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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18586/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un investimento in obbligazioni dello Stato argentino, rispetto al quale gli investitori avevano dedotto l'inadempimento della banca agli obblighi informativi precontrattuali e avevano chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la banca aveva prodotto documentazione relativa a un accordo transattivo intervenuto nel 2016 tra gli investitori e l'ente emittente, documentazione da cui risultava l'accredito agli investitori di € 117.000,00 a titolo di ristoro. La corte d'appello, ritenuta ammissibile la produzione documentale perché formata successivamente al primo grado, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che il danno patrimoniale dedotto fosse venuto meno. Nel ricorso per cassazione gli eredi degli originari attori hanno dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la banca non avesse legittimazione e interesse a far valere l'avvenuto ristoro derivante da un accordo di cui non era parte e che la questione fosse stata introdotta solo in appello; dall'altro la violazione degli artt. 111 Cost., 2697 c.c., 115 e 345 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse accolto una nuova eccezione, non dedotta nell'atto di appello e quindi inammissibile, oltre a valorizzare documenti non producibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava davvero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull'accertamento che gli investitori avevano direttamente ricevuto dall'ente emittente la somma di € 117.000,00, con conseguente definitiva cessazione del danno patrimoniale azionato. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'eccezione di sopravvenuta estinzione del diritto al risarcimento per effetto dell'esecuzione di una transazione intervenuta nel corso del giudizio non è eccezione in senso stretto ed è deducibile anche in appello, purché il fatto sopravvenuto sia ritualmente allegato e provato; inoltre, la produzione di documenti nuovi in appello era ammissibile perché formatisi dopo il primo grado e resi necessari dallo sviluppo del processo. Conseguentemente, è stata confermata la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato come fonte degli obblighi di informazione dell'intermediario, ritenuti in concreto inadempiuti

  • artt. 28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/1998

    richiamati come disciplina regolamentare degli obblighi informativi precontrattuali dell'intermediario

  • art. 2697 c.c.

    invocato dai ricorrenti; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo decisivo l'accertamento in fatto del venir meno del danno e non una erronea ripartizione dell'onere probatorio

  • art. 100 c.p.c.

    invocato in relazione alla dedotta carenza di interesse/legittimazione della banca a far valere la transazione; la Corte ha escluso che ciò inficiasse la decisione

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    base formale delle censure di violazione di legge dedotte nel ricorso

  • art. 360 n. 4 c.p.c.

    base formale delle censure processuali dedotte nel ricorso

  • art. 345 c.p.c.

    consente, nel caso concreto, la deduzione in appello di un'eccezione fondata su fatti sopravvenuti e la produzione di documenti nuovi formatisi successivamente al primo grado

  • art. 111 Cost.

    richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, senza esito favorevole

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta

  • art. 58, comma 2, l. n. 69/2009

    indicato per stabilire l'applicabilità ratione temporis del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c. ai giudizi pendenti in primo grado al 4/7/2009

  • artt. 163 e 166 c.p.c.

    richiamati per il regime di specifica indicazione dei documenti nel giudizio di appello

  • artt. 342, comma 1, e 347, comma 1, c.p.c.

    richiamati per il coordinamento con la disciplina dell'atto di appello e delle difese in secondo grado

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002

  • Cass. n. 26118 del 2021

    richiamata a sostegno del principio secondo cui l'eccezione fondata su fatti sopravvenuti è deducibile in appello

  • Cass. n. 18219 del 2019

    richiamata per il medesimo principio sui fatti sopravvenuti e l'appellabilità dell'eccezione

  • Cass. n. 5703 del 2001

    richiamata per il medesimo principio

  • Cass. n. 11510 del 2014

    richiamata per il principio sulla necessità di specifica indicazione dei documenti nuovi nell'atto di appello

  • Cass. S.U. n. 8203 del 2005

    richiamata per l'ammissibilità di documenti formati successivamente e resi necessari dallo sviluppo del processo

  • Cass. n. 12731 del 2011

    richiamata in senso conforme sull'ammissibilità di documenti nuovi formatisi dopo il primo grado

Massime di principio

  • L'eccezione di sopravvenuta estinzione del diritto azionato, quando fondata su fatti verificatisi dopo il giudizio di primo grado, non integra un'eccezione in senso stretto e può essere proposta anche in appello, purché il fatto sopravvenuto sia allegato e provato ritualmente.
  • Nel giudizio di appello è ammissibile la produzione di documenti formatisi successivamente alla sentenza di primo grado, se la loro produzione è resa necessaria dallo sviluppo del processo e il loro deposito rispetta il regime delle preclusioni applicabili.
  • La censura per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su un accertamento di fatto decisivo non specificamente attaccato con il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
  • Quando il danno patrimoniale dedotto in giudizio risulta integralmente ristorato da un pagamento sopravvenuto, il diritto al risarcimento viene meno per sopravvenuta estinzione del pregiudizio, con conseguente rigetto della domanda.
  • Ai fini dell'applicazione dell'art. 345 c.p.c., occorre distinguere tra nuove eccezioni precluse e deduzione di fatti sopravvenuti: questi ultimi possono essere introdotti nel corso del grado di appello con le relative prove.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieObblighi informativi MIFIDRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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