Cassazione Civile, Ordinanza n. 26800/2024 del 15/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria le chiedeva il pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale relativa a un atto di compravendita immobiliare. La contribuente sosteneva di avere già versato integralmente le somme dovute al notaio rogante, incaricato del versamento telematico delle imposte, e che il notaio si era poi indebitamente appropriato delle somme senza riversarle all'Erario. Con l'unico motivo di ricorso denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986, in combinato disposto con l'art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 463 del 1987 e con gli artt. 3 e 53 Cost., sostenendo che, nel sistema di registrazione telematica degli atti immobiliari, il notaio sarebbe l'unico soggetto tenuto all'adempimento del tributo, mentre il pagamento a lui effettuato avrebbe efficacia liberatoria ex art. 1188 c.c.; deduceva inoltre disparità di trattamento e violazione del principio di capacità contributiva, poiché il contribuente resterebbe esposto al rischio di dover pagare due volte nonostante l'illecito del notaio, che dispone invece di garanzie preventive e successive.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità della decisione di merito che aveva mantenuto fermo l'obbligo della contribuente di pagare le imposte richieste con avviso di liquidazione. Ha ribadito che, anche nella registrazione telematica mediante M.U.I., il notaio è responsabile d'imposta ma non sostituisce le parti sostanziali del negozio, che restano obbligate al pagamento del tributo; il versamento delle somme al notaio non ha efficacia liberatoria nei confronti dell'Erario in mancanza di una norma espressa in tal senso. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza che esclude il contrasto dell'art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986 con gli artt. 3 e 53 Cost., osservando che i danni derivanti dall'illecito del notaio attengono al rapporto tra contribuente e notaio e non al rapporto tributario con l'Amministrazione. Nulla è stato disposto sulle spese perché l'Agenzia non si è costituita.
Norme richiamate
art. 57 d.P.R. n. 131 del 1986
Mantiene la responsabilità solidale delle parti contraenti per il pagamento dell'imposta di registro; il notaio, pur responsabile d'imposta nella procedura telematica, non sostituisce le parti sostanziali né rende liberatorio il pagamento a lui effettuato in assenza di espressa previsione.
art. 3-bis, comma 3, d.lgs. n. 463 del 1987
La procedura di registrazione telematica e di versamento mediante M.U.I. ha funzione meramente strumentale e tecnologica; non modifica la disciplina sostanziale della responsabilità tributaria.
artt. 3 e 53 Cost.
La permanenza della solidarietà delle parti contraenti, anche se il notaio omette il versamento delle somme ricevute, non viola il principio di uguaglianza né quello di capacità contributiva.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere l'efficacia liberatoria del pagamento al notaio, ma la Corte esclude che tale effetto operi nel rapporto tributario senza una norma derogatoria espressa.
art. 370, primo comma, cod. proc. civ.
Richiamato solo per la memoria dell'Agenzia ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È la norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge nel ricorso per cassazione.
art. 11 e art. 13, comma 1, d.lgs. n. 347 del 1990
Richiamati per estendere la solidarietà e la responsabilità del notaio anche alle imposte ipotecaria e catastale.
art. 633, n. 3, cod. proc. civ.
Citato dalla ricorrente come indice delle ulteriori garanzie riconosciute al notaio, ma senza rilievo decisivo nella soluzione della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dell'obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel collegamento con l'ulteriore importo dovuto a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella procedura di registrazione telematica degli atti immobiliari, il notaio svolge una funzione di garanzia e di trasmissione del pagamento, ma non diventa sostituto del contribuente nel rapporto tributario: le parti dell'atto restano obbligate in via solidale salvo espressa previsione di legge contraria.
- Il pagamento delle imposte eseguito dal contribuente nelle mani del notaio non ha, di per sé, efficacia liberatoria verso l'Erario quando la legge non attribuisca espressamente al notaio la qualità di soggetto unico obbligato o di esattore con effetto solutorio nei confronti del fisco.
- L'eventuale appropriazione indebita delle somme da parte del notaio rileva sul piano del rapporto interno tra contribuente e notaio e non incide sulla legittimità della pretesa fiscale dell'Amministrazione nei confronti delle parti contraenti.
- La permanenza della solidarietà tributaria delle parti contraenti non contrasta con gli artt. 3 e 53 Cost., poiché il presupposto d'imposta resta collegato alla capacità contributiva espressa dall'atto traslativo e non al comportamento successivo del notaio incaricato del versamento.
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