Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza promosso da due soci per ottenere l’esecuzione di una precedente sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva rideterminato in riduzione il reddito d’impresa di una società e, secondo i soci, avrebbe dovuto comportare l’integrale sgravio dei ruoli emessi anche nei loro confronti, in assenza di utili distribuiti. L’Agenzia delle entrate aveva invece eseguito solo uno sgravio parziale, sostenendo che la sentenza non aveva annullato gli avvisi a carico dei soci, ma aveva soltanto rettificato il reddito della società, con effetti riflessi sul reddito di partecipazione. Nel ricorso per cassazione l’Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 70 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c., lamentando che il giudice dell’ottemperanza avesse erroneamente interpretato la portata del giudicato, attribuendogli un effetto di annullamento integrale degli atti impositivi verso i soci, mentre la decisione precedente si sarebbe limitata a rideterminare il reddito societario. I contribuenti hanno resistito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, perché fondato su un motivo non deducibile nel giudizio di ottemperanza, e l’improcedibilità per acquiescenza, assumendo che lo sgravio eseguito dall’Ufficio fosse incompatibile con l’impugnazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia. Ha respinto le eccezioni preliminari dei contribuenti, affermando che contro la sentenza resa nel giudizio di ottemperanza è ammissibile il ricorso per cassazione non solo per violazione delle norme del procedimento, ma anche per violazione di legge, in applicazione dell’art. 111 Cost.; ha inoltre escluso l’acquiescenza, osservando che lo sgravio parziale eseguito dall’Ufficio per dare attuazione alla sentenza non equivale a rinuncia all’impugnazione. Nel merito, la Corte ha ritenuto errata l’interpretazione data dal giudice di ottemperanza alla precedente sentenza: la rideterminazione del reddito d’impresa della società non comportava l’automatico e integrale annullamento degli avvisi emessi nei confronti dei soci, ma implicava la rettifica anche del reddito di partecipazione ad essi imputato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso per cassazione è ammissibile; il limite testuale alle sole violazioni delle norme del procedimento non esclude, per il tramite dell’art. 111 Cost., la deducibilità della violazione di legge e di altri errori di diritto del giudice dell’ottemperanza.
È richiamato come norma sulla forza del giudicato; la Corte precisa che il giudice dell’ottemperanza deve interpretare correttamente la portata precettiva del giudicato senza attribuirgli effetti diversi o ulteriori rispetto a quelli realmente derivanti dalla decisione.
Lo sgravio parziale disposto dall’Amministrazione per eseguire la sentenza non integra acquiescenza né preclude l’impugnazione, mancando un comportamento univoco incompatibile con la volontà di proporre ricorso.
art. 111 Cost.
Il precetto costituzionale consente il ricorso per cassazione per violazione di legge anche contro la sentenza resa in ottemperanza, oltre il dato letterale dell’art. 70 d.lgs. 546/1992.
art. 6 d.l. 119/2018 conv. in L. 136/2018
È richiamato solo per la sospensione del processo a seguito dell’istanza dei contribuenti di definizione agevolata; non incide sulla ratio decidendi finale.
art. 21 L. 488/1998
È menzionato nella precedente sentenza di merito come deduzione forfettaria da considerare nella rideterminazione delle imposte.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice non può attribuire al giudicato effetti ulteriori o diversi da quelli effettivamente risultanti dalla decisione da eseguire, ma deve delimitare e precisare il contenuto degli obblighi effettivamente derivanti dal giudicato stesso.
- La rideterminazione giudiziale del reddito imponibile di una società non equivale automaticamente all’annullamento degli atti impositivi emessi nei confronti dei soci: occorre verificare se la precedente sentenza abbia realmente inciso anche sulla loro posizione fiscale.
- Contro la sentenza resa in ottemperanza è esperibile ricorso per cassazione anche per violazione di legge, oltre che per inosservanza delle norme del procedimento, in virtù dell’art. 111 Cost.
- Lo sgravio parziale eseguito dall’Amministrazione in attuazione di una sentenza favorevole non integra di per sé acquiescenza alla successiva sentenza di ottemperanza e non preclude l’impugnazione.
- Quando la sentenza da eseguire ridetermina il quantum del reddito imponibile e demanda all’Amministrazione la quantificazione delle imposte, essa ha natura sostitutiva rispetto all’atto impositivo nei limiti del reddito accertato, e il giudice dell’ottemperanza deve verificare la corretta trasposizione di tale effetto nei confronti dei soggetti coinvolti.
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