Cassazione Penale, Sentenza n. 17650/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di riesame dell'ordinanza di applicazione della misura degli arresti domiciliari per i reati di concorso in detenzione e spaccio di stupefacenti e detenzione di arma con matricola abrasa. Sono stati prodotti due motivi: (1) carenza di motivazione da parte del Tribunale del riesame, che non avrebbe considerato le note di udienza del 9/11/2022 nelle quali si evidenziava che il figlio si era assunto la responsabilità dei fatti e si contestava l'attendibilità del punto di osservazione dell'agente che avrebbe potuto identificare erroneamente l'autore del gesto; (2) manifesta illogicità della valutazione del pericolo di reiterazione, in ragione dell'incensuratezza dell'indagato e dell'assenza di precedenti o di carichi pendenti.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la memoria richiamata in udienza non è stata allegata né integralmente trascritta nel ricorso, impedendo la verifica se il provvedimento impugnato avesse replicato a quei rilievi (violazione del principio di autosufficienza). Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha confermato che, alla luce delle risultanze di fatto (l'indagato visto entrare in bagno dal quale erano stati gettati involucri contenenti cocaina, hashish e marijuana; rinvenimento in casa di bilancino, appunti con nomi e cifre, 3.010 euro in contanti; cinque telecamere esterne; presenza di arma clandestina con matricola abrasa) sussiste concreto pericolo di reiterazione dei reati e la gravità delle modalità di condotta supera il rilievo dell'incensuratezza. Sono state altresì imposte al ricorrente le spese processuali.
Norme richiamate
Disciplina il riesame dei provvedimenti cautelari; qui usato come riferimento per l'ordinanza del Tribunale del riesame.
Rinvio alla responsabilità per concorso di persone nel reato; contestato l'azione in concorso con il figlio.
art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norme sulla detenzione e il traffico di sostanze stupefacenti cui è ricondotto il fatto contestato.
art. 23 comma 3 legge 18 aprile 1975 n. 110
Riferimento alla normativa sulla detenzione di armi e sui reati connessi; applicato in relazione al rinvenimento dell'arma con matricola abrasa.
principio dell'autosufficienza documentale (giurisprudenza sez. 4, n.46979 del 10/11/2015 e altri precedenti)
La Corte richiede che chi censura la motivazione indichi e alleghi integralmente gli atti o le memorie richiamate; in mancanza la censura è inammissibile perché non verificabile.
principio circa l'incensuratezza (Sez. 5, n. 42784 del 23/05/2016, Castagna)
L'incensuratezza costituisce una presunzione relativa di minore pericolosità sociale ma può essere superata dalla gravità e dalle modalità concrete della condotta, giustificando comunque misure cautelari.
Massime di principio
- Se si censura la motivazione di un provvedimento, nella impugnazione bisogna allegare o trascrivere integralmente le memorie o gli atti richiamati: la mancata allegazione rende la censura inammissibile per violazione del principio di autosufficienza.
- L'incensuratezza dell'indagato non esclude di per sé la sussistenza del pericolo di reiterazione; tale elemento può essere superato dalla gravità, spregiudicatezza e concreti indizi relativi alla modalità di commissione dei reati.
- Indicatori fattuali come il rinvenimento di sostanze di varia tipologia e quantitativo, bilancino di precisione, appunti con nomi e cifre, ingenti somme in contanti, presenza di armi con matricola abrasa e l'uso stabile dell'abitazione per attività illecite rafforzano la valutazione del pericolo di recidiva e la legittimità di misure cautelari restrittive.
- Una ricostruzione alternativa dei fatti proposta dalla difesa richiede elementi probatori specifici e documentati; la mera diversa versione dei fatti non è sufficiente per ottenere l'annullamento della misura cautelare in sede di riesame o di sindacato successivo.
- Quando si contesta l'identificazione operata da un agente, è utile dimostrare con elementi concreti la possibile equivocità del punto di osservazione o produrre elementi che riducano l'attendibilità dell'osservazione (videoregistrazioni, dichiarazioni, accertamenti tecnici).
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