Cassazione Civile, Ordinanza n. 32833/2023 del 27/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
Un condomino ha agito per far accertare l'illegittimità della costituzione di una pretesa servitù e dell'autorizzazione comunale relativa all'installazione, sulla facciata e sui muri perimetrali dell'edificio, di due canne fumarie destinate ad un'attività commerciale svolta al piano terra. Ha chiesto anche la rimozione delle opere e il risarcimento dei danni, deducendo che le canne fumarie avrebbero alterato la consistenza e la destinazione della cosa comune, compromesso il decoro architettonico e la sicurezza dell'edificio, e che il Comune avrebbe illegittimamente autorizzato l'opera. In cassazione ha denunciato: violazione degli artt. 890, 1102, 1108, 1117, 1120, 1136 e 1139 c.c., sostenendo che l'autore dell'opera non fosse condomino e che quindi l'utilizzo delle parti comuni dovesse qualificarsi come servitù costituibile solo all'unanimità; violazione delle norme sulla disapplicazione degli atti amministrativi, per omesso rilievo dell'illegittimità dell'autorizzazione comunale; violazione degli artt. 2043 e 1226 c.c. per il mancato riconoscimento del danno in re ipsa da deprezzamento dell'edificio; e censura sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi principali, osservando che la nuova contestazione sulla proprietà dell'unità immobiliare servita dalle canne fumarie introduceva una questione di fatto non trattata nei giudizi di merito; che, una volta ricondotta la vicenda all'art. 1102 c.c., la qualità di proprietario o conduttore dell'unità servita non mutava il regime giuridico di uso delle parti comuni; che le doglianze su decoro, stabilità e sicurezza erano questioni di merito non sindacabili in cassazione, essendo comunque stato accertato in fatto che l'opera non alterava la destinazione del bene comune né il pari uso degli altri condomini e fosse stata approvata dal condominio; che la censura sull'autorizzazione comunale non attingeva la ratio decidendi, perché il rigetto della domanda dipendeva dalla liceità ex art. 1102 c.c., non dall'autorizzazione amministrativa; che la domanda risarcitoria cadeva con il rigetto delle questioni di illegittimità dell'opera; e che il motivo sulle spese era generico e privo di specifica censura. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché al pagamento delle spese del procedimento incidentale di sospensione.
Norme richiamate
consente al singolo condomino l'uso particolare della cosa comune e anche modificazioni funzionali al miglior godimento della propria unità, purché non si alteri la destinazione del bene né si pregiudichi il pari uso degli altri condomini.
richiama la disciplina della costituzione di diritti reali sulle parti comuni, ma la Corte esclude la sua applicazione perché l'opera è stata qualificata come uso della cosa comune ex art. 1102 c.c., non come servitù.
il divieto di alterare il decoro architettonico previsto per le innovazioni vale, per identità di ratio, anche per le modificazioni apportate dal singolo condomino ai sensi dell'art. 1102 c.c.
non può fondare un risarcimento se manca il presupposto dell'illiceità della condotta o dell'opera e non risulta provato un danno risarcibile.
la liquidazione equitativa presuppone un danno già accertato nel suo fondamento, che nella specie è stato escluso.
richiamato nel ricorso, ma non assume autonoma portata decisoria nella motivazione della Corte.
richiamato nel ricorso per la disciplina delle parti comuni, ma la decisione ruota sull'uso consentito ex art. 1102 c.c.
richiamato nel ricorso con riferimento alle deliberazioni assembleari, ma non è decisivo nella ratio decidendi esposta dalla Corte.
richiamato nel ricorso, senza specifica incidenza nella soluzione della controversia.
art. 5 L. 20 marzo 1865, n. 2248, All. E
invocato per la disapplicazione dell'atto amministrativo, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non colpisce la ratio della sentenza impugnata.
art. 63 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
richiamato nel motivo, ma la doglianza è ritenuta inammissibile per difetto di incidenza sulla decisione di merito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato per denunciare violazione di legge, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili o assorbiti.
esclude la produzione in cassazione di documenti nuovi, quale la perizia richiamata dal ricorrente.
la liquidazione delle spese del procedimento incidentale di sospensione spetta alla Corte di cassazione nel giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'installazione, da parte di un condomino o di chi utilizza l'unità immobiliare, di impianti destinati al servizio esclusivo di una singola unità sulle parti comuni dell'edificio va valutata alla stregua dell'art. 1102 c.c., non come costituzione di servitù, se l'opera è funzionale al miglior godimento dell'unità e non incide sulla destinazione del bene comune o sul pari uso degli altri partecipanti.
- Il divieto di alterazione del decoro architettonico opera anche rispetto alle modificazioni consentite dall'art. 1102 c.c., per identità di ratio rispetto alle innovazioni condominiali.
- In sede di legittimità non possono essere introdotte nuove questioni di fatto non devolute nei gradi di merito; parimenti, la cassazione non può riesaminare valutazioni di merito già compiute dal giudice territoriale se non nei limiti del vizio motivazionale dedotto e ammissibile.
- La censura contro un capo della sentenza è inammissibile quando non colpisce la ratio decidendi effettiva ma solo una motivazione aggiuntiva o priva di portata decisoria.
- La domanda di risarcimento del danno da lesione di un bene comune o da asserita illegittimità di un'opera presuppone la prova dell'illiceità della condotta e del danno; se la condotta è ritenuta lecita, manca il titolo per il risarcimento e per la liquidazione equitativa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32772/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32779/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32780/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32781/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32797/2023 del 27/11/2023
- ordinanza_civile · 27 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32798/2023 del 27/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →