Cassazione Civile, Sentenza n. 31832/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per revocazione ex art. 391-bis e per correzione di errore materiale ex art. 395 c.p.c., avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 1307/2021 che aveva cassato la sentenza di merito e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale. La ricorrente deduce che la Corte si sarebbe pronunciata su una questione diversa da quella effettivamente dedotta nel ricorso per cassazione (errore sul fatto processuale) e, in subordine, richiede la correzione di un presunto errore materiale nella motivazione, cioè la sostituzione del richiamo normativo operato dalla Corte (art. 1 D.L. 17/6/2005, n.106) con il corretto richiamo all'art. 10, comma 3, legge n. 212/2000, concernente l'esimente per obiettiva incertezza in materia IRAP
La decisione
Il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile. La Corte ritiene che non sussista un errore di fatto ma una diversa valutazione giuridica o interpretativa della questione posta in cassazione; la giurisprudenza esclude la revocazione per errori di diritto o di giudizio e per controversie sulla interpretazione degli atti e delle difese. La domanda di correzione materiale è parimenti inammissibile: non emergono difformità fra l'ideazione della decisione e la sua rappresentazione grafica tali da giustificare la correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c., inoltre la norma richiamata dall'ordinanza era già presente e riprodotta nel ricorso per cassazione. Non sono liquidate spese processuali per l'assenza di difese da parte dell'Agenzia; si dà atto altresì dell'obbligo, a carico della ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, come modificato
Norme richiamate
previsto nel ricorso quale base normativa per la revocazione
norma invocata come titolo per chiedere la revocazione; la Corte ricorda i limiti della revocazione ex art. 391-bis, ossia la necessità di un errore di fatto non invece di diritto
art. 395, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
richiamato come causa di revocazione per errore sul fatto processuale
la Corte afferma che il vizio dedotto doveva rientrare tra gli errori di fatto previsti dalla disposizione e che non è invece possibile estendere la revocazione agli errori di valutazione o di diritto
art. 10, comma 3, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
citato nel ricorso di merito e posto al centro della doglianza sulla applicabilità dell'esimente per obiettiva incertezza
norma che prevede l'esimente sanzionatoria in presenza di obiettive condizioni di incertezza; la Corte di merito e il ricorrente hanno dibattuto la sua applicabilità al caso IRAP 2005, ma la Cassazione ha ritenuto decisiva la normativa richiamata dall'Amministrazione
art. 1, comma 3, D.L. 17 giugno 2005, n. 106, conv. L. 31 luglio 2005, n. 156
la disposizione è citata e riprodotta nella motivazione dell'ordinanza impugnata
la Corte ha ritenuto che tale norma impedisse l'applicazione delle riduzioni di sanzione per i periodi considerati e ha fondato su di essa la cassazione; la corte di legittimità ha ritenuto legittimo esaminare e applicare la norma essendo stata dedotta nel ricorso di parte avversa
art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.
citato nel motivo di cassazione come parametro di valutazione delle doglianze
norma di legge richiamata nel ricorso di cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di norme di diritto
richiamato nella discussione sulla correzione di errori materiali
procedura per la correzione di errori materiali limitata a difetti di corrispondenza tra l'idea del giudice e la sua rappresentazione grafica; la Corte ritiene che il caso non rientri in questi limiti
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002, come inserito dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato nella parte dispositiva sull'obbligo di ulteriore contributo unificato
norma che legittima l'imposizione, a carico del ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- La revocazione per errore (art. 391-bis e art. 395 c.p.c.) è ammessa solo per errori di fatto immediatamente percepibili: non copre errori di diritto, di giudizio o di interpretazione degli atti processuali
- Se la questione giuridica o la norma sono state espressamente dedotte nel motivo di cassazione, la Corte può esaminarle e la successiva critica circa la valutazione o la scelta della norma applicata non costituisce normalmente motivo revocatorio
- La correzione di errore materiale (art. 287 c.p.c.) è limitata a difetti evidenti di trascrizione o rappresentazione grafica che non incidono sul contenuto concettuale della decisione; non è mezzo per riformulare la motivazione o la qualificazione giuridica operata dal giudice
- Quando per valutare la presunta inesattezza occorre interpretare il contenuto del motivo di ricorso o compiere indagini ermeneutiche, la domanda di revocazione è inammissibile
- L'assenza della parte resistente all'udienza può portare alla mancata liquidazione delle spese a suo carico; restano tuttavia applicabili gli obblighi di contributo unificato previsti dalla normativa vigente
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