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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 31795/2022 del 27/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il notaio Becchetti impugnava l'ordinanza che aveva confermato la sua responsabilità disciplinare per aver utilizzato lo strumento della "rettifica" notarile ex art.59-bis L.N. in tre casi, al fine di sanare nullità o correggere dichiarazioni sostanziali relative a certificazioni urbanistiche e all'anteriorità dell'edificio (aggiunta di unità immobiliare in certificato di destinazione urbanistica, inserimento di dichiarazione di inesistenza di modifiche, sostituzione di dichiarazione sulla preesistenza al 1967). La CO.RE.DI. e la Corte d'appello avevano ritenuto che tali rettifiche eccedessero i limiti della rettifica materiale prevista dall'art.59-bis e costituissero atti vietati dalla legge (art.28 L.N.), con conseguente nullità e sanzione pecuniaria.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato che le rettifiche impugnate erano nulle per contrarietà a norme imperative e all'ordine pubblico poiché non limitate a errori materiali o omissioni documentali preesistenti ma idonee a modificare effetti negoziali o a sostituirsi alle dichiarazioni dovute alle parti (anche in relazione all'art.40 L.47/1985). Ne è derivata la conferma della sussistenza della violazione disciplinare e la condanna del ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio (e alla eventuale maggiorazione del contributo unificato prevista dal DPR n.115/2002).

Norme richiamate

  • legge n. 89 del 1913 (legge notarile), art. 28, comma 1, n. 1

    Il divieto per il notaio di ricevere o compiere atti espressamente proibiti dalla legge è stato interpretato come estendersi anche alla rettifica notarile utilizzata per compiere atti vietati: la rettifica che produce o modifica effetti negoziali contrari a norme imperative rientra nella fattispecie dell'art.28 e determina responsabilità disciplinare.

  • legge n. 89 del 1913 (legge notarile), art. 59-bis

    La rettifica notarile è ammessa unicamente per errori od omissioni materiali relativi a dati preesistenti alla redazione dell'atto; non può essere utilizzata per correggere contenuto sostanziale, sanare nullità dell'atto originario o sostituirsi alle dichiarazioni delle parti.

  • codice civile, art. 1418

    La nullità per contrasto con norme imperative è richiamata per qualificare le rettifiche illegittime come nullità assolute, attinenti alla tutela dell'ordine pubblico e impossibili da sanare unilateralmente dal notaio.

  • codice civile, art. 1424

    Riferito nel ricorso ma non innovativo rispetto alla decisione; in prospettiva civilistica, attiene agli effetti della nullità e alla possibilità di risolvere atti viziati, confermando che la rettifica notarile non può rimuovere vizi che richiedono diversa procedura o dichiarazione delle parti.

  • legge n. 47 del 1985, artt. 17 e 40

    La Corte ha richiamato l'art.40 (e l'art.17) per sottolineare che, in presenza di norme che impongono la dichiarazione integrativa a pena di nullità (es. vicende di incompatibilità urbanistica), tale adempimento è posto in capo alle parti (in particolare all'alienante) e non può essere sostituito da una rettifica notarile unilaterale.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis)

    Norma processuale richiamata solo in tema di contribuzione unificata: la Corte dà atto dell'eventuale obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rettifica notarile ex art.59-bis L.N. è ammessa solo per errori o omissioni di natura materiale o documentale preesistenti; non può alterare contenuto sostanziale dell'atto né sanare nullità che richiedono dichiarazioni delle parti.
  • Se il notaio usa la rettifica per modificare effetti negoziali già prodotti o per sostituirsi alle parti, l'atto di rettifica è nullo per contrarietà a norme imperative e configura responsabilità disciplinare ai sensi dell'art.28 L.N.
  • In presenza di specifiche norme (es. L.47/1985) che pongono l'onere della dichiarazione su determinate parti (p. es. l'alienante), solo le parti possono rendere dichiarazioni integrative a pena di nullità; il notaio non può supplire unilateralmente a tale onere.
  • Prima di adottare una rettifica il notaio deve verificare attentamente che l'errore sia meramente materiale e non incidente sul contenuto negoziale; in caso di dubbio è preferibile non procedere o far intervenire le parti con la dichiarazione richiesta.
  • L'uso improprio della rettifica può comportare conseguenze disciplinari e civili; in situazioni analoghe conviene valutare la possibile necessità di atti integrativi delle parti o di azioni giudiziarie per rimuovere vizi non sanabili mediante rettifica.

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