Cassazione Civile, Sentenza n. 31827/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pietro Buonocore impugna la sentenza della Corte d'appello di Salerno che aveva accolto in parte l'appello di due condomini (Rosa Maria Rosaria Buonocore Iengo e Vincenzo Buonocore) nei confronti di Emilia Gargano e Luigi Proto, ordinando adeguamenti e la rimozione di canne fumarie installate sulla facciata condominiale. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme processuali (artt. 345 e 112 c.p.c.), della Costituzione (art. 41, comma 3), di norme di diritto civile relative alla proprietà e al condominio (artt. 832 e ss., 873 e ss., 890 c.c., art. 1102 c.c., art. 844 c.c.), del regolamento comunale sulle distanze (in particolare la distanza minima di 10 metri tra canne fumarie e finestre), nonché vizi di motivazione, travisamento della prova e violazione del divieto di "ius novorum". Sostiene che la Corte d'appello avrebbe introdotto una "domanda nuova" in appello, disposto la ricollocazione delle canne fumarie e arrecato pregiudizio alla sua proprietà e al terrazzo della sua unità immobiliare, richiedendo inoltre autorizzazioni paesaggistiche per lo spostamento degli impianti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse processuale e per il principio della scissione delle cause in ipotesi di litisconsorzio facoltativo. Ha ritenuto che, trattandosi di più condomini che avevano agito con domande scindibili, la mancata proposizione di appello da parte del ricorrente rispetto alle proprie domande di primo grado ha determinato il formarsi del giudicato sostanziale a suo sfavore; le questioni sollevate in cassazione, che erano invece oggetto di appello solo da parte di altri condomini, risultano "nuove" rispetto al ricorrente e quindi inammissibili. La Corte ha indicato i rimedi alternativi per il condomino eventualmente pregiudicato (opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. oppure opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.). Non sono state regolate le spese di Cassazione in favore degli intimati, poiché non hanno svolto difesa; è stato dato atto della possibile integrazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176)
Norma procedurale richiamata per le conclusioni in camera di consiglio e per le forme del giudizio; la Corte ha esaminato il ricorso secondo le procedure previste
Richiamati dal ricorrente come presunte violazioni processuali; la Corte ha ritenuto invece che il difetto di impugnazione da parte del ricorrente in appello produca l'effetto di giudicato sostanziale, rendendo inammissibili le questioni sollevate in cassazione
art. 41, comma 3 Cost.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle censure sulla libertà di iniziativa economica e i limiti della proprietà; la Corte non ha accolto la doglianza, in quanto ha deciso l'inammissibilità per ragioni processuali
Norme sulla proprietà private; citate per contestare la lesione della proprietà del ricorrente in seguito all'ordinanza di ricollocazione delle canne fumarie, senza però essere valutate nel merito a causa dell'inammissibilità
Norme sulle distanze e sugli usi civici/rapporto tra diritti e distanze; richiamate dal ricorrente per censurare la violazione delle distanze previste dal regolamento comunale, ma non esaminate nel merito
Norma relativa a servitù e modi di utilizzazione della proprietà; citata nelle censure del ricorrente, senza esame di merito
regolamento comunale in materia di distanze (Comune di Minori)
es. distanza di almeno 10 metri tra canne fumarie e finestre
Richiamato come parametro tecnico per la legittimità dell'ubicazione delle canne fumarie; la questione è stata considerata comunque inammissibile in questa sede per ragioni processuali
Norma sulla comunione e sull'uso della cosa comune; usata dalla Corte d'appello come fondamento delle domande dei condomini e richiamata dalla Corte di Cassazione nella motivazione circa l'autonomia delle domande dei singoli condomini
Norma sulle immissioni (fumo, esalazioni, ecc.); citata tra i riferimenti di diritto sostanziale posti dal ricorrente, ma non valutata nel merito dal giudice di legittimità
Richiamato indirettamente per spiegare la disciplina del litisconsorzio facoltativo in cause scindibili tra più condomini
Richiamato come conseguenza processuale: se alcuni attori non impugnano la sentenza di primo grado, le pronunce non impugnate diventano irrevocabili entro i termini di legge
Richiamati in relazione ai termini e agli effetti dell'impugnazione: le pronunce non impugnate nei termini diventano irrevocabili
Indicato dalla Corte come rimedio a disposizione del condomino che si ritenga pregiudicato da una sentenza formata "inter alios": opposizione di terzo contro il provvedimento che lede i suoi diritti
Altro rimedio segnalato per il condomino che ritenga che l'esecuzione del titolo formatosi in capo ad altri incida sulla sua posizione: opposizione all'esecuzione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma sulla contribuzione unificata: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente
Massime di principio
- Quando più condomini agiscono con domande scindibili si configura un litisconsorzio facoltativo: le singole cause mantengono autonomia e la mancata impugnazione da parte di uno dei condomini fa maturare il giudicato sostanziale su quelle questioni per quel condomino.
- Un condomino che non abbia proposto appello rispetto alle proprie domande non può, in cassazione, riproporre questioni che sono state sollevate in appello solo da altri condomini; tali questioni sono "nuove" e quindi inammissibili.
- Se una sentenza di appello favorevole ad altri soggetti incide sui diritti di un terzo che non ha partecipato al gravame, il rimedio non è il ricorso per cassazione del terzo contro la sentenza inter partes, ma l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. o, ove rilevante, l'opposizione all'esecuzione ex art. 619 c.p.c.
- Le questioni di merito relative a distanze, immissioni e diritti reali (artt. 844, 873, 1102 c.c. ecc.) devono essere tempestivamente impugnate nelle forme e nei termini previsti; la mancata impugnazione processuale impedisce di ottenere tutela rimediale in sede di legittimità.
- Nel contenzioso condominiale è essenziale verificare tempestivamente la propria posizione processuale (impugnare o aderire all'appello) quando le decisioni controverse possano incidere sulla proprietà esclusiva o sulle parti comuni, per evitare il formarsi di giudicato a proprio sfavore.
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