Cassazione Civile, Ordinanza n. 24003/2024 del 06/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso per imposta di registro in relazione a un atto di compravendita. La commissione tributaria provinciale aveva annullato l’atto impositivo, ma la commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Ufficio. Il contribuente originario ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi contro la sentenza regionale. Nel corso del giudizio di legittimità, l’erede del ricorrente originario ha chiesto più volte la sospensione del processo invocando procedure di definizione agevolata dei carichi tributari (rottamazione-ter e poi rottamazione-quater), producendo documentazione relativa ai pagamenti e all’adesione alle procedure. La Corte ha però rilevato che la nuova rottamazione riguardava cartelle diverse e non il carico fiscale oggetto del presente giudizio; per il debito qui in contestazione, invece, risultava l’impegno a rinunciare al giudizio assunto in sede di adesione alla definizione agevolata. Da ciò la Corte ha desunto il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del ricorso, dichiarandone l’inammissibilità sopravvenuta.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la documentazione depositata e l’adesione alle procedure di definizione agevolata evidenziassero l’assenza di un interesse attuale alla decisione. Ha inoltre precisato che la rottamazione-quater invocata non riguardava il carico fiscale oggetto del giudizio, mentre per quello rilevante vi era stato l’impegno alla rinuncia. Le spese sono state compensate e non è stato disposto l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso è inammissibile quando, per effetto dell’adesione a una definizione agevolata e dell’impegno a rinunciare al giudizio, venga meno l’interesse concreto e attuale alla decisione.
art. 3 d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
la procedura di definizione agevolata può giustificare la sospensione del giudizio solo se il carico fiscale oggetto della lite vi rientra effettivamente.
art. 1, commi 231 e ss., L. 27 dicembre 2022, n. 197
la rottamazione-quater richiamata dalla parte è irrilevante se riguarda debiti diversi da quelli oggetto del giudizio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità sopravvenuta del ricorso in questo contesto.
Massime di principio
- L’adesione a una procedura di definizione agevolata dei carichi tributari può determinare l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cassazione quando dagli atti risulti in modo univoco il venir meno dell’interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio.
- Ai fini della sospensione o dell’estinzione del giudizio non è sufficiente il richiamo generico a una rottamazione: occorre che la procedura riguardi effettivamente il credito oggetto della controversia.
- L’impegno del contribuente a rinunciare ai giudizi pendenti relativi al carico definito è indice decisivo della volontà di non coltivare più la lite e consente di dichiarare la carenza sopravvenuta di interesse.
- Nel giudizio di legittimità, gli ordinari istituti processuali restano operativi anche in presenza di discipline speciali di definizione agevolata, sicché la Corte può rilevare d’ufficio l’inammissibilità per difetto di interesse.
- In presenza di inammissibilità sopravvenuta collegata a scelta premiale del contribuente, può essere disposta la compensazione delle spese e può non trovare applicazione il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23959/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23961/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23963/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23964/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23965/2024 del 06/09/2024
- ordinanza_civile · 6 set 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 23966/2024 del 06/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →