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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37175/2021 del 29/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata già cancellata dal registro delle imprese per maggiori imposte IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2006, fondato sulla diversa stima del valore di sessantasei unità immobiliari vendute. L’atto è stato notificato anche ai singoli soci, in quanto successori della società estinta, e poi sono stati notificati ulteriori avvisi ai soci e al liquidatore per le rispettive quote di partecipazione agli utili e nei limiti di responsabilità derivanti dalla cessazione della società. La CTR aveva accolto l’appello dei contribuenti ritenendo, in sostanza, che i soci non rispondessero perché il debito tributario della società non era ancora definitivamente accertato al momento della sua cancellazione dal registro imprese, e aveva aggiunto, come argomento ulteriore, che la sentenza di primo grado non era adeguatamente motivata nella rideterminazione dei ricavi. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 2495 c.c., sostenendo che i soci succedono nei debiti della società estinta e che la loro responsabilità non richiede che il credito sociale fosse già definitivamente accertato prima della cancellazione; con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 e nullità per carenza di motivazione, assumendo che la CTR abbia censurato la motivazione della CTP senza spiegare le ragioni della censura.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo. Stabilisce che, una volta cancellata la società dal registro delle imprese, i soci succedono nella posizione della società estinta, sia attiva sia passiva, con un fenomeno successorio sui generis; pertanto l’Amministrazione può notificare a loro l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società estinta. La Corte precisa inoltre che i soci rispondono dei debiti sociali, trattandosi di s.r.l., nei limiti di quanto risulta dal bilancio di liquidazione ai sensi dell’art. 2495, secondo comma, c.c. La CTR ha errato nel ritenere che l’assenza di un accertamento definitivo del debito prima della cancellazione escludesse la responsabilità dei soci, poiché proprio l’esistenza del debito era oggetto del giudizio. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché la critica sulla motivazione della sentenza di primo grado riguardava un passaggio espressamente indicato dalla CTR come argomento solo "ad colorandum", privo di incidenza sulla ratio decidendi. La sentenza impugnata è quindi cassata in relazione al motivo accolto e rinviata alla CTR dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cancellazione di una società dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio sui generis: i soci succedono nella posizione della società estinta sia sul piano attivo sia su quello passivo.
  • L’Amministrazione finanziaria può notificare ai soci, quali successori della società cancellata, l’avviso di accertamento originariamente emesso nei confronti della società estinta.
  • Per le società a responsabilità limitata, la responsabilità dei soci verso i debiti sociali opera nei limiti di quanto risulta dal bilancio finale di liquidazione; non è necessario che il credito tributario fosse già definitivamente accertato prima della cancellazione.
  • In sede di impugnazione, il giudice deve verificare anzitutto l’effettiva sussistenza del debito sociale oggetto dell’accertamento; solo dopo può stabilire, se del caso, l’estensione e i limiti della responsabilità dei soci.
  • La censura di difetto di motivazione è inammissibile quando investe argomentazioni che il giudice di merito ha esplicitamente qualificato come meri argomenti accessori, privi di incidenza sulla ratio decidendi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoLiquidazione giudizialeAmministratori
RamiTributiSocietarioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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