Cassazione Civile, Ordinanza n. 18586/2023 del 30/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un investimento in obbligazioni dello Stato argentino, rispetto al quale gli investitori avevano dedotto l'inadempimento della banca agli obblighi informativi precontrattuali e avevano chiesto il risarcimento del danno patrimoniale subito. In primo grado la domanda era stata accolta, ma in appello la banca aveva prodotto documentazione relativa a un accordo transattivo intervenuto nel 2016 tra gli investitori e l'ente emittente, documentazione da cui risultava l'accredito agli investitori di € 117.000,00 a titolo di ristoro. La corte d'appello, ritenuta ammissibile la produzione documentale perché formata successivamente al primo grado, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda, ritenendo che il danno patrimoniale dedotto fosse venuto meno. Nel ricorso per cassazione gli eredi degli originari attori hanno dedotto, con due motivi, da un lato la violazione degli artt. 2697 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la banca non avesse legittimazione e interesse a far valere l'avvenuto ristoro derivante da un accordo di cui non era parte e che la questione fosse stata introdotta solo in appello; dall'altro la violazione degli artt. 111 Cost., 2697 c.c., 115 e 345 c.p.c., assumendo che la corte territoriale avesse accolto una nuova eccezione, non dedotta nell'atto di appello e quindi inammissibile, oltre a valorizzare documenti non producibili.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava davvero con la ratio decidendi della sentenza impugnata, basata sull'accertamento che gli investitori avevano direttamente ricevuto dall'ente emittente la somma di € 117.000,00, con conseguente definitiva cessazione del danno patrimoniale azionato. Ha respinto il secondo motivo affermando che l'eccezione di sopravvenuta estinzione del diritto al risarcimento per effetto dell'esecuzione di una transazione intervenuta nel corso del giudizio non è eccezione in senso stretto ed è deducibile anche in appello, purché il fatto sopravvenuto sia ritualmente allegato e provato; inoltre, la produzione di documenti nuovi in appello era ammissibile perché formatisi dopo il primo grado e resi necessari dallo sviluppo del processo. Conseguentemente, è stata confermata la condanna alle spese e l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come fonte degli obblighi di informazione dell'intermediario, ritenuti in concreto inadempiuti
artt. 28 e 29 regolamento CONSOB n. 11522/1998
richiamati come disciplina regolamentare degli obblighi informativi precontrattuali dell'intermediario
invocato dai ricorrenti; la Corte non ha accolto la censura, ritenendo decisivo l'accertamento in fatto del venir meno del danno e non una erronea ripartizione dell'onere probatorio
invocato in relazione alla dedotta carenza di interesse/legittimazione della banca a far valere la transazione; la Corte ha escluso che ciò inficiasse la decisione
base formale delle censure di violazione di legge dedotte nel ricorso
base formale delle censure processuali dedotte nel ricorso
consente, nel caso concreto, la deduzione in appello di un'eccezione fondata su fatti sopravvenuti e la produzione di documenti nuovi formatisi successivamente al primo grado
art. 111 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo, senza esito favorevole
invocato dai ricorrenti nel secondo motivo in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione prodotta
art. 58, comma 2, l. n. 69/2009
indicato per stabilire l'applicabilità ratione temporis del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c. ai giudizi pendenti in primo grado al 4/7/2009
richiamati per il regime di specifica indicazione dei documenti nel giudizio di appello
artt. 342, comma 1, e 347, comma 1, c.p.c.
richiamati per il coordinamento con la disciplina dell'atto di appello e delle difese in secondo grado
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore contributo unificato
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002
Cass. n. 26118 del 2021
richiamata a sostegno del principio secondo cui l'eccezione fondata su fatti sopravvenuti è deducibile in appello
Cass. n. 18219 del 2019
richiamata per il medesimo principio sui fatti sopravvenuti e l'appellabilità dell'eccezione
Cass. n. 5703 del 2001
richiamata per il medesimo principio
Cass. n. 11510 del 2014
richiamata per il principio sulla necessità di specifica indicazione dei documenti nuovi nell'atto di appello
Cass. S.U. n. 8203 del 2005
richiamata per l'ammissibilità di documenti formati successivamente e resi necessari dallo sviluppo del processo
Cass. n. 12731 del 2011
richiamata in senso conforme sull'ammissibilità di documenti nuovi formatisi dopo il primo grado
Massime di principio
- L'eccezione di sopravvenuta estinzione del diritto azionato, quando fondata su fatti verificatisi dopo il giudizio di primo grado, non integra un'eccezione in senso stretto e può essere proposta anche in appello, purché il fatto sopravvenuto sia allegato e provato ritualmente.
- Nel giudizio di appello è ammissibile la produzione di documenti formatisi successivamente alla sentenza di primo grado, se la loro produzione è resa necessaria dallo sviluppo del processo e il loro deposito rispetta il regime delle preclusioni applicabili.
- La censura per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, specie se la decisione si fonda su un accertamento di fatto decisivo non specificamente attaccato con il vizio di omesso esame di fatti decisivi.
- Quando il danno patrimoniale dedotto in giudizio risulta integralmente ristorato da un pagamento sopravvenuto, il diritto al risarcimento viene meno per sopravvenuta estinzione del pregiudizio, con conseguente rigetto della domanda.
- Ai fini dell'applicazione dell'art. 345 c.p.c., occorre distinguere tra nuove eccezioni precluse e deduzione di fatti sopravvenuti: questi ultimi possono essere introdotti nel corso del grado di appello con le relative prove.
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