarda il procedimento esecutivo e la sostanza del diritto controverso, non le "norme sul procedimento" del giudizio di cognizione impugnabile per equità.
art. 360 cod. proc. civ.
Fondamento di cassazione invocato dal ricorrente per presunta violazione di norme di diritto; la Corte ha valutato il motivo alla luce della natura delle norme invocate e l'ammissibilità dell'appello dedotto in precedenza.
art. 23, comma 8-bis, d.l. 28/10/2020 n. 137 (conv. legge n. 176/2020)
Norma procedurale straordinaria che ha disciplinato la trattazione in camera di consiglio senza discussione orale in occasione dell'udienza di cassazione; qui citata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Prevede l'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato in caso di determinati esiti processuali; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale disposizione a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando si impugna una sentenza del Giudice di Pace resa secondo equità, l'appello è ammesso solo per le violazioni delle norme sul procedimento relative al medesimo giudizio di cognizione; non sono ammissibili doglianze fondate su norme di altri procedimenti anche se di natura processuale se queste hanno funzione sostanziale nel merito.
- Norme provenienti dal procedimento esecutivo (anche se processuali) che vengono utilizzate dal giudice di cognizione per decidere il merito sono considerate regole di diritto sostanziale interposte e non rientrano tra le "norme sul procedimento" censurabili in appello contro decisioni in equità.
- Se la questione rilevante riguarda l'efficacia di provvedimenti o la ripartizione delle spese nell'ambito dell'esecuzione, la via corretta è agire o proporre rimedi nell'ambito del procedimento esecutivo o instaurare il giudizio di cognizione idoneo a far valere il diritto sostanziale, non dedurre tali profili come violazioni procedurali in un appello contro una sentenza di equità.
- Per rendere ammissibile un'impugnazione contro sentenze in equità basata su violazioni normative occorre dimostrare che la presunta violazione attiene effettivamente alle regole del procedimento di cognizione davanti al giudice che ha deciso, e non a regolamentazioni di un procedimento distint o.
- In casi simili, valutare preventivamente la qualifica della norma invocata (norma sul procedimento del medesimo giudizio vs norma di altro procedimento o regola sostanziale): se è regola estranea al processo di cognizione, il rimedio di appello contro sentenze di equità rischia l'inammissibilità.
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