Cassazione Civile, Ordinanza n. 28804/2021 del 19/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per IVA e IRAP 2007, confermato in appello dalla CTR Toscana, fondato su elementi acquisiti all’esito di accesso domiciliare della Guardia di finanza. Il contribuente ha impugnato la sentenza regionale con tre motivi: (1) omessa motivazione o motivazione apparente sulla dedotta illegittimità dell’autorizzazione del Pubblico ministero all’accesso domiciliare, per asserita mancanza dell’indicazione dei gravi indizi di violazioni finanziarie ex art. 52 d.P.R. 633/1972; (2) omessa motivazione sulla ricostruzione induttiva del volume d’affari e del maggior reddito desunta da documentazione extracontabile rinvenuta nel corso dell’accesso; (3) violazione di legge per avere la CTR ritenuto legittima una motivazione per relationem dell’autorizzazione all’accesso, basata sulla nota della Guardia di finanza. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi all’accesso domiciliare, osservando che i locali erano ad uso promiscuo, coincidenti con l’ufficio del contribuente, e quindi non era necessaria la specifica presenza di gravi indizi per l’autorizzazione; ha inoltre ritenuto che l’autorizzazione fosse comunque adeguatamente motivata per relationem alla nota della GdF. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a censurare la sufficienza della motivazione, non più deducibile dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., essendo la sentenza impugnata successiva all’11 settembre 2012.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del contribuente. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla legittimità dell’autorizzazione del PM all’accesso domiciliare e alla sua motivazione per relationem, e ha dichiarato inammissibile il motivo che contestava la ricostruzione induttiva del maggior reddito per difetto di un vizio motivazionale deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile. Le spese sono state poste a carico del ricorrente soccombente, con ulteriore contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
difetto assoluto di motivazione o motivazione apparente
Dopo la riforma del 2012 è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più sindacabile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura di violazione di legge è infondata quando la motivazione per relationem dell’atto sia consentita e non presenti incongruenze rilevanti.
art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
gravi indizi di violazioni
L’autorizzazione del Pubblico ministero all’accesso domiciliare è necessaria; la presenza di gravi indizi è richiesta solo per i locali adibiti esclusivamente ad abitazione, non per quelli ad uso promiscuo. L’atto può essere motivato anche sinteticamente o per relationem.
art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
Il regime dell’autorizzazione all’accesso domiciliare in materia IVA si applica anche agli accertamenti delle imposte sui redditi per effetto del richiamo normativo.
art. 14, comma 1, Cost.
L’autorizzazione all’accesso domiciliare serve a bilanciare l’inviolabilità del domicilio con l’esigenza di acquisire elementi di riscontro di una possibile evasione fiscale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- L’autorizzazione del Pubblico ministero all’accesso nei locali del contribuente richiede la presenza di gravi indizi di violazioni tributarie solo quando si tratti di abitazione esclusiva; se i locali sono ad uso promiscuo, tale specifica soglia non è necessaria.
- L’autorizzazione all’accesso domiciliare è un provvedimento amministrativo inserito nella fase preliminare dell’accertamento e può essere motivata anche per relationem mediante richiamo alla nota dell’organo richiedente, purché emerga che il P.M. abbia valutato ex ante la consistenza degli indizi.
- Nel giudizio di legittimità, dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., è deducibile solo l’anomalia motivazionale radicale; non è consentito censurare la mera insufficienza o inadeguatezza della motivazione.
- La legittimità dell’autorizzazione all’accesso e degli esiti dell’accertamento può essere confermata quando gli elementi indiziari richiamati siano specifici, controllabili e non fondati su fonti confidenziali anonime.
- In materia di accertamento tributario, il controllo della Cassazione sulla motivazione della sentenza impugnata resta limitato ai vizi esterni e strutturali della decisione, non alla rivalutazione del merito probatorio.
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