Cassazione Civile, Ordinanza n. 27200/2025 del 10/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino straniero impugnava in Cassazione l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato il trattenimento disposto nei suoi confronti in un CPR. In fatto, il Prefetto aveva emesso decreto di espulsione dando atto che l'interessato aveva manifestato la volontà di reiterare la domanda di protezione internazionale, qualificata come seconda reiterata; la Questura aveva poi chiesto la convalida del trattenimento al Giudice di pace. Quest'ultimo, rilevata una precedente ordinanza della Cassazione che attribuiva al Tribunale la competenza sulla convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale, aveva comunque convalidato il trattenimento richiamando la dichiarazione di inammissibilità della domanda di protezione. Con il primo motivo il ricorrente deduceva violazione degli artt. 3 d.l. 13/2017 conv. in l. 46/2017 e 6, comma 5, d.lgs. 142/2015, sostenendo che il trattenimento era illegittimo perché convalidato da giudice incompetente: essendo richiedente asilo, la Questura avrebbe dovuto rivolgersi al Tribunale ordinario e non al Giudice di pace; inoltre il giudice avrebbe fondato la decisione su un atto non prodotto nel fascicolo e avrebbe erroneamente ritenuto irrilevante la sola presentazione della domanda di protezione internazionale ai fini del mutamento del titolo e della competenza. Con il secondo motivo lamentava nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 14 d.lgs. 286/1998, degli artt. 13 e 111 Cost. e dell'art. 360 n. 3 c.p.c., deducendo che il provvedimento era stato redatto su prestampato, con integrazioni manoscritte illeggibili, senza adeguata motivazione e con lesione del contraddittorio e del diritto di difesa. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, fondata sulla natura di seconda reiterata della domanda di protezione internazionale e sulla sua declaratoria di inammissibilità prima della convalida, e non sul semplice esito della domanda. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che l'ordinanza, pur sintetica e con grafia non lineare, conteneva una motivazione chiara e leggibile, già esaminata nel rigetto del primo motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha respinto entrambi i motivi: il primo per difetto di specifica attinenza alla ratio della decisione di merito, il secondo perché infondato nella parte in cui denunciava inesistenza o illeggibilità della motivazione, essendo il provvedimento sintetico ma comprensibile. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione effettiva della parte intimata; è stata inoltre rilevata l'esenzione dal contributo unificato.
Norme richiamate
art. 3 d.l. 13/2017 conv. in l. 46/2017
Richiamato dal ricorrente per sostenere la competenza del Tribunale nella convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale; la Corte non accoglie la censura perché non confrontata con la ratio decidendi.
art. 6, comma 5, d.lgs. 142/2015
Invocato per affermare che la convalida del trattenimento del richiedente protezione internazionale spettava al giudice competente; la doglianza è stata dichiarata inammissibile.
Norma richiamata in relazione al trattenimento dello straniero e alla richiesta di convalida; la Corte non entra nel merito della censura, ritenendola inammissibile.
art. 13 Cost.
Richiamato come parametro costituzionale a sostegno dell'illegittimità del trattenimento in mancanza di valida convalida; la Corte non esamina il profilo nel merito per inammissibilità dei motivi.
art. 111 Cost.
Richiamato per censurare il difetto di motivazione del provvedimento di convalida; la Corte reputa invece la motivazione sintetica ma chiara e leggibile.
Indicata come norma del vizio denunciato nel secondo motivo; la Corte dichiara inammissibile la censura.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettivamente posta a base del provvedimento impugnato, limitandosi a riproporre una diversa lettura dei fatti o della questione giuridica.
- In materia di convalida del trattenimento connesso a domanda di protezione internazionale, ai fini della critica al provvedimento occorre misurarsi con la specifica qualificazione della domanda e con lo stato procedurale in cui essa si trovava al momento della decisione, non con elementi generici o astratti sulla mera presentazione della domanda.
- La censura per difetto di motivazione non può fondarsi solo su asserzioni relative alla forma materiale del provvedimento; è necessario dimostrare che la motivazione manchi davvero o sia incomprensibile, non essendo sufficiente che sia sintetica o redatta in modo graficamente non lineare se il contenuto resta chiaro.
- Il ricorso in cassazione deve indicare in modo puntuale il vizio denunciato e collegarlo al concreto contenuto della decisione, altrimenti la doglianza è destinata all'inammissibilità.
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