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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24003/2024 del 06/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro in relazione a un atto di compravendita. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto impositivo, ma la commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio. Il contribuente originario ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, l’erede del ricorrente originario ha chiesto più volte la sospensione del processo invocando procedure di definizione agevolata dei carichi tributari (rottamazione-ter e poi rottamazione-quater), producendo documentazione relativa ai pagamenti e all’adesione alle procedure. La Corte ha però rilevato che la nuova rottamazione riguardava cartelle diverse e non il carico fiscale oggetto del presente giudizio; per il debito qui in contestazione, invece, risultava l’impegno a rinunciare al giudizio assunto in sede di adesione alla definizione agevolata. Da ciò la Corte ha desunto il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del ricorso, dichiarandone l’inammissibilità sopravvenuta.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la documentazione depositata e l’adesione alle procedure di definizione agevolata evidenziassero l’assenza di un interesse attuale alla decisione. Ha inoltre precisato che la rottamazione-quater invocata non riguardava il carico fiscale oggetto del giudizio, mentre per quello rilevante vi era stato l’impegno alla rinuncia. Le spese sono state compensate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L’adesione a una procedura di definizione agevolata dei carichi tributari può determinare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione quando dagli atti risulti in modo univoco il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.
  • Ai fini della sospensione o dell’estinzione del giudizio non è sufficiente il richiamo generico a una rottamazione: occorre che la procedura riguardi effettivamente il credito oggetto della controversia.
  • L’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi al carico definito è indice decisivo della volontà di non coltivare più la lite e consente di dichiarare la carenza sopravvenuta di interesse.
  • Nel giudizio di legittimità, gli ordinari istituti processuali restano operativi anche in presenza di discipline speciali di definizione agevolata, sicché la Corte può rilevare d’ufficio l’inammissibilità per difetto di interesse.
  • In presenza di inammissibilità sopravvenuta collegata a scelta premiale del contribuente, può essere disposta la compensazione delle spese e può non trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

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