Cassazione Civile, Ordinanza n. 07694/2025 del 23/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso della maggiore IRPEF trattenuta su una pensione percepita nell'anno 2018 da un soggetto riconosciuto come equiparato alle vittime del dovere, in quanto aveva contratto infermità nello svolgimento del servizio come comandante della Polizia Municipale. Dopo il diniego dell'Amministrazione finanziaria, il contribuente ha ottenuto ragione nei gradi di merito. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016, dell'art. 3, comma 2, l. n. 206/2004 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che l'esenzione IRPEF estesa alle vittime del dovere riguarderebbe solo i trattamenti pensionistici causalmente collegati all'evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello status, cioè le sole pensioni privilegiate, e non ogni pensione percepita dal soggetto. Anche l'INPS ha proposto ricorso incidentale adesivo con analoga censura. Il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate sia il ricorso incidentale dell'INPS. Ha ritenuto che l'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016 estende ai soggetti equiparati alle vittime del dovere il beneficio fiscale dell'esenzione IRPEF sui trattamenti pensionistici senza limitarlo alle pensioni originate dall'evento lesivo che ha determinato il riconoscimento dello status. La Corte ha valorizzato il dato letterale delle norme, la loro struttura sistematica e la coerenza con gli arresti recenti della giurisprudenza di legittimità, affermando che l'agevolazione opera dall'1 gennaio 2017 ed è riferita all'intero trattamento pensionistico spettante al soggetto beneficiario. Alla soccombenza delle amministrazioni è seguita la condanna alle spese in favore del controricorrente.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata proposta come violazione di legge, sia nel ricorso principale sia in quello incidentale.
art. 1, comma 211, l. n. 232/2016
Ha esteso, dal 1 gennaio 2017, i benefici fiscali sui trattamenti pensionistici anche alle vittime del dovere e ai soggetti equiparati; l'estensione non è limitata alle sole pensioni causalmente connesse all'evento lesivo.
art. 3, comma 2, l. n. 206/2004
La Corte lo legge come norma che prevede l'esenzione IRPEF sulla pensione maturata ai sensi del comma 1, senza richiedere che si tratti di pensione derivante dall'evento che ha dato luogo al riconoscimento dello status.
art. 1, commi 563 e 564, l. n. 266/2005
Sono richiamati per delimitare i destinatari dell'estensione: vittime del dovere e soggetti equiparati.
art. 2, commi 5 e 6, l. n. 407/1998
Costituisce uno dei benefici fiscali estesi dall'art. 1, comma 211, l. n. 232/2016.
art. 3, comma 1, l. n. 206/2004
Il comma 2, che prevede l'esenzione, rinvia alla pensione maturata ai sensi del comma 1; la Corte esclude che ciò implichi un legame necessario con la pensione causata dall'evento lesivo.
La Corte respinge la tesi del ricorrente sulla mancata prova, ritenendo assorbito e comunque infondato l'assunto circa la necessità di dimostrare una pensione privilegiata causalmente collegata all'evento.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
La Corte rileva che, per l'amministrazione soccombente ammessa a prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica il meccanismo del raddoppio del contributo.
Massime di principio
- L'estensione dei benefici fiscali in favore delle vittime del dovere e dei soggetti equiparati va interpretata secondo il dato letterale della norma di estensione: se la disposizione parla di "trattamenti pensionistici" senza ulteriori specificazioni causali, il beneficio si applica all'intero trattamento e non solo alla quota o alla pensione originata dall'evento lesivo.
- I richiami normativi contenuti nella disposizione di estensione possono servire solo a individuare i destinatari dell'agevolazione, quando le norme richiamate non disciplinano a loro volta trattamenti pensionistici, ma soltanto la nozione dei beneficiari e altre provvidenze.
- Le agevolazioni fiscali non possono essere interpretate estensivamente o analogicamente oltre il testo; tuttavia tale regola non opera quando l'interpretazione prescelta è già consentita dalla lettera della norma e dalla sua struttura sistematica.
- Quando una disposizione di favore rinvia a un'altra norma che prevede una pensione maturata per effetto di un aumento figurativo o di un riconoscimento di status, l'esenzione non si restringe automaticamente alla sola parte di pensione derivante da quel meccanismo, se il testo non lo prevede espressamente.
- L'estensione dei benefici previsti per le vittime del terrorismo alle vittime del dovere deve avvenire in modo omogeneo, evitando irragionevoli disparità di trattamento tra categorie che il legislatore ha inteso equiparare.
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