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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17650/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riesame dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per i reati di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti e detenzione di arma con matricola abrasa. Sono stati prodotti due motivi: (1) carenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame, che non avrebbe considerato le note di udienza del 9/11/2022 nelle quali si evidenziava che il figlio si era assunto la responsabilità dei fatti e si contestava l'attendibilità del punto di osservazione dell'agente che avrebbe potuto identificare erroneamente l'autore del gesto; (2) manifesta illogicità della valutazione del pericolo di reiterazione, in ragione dell'incensuratezza dell'indagato e dell'assenza di precedenti o di carichi pendenti.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la memoria richiamata in udienza non è stata allegata né integralmente trascritta nel ricorso, impedendo la verifica se il provvedimento impugnato avesse replicato a quei rilievi (violazione del principio di autosufficienza). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che, alla luce delle risultanze di fatto (l'indagato visto entrare in bagno dal quale erano stati gettati involucri contenenti cocaina, hashish e marijuana; rinvenimento in casa di bilancino, appunti con nomi e cifre, 3.010 euro in contanti; cinque telecamere esterne; presenza di arma clandestina con matricola abrasa) sussiste concreto pericolo di reiterazione dei reati e la gravità delle modalità di condotta supera il rilievo dell'incensuratezza. Sono state altresì imposte al ricorrente le spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; qui usato come riferimento per l'ordinanza del Tribunale del riesame.

  • artt. 81 cod. pen.

    Rinvio alla responsabilità per concorso di persone nel reato; contestato l'azione in concorso con il figlio.

  • art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    Norme sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti cui è ricondotto il fatto contestato.

  • art. 23 comma 3 legge 18 aprile 1975 n. 110

    Riferimento alla normativa sulla detenzione di armi e sui reati connessi; applicato in relazione al rinvenimento dell'arma con matricola abrasa.

  • principio dell'autosufficienza documentale (giurisprudenza sez. 4, n.46979 del 10/11/2015 e altri precedenti)

    La Corte richiede che chi censura la motivazione indichi e alleghi integralmente gli atti o le memorie richiamate; in mancanza la censura è inammissibile perché non verificabile.

  • principio circa l'incensuratezza (Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna)

    L'incensuratezza costituisce una presunzione relativa di minore pericolosità sociale ma può essere superata dalla gravità e dalle modalità concrete della condotta, giustificando comunque misure cautelari.

Massime di principio

  • Se si censura la motivazione di un provvedimento, nella impugnazione bisogna allegare o trascrivere integralmente le memorie o gli atti richiamati: la mancata allegazione rende la censura inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
  • L'incensuratezza dell'indagato non esclude di per sé la sussistenza del pericolo di reiterazione; tale elemento può essere superato dalla gravità, spregiudicatezza e concreti indizi relativi alla modalità di commissione dei reati.
  • Indicatori fattuali come il rinvenimento di sostanze di varia tipologia e quantitativo, bilancino di precisione, appunti con nomi e cifre, ingenti somme in contanti, presenza di armi con matricola abrasa e l'uso stabile dell'abitazione per attività illecite rafforzano la valutazione del pericolo di recidiva e la legittimità di misure cautelari restrittive.
  • Una ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa richiede elementi probatori specifici e documentati; la mera diversa versione dei fatti non è sufficiente per ottenere l'annullamento della misura cautelare in sede di riesame o di sindacato successivo.
  • Quando si contesta l'identificazione operata da un agente, è utile dimostrare con elementi concreti la possibile equivocità del punto di osservazione o produrre elementi che riducano l'attendibilità dell'osservazione (videoregistrazioni, dichiarazioni, accertamenti tecnici).

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