Cassazione Civile, Ordinanza n. 17676/2023 del 20/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di condanna alla restituzione di una somma di denaro pari a Euro 11.875,00, oltre rivalutazione e interessi, proposta da un soggetto che assumeva di avere erogato in prestito Euro 16.000,00 mediante tre assegni bancari. Secondo la sua versione, la destinataria delle somme si era obbligata a restituirle mediante rate mensili di Euro 275,00, effettivamente corrisposte per un certo periodo e poi interrotte. La convenuta ha contestato l'esistenza di un mutuo, sostenendo che il denaro fosse stato invece consegnato a titolo di liberalità nell'ambito di una relazione sentimentale, e che i versamenti eseguiti fossero avvenuti solo per imbarazzo. In appello ha ribadito la mancanza di prova del contratto di mutuo e dell'obbligo restitutorio. In Cassazione ha dedotto: 1) violazione dell'art. 1813 c.c. e dell'art. 2697 c.c., per mancata prova del titolo del trasferimento e dell'obbligo di restituzione; 2) violazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., per uso indebito delle presunzioni e omessa valutazione di elementi contrari; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, tra cui l'inattendibilità di una teste e la relazione sentimentale tra le parti, che avrebbe reso più plausibile una liberalità; 4) violazione dell'art. 2034 c.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse escluso erroneamente la configurabilità di un'obbligazione naturale in un contesto di relazione affettiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato una pluralità di indizi gravi, precisi e concordanti per desumere l'esistenza di un mutuo e dell'obbligo di restituzione: il trasferimento di denaro, l'ordine permanente di pagamento dei ratei, le deposizioni testimoniali e l'assenza di elementi idonei a dimostrare una liberalità o un'obbligazione naturale. Ha inoltre chiarito che la censura sulla presunzione semplice non riguardava un vizio di violazione di legge, ma sostanzialmente una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la configurabilità di un'obbligazione naturale, richiamando il criterio della duplice verifica del dovere morale/sociale e della proporzionalità della prestazione; ha rilevato che, anche a voler ipotizzare un legame sentimentale, mancava prova di un dovere morale e comunque la prestazione non appariva proporzionata, essendo il presunto erogante ricorso a un finanziamento personale per procurarsi le somme. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e, per il tenore della decisione, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Definisce il mutuo; la Corte ne richiede la prova della dazione della somma e del titolo restitutorio desumibile anche per presunzioni.
L'onere di provare il titolo della restituzione grava su chi agisce per la ripetizione della somma asseritamente data a mutuo.
Le presunzioni semplici sono utilizzabili quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti; la valutazione complessiva degli indizi compete al giudice di merito.
Non è sindacabile in cassazione la mera rivalutazione delle risultanze istruttorie, salvo omesso esame di fatti decisivi nei limiti consentiti.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Consente la denuncia di violazione di legge, ma non la richiesta di una nuova valutazione del fatto o delle prove.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura può riguardare solo l'omesso esame di un fatto decisivo, non una diversa lettura delle prove.
L'obbligazione naturale richiede l'esistenza di un dovere morale o sociale e la spontaneità della prestazione, oltre alla sua proporzionalità e adeguatezza.
Richiamata la disciplina della doppia conforme, come ulteriore limite al sindacato di legittimità sui fatti.
art. 54, comma 2, d.l. n. 83 del 2012
Indicato ai fini dell'applicabilità della disciplina della doppia conforme ai giudizi introdotti dopo l'11 settembre 2012.
Legge di conversione del d.l. n. 83 del 2012, richiamata per l'applicabilità della doppia conforme.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Richiamato per dare atto dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Chi agisce per la restituzione di somme date a mutuo deve provare non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo dell'obbligo di restituzione, salvo che il quadro fattuale consenta al giudice di desumerlo da presunzioni gravi, precise e concordanti.
- La valutazione delle presunzioni semplici richiede un apprezzamento complessivo degli indizi; in cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione del giudice di merito una diversa lettura del materiale probatorio.
- La denuncia di violazione dell'art. 2729 c.c. è ammissibile solo quando il giudice abbia fondato la presunzione su fatti storici privi dei requisiti di gravità, precisione o concordanza; non quando si contesti semplicemente il risultato valutativo.
- La semplice esistenza di una relazione sentimentale tra le parti non basta, di per sé, a qualificare le dazioni di denaro come liberalità o obbligazioni naturali; occorre verificare in concreto se sussista un dovere morale o sociale e se la prestazione sia stata proporzionata e adeguata.
- L'obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. postula, oltre alla spontaneità dell'adempimento, un dovere morale o sociale apprezzabile secondo la coscienza sociale e una prestazione proporzionata alle circostanze del caso.
- In sede di legittimità, l'omesso esame di un fatto decisivo è censurabile solo nei limiti del paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; non è consentito riproporre un riesame del merito o dell'attendibilità dei testi.
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