Cassazione Civile, Sentenza n. 31833/2022 del 27/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Del Monte aveva chiesto al Giudice di Pace la ripetizione di euro 278,75 (imposta di registro) pagata per la registrazione di un'ordinanza di assegnazione proveniente da una esecuzione presso terzi. Il Giudice di Pace rigettò per difetto di legittimazione passiva di Poste, ritenendo che l'onere fosse del terzo pignorato. Il ricorrente propose appello contro la sentenza del Giudice di Pace, ma il Tribunale di Roma lo dichiarò inammissibile perché la sentenza era stata resa ex articolo 113, secondo comma (giudizio di equità), e l'appello è consentito solo per la violazione di 'norme sul procedimento' ai sensi dell'art. 339, terzo comma. In cassazione il ricorrente deduceva che le norme invocate (artt. 91, 95 e 553 c.p.c. e artt. 91, 553, 95 relativi alle spese e all'ordinanza di assegnazione) fossero norme sul procedimento tali da rendere ammissibile l'appello.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che le norme invocate, pur essendo norme processuali riferibili al procedimento esecutivo, non sono 'norme sul procedimento' del giudizio di cognizione avanti al Giudice di Pace ma regole del procedimento esecutivo assunte come norme di diritto sostanziale interposte ai fini della decisione nel giudizio di merito. Di conseguenza le doglianze non rientravano nei motivi limitati di appello autorizzati dall'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., e il Tribunale aveva correttamente dichiarato inammissibile l'appello. Sono state liquidate spese e compensi a carico del ricorrente e rilevata la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore contributo unificato secondo il DPR n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 113, secondo comma, cod. proc. civ.
Identifica il giudizio secondo equità davanti al Giudice di Pace; le sentenze così rese sono impugnabili in limiti ristretti (vedi art. 339 c.p.c.)
art. 339, terzo comma, cod. proc. civ.
Limita l'appello avverso sentenze pronunciate secondo equità a determinati motivi collegati alla violazione di 'norme sul procedimento'. La Corte interpreta 'norme sul procedimento' come quelle che regolano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al Giudice di Pace, escludendo norme di altri procedimenti assunte come regole di diritto sostanziale interposte
art. 91 cod. proc. civ.
Norma del processo esecutivo relativa all'efficacia dell'ordinanza di assegnazione; la Corte l'ha qualificata come norma processuale riferita all'esecuzione e, nella specie, valutata come norma di diritto sostanziale interposta, non come 'norma sul procedimento' ai fini dell'art. 339 c.p.c.
art. 95 cod. proc. civ.
Norma del processo esecutivo sul riparto dell'onere delle spese; anch'essa ritenuta norma del procedimento esecutivo usata come regola sostanziale per individuare il soggetto obbligato, e quindi non sindacabile come 'norma sul procedimento' dell'appello ex art. 339
art. 553 cod. proc. civ.
Norma del procedimento esecutivo inerente all'ordinanza di assegnazione in generale; la Corte l'ha considerata partecipare al rapporto sostanziale sottostante e non come regola che disciplina lo svolgimento del giudizio di cognizione avanti al Giudice di Pace
artt. 311 e seguenti cod. proc. civ.
Riferimento alle norme che disciplinano lo svolgimento del processo di cognizione; la Corte le usa per delimitare quali siano le 'norme sul procedimento' rilevanti ai fini dell'appello contro sentenze di equità
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
Causa di ricorso per cassazione (violazione di norme di diritto); richiamata dal ricorrente per censurare la presunta violazione di norme processuali, ma la Corte ha escluso che le norme invocate fossero tali da integrare il vizio dedotto
art. 23, comma 8-bis, dl 137/2020 conv. legge 176/2020
Consente alla Corte l'esame del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale in udienza pubblica, procedimento seguito in questa causa
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Regola il contributo unificato aggiuntivo: la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo a carico del ricorrente, dato l'esito negativo del ricorso
Massime di principio
- Avverso una sentenza resa dal Giudice di Pace secondo equità (art. 113, comma 2) l'appello è ammesso nei limiti indicati dall'art. 339, terzo comma: cioè per violazione di norme che disciplinano lo svolgimento del processo di cognizione davanti al Giudice di Pace, non per qualsiasi vizio di diritto materiale o di altri procedimenti
- Norme processuali appartenenti a un procedimento diverso (per es. il processo esecutivo) che siano state utilizzate dal giudicante come regole sostanziali interposte per decidere la causa non sono considerate 'norme sul procedimento' del giudizio di cognizione e pertanto non rendono automaticamente l'appello ammesso
- Se la censura riguarda l'errata applicazione di regole di diritto sostanziale o di procedure di altro rito occorre valutare altre vie processuali (es. proporre l'azione corretta, introdurre nuovo giudizio di cognizione, oppure invocare la rilevanza di norme costituzionali o sovraordinate) perché l'appello contro la sentenza di equità potrebbe risultare inammissibile
- In sede di redazione dei motivi di impugnazione è essenziale qualificare chiaramente la norma cui si riferisce la censura: se si pretende di far valere una violazione procedurale ai fini dell'ammissione dell'appello, la norma violata deve riguardare lo svolgimento del giudizio impugnato e non un diverso procedimento
- Nel caso di contestazione di condanna alle spese o dell'individuazione del soggetto passivo di un'obbligazione emersa da un procedimento esecutivo, valutare preliminarmente se la domanda debba essere proposta nel rito esecutivo o in un separato giudizio di cognizione volto a determinare il titolo e la legittimazione
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