Sentenza n. 702/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione III, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Campania che aveva accolto il ricorso contro un'ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate sulla terrazza di un'attività di ristorazione
Esito
Favorevole al ricorrente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato in primo grado l'ordinanza comunale di demolizione relativa alla chiusura con strutture precarie di una terrazza asservita all'attività di ristorazione, con formazione di un nuovo locale e ampliamento della volumetria dell'immobile. Il TAR aveva ritenuto che le opere, costituite da pergotenda, pedana in legno e divisori, fossero state assentite mediante varie segnalazioni e comunicazioni presentate nel tempo e non annullate o revocate dall'amministrazione. Il Comune ha appellato deducendo, con due motivi sostanzialmente connessi, violazione degli artt. 10, 22, 27 e 33 del d.P.R. 380/2001, del d.lgs. 42/2004, degli artt. 2 e 17 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017, del d.m. 2 marzo 2018 e della l. 241/1990, nonché dell'art. 88 c.p.a., eccesso di potere per illogicità manifesta, irrealizzabilità della statuizione e difetto di motivazione. L'amministrazione ha sostenuto che l'istruttoria, corroborata dalla relazione del consulente della Procura e da numerose fotografie, aveva accertato la chiusura stabile della terrazza mediante strutture solo formalmente precarie, con creazione di un ambiente chiuso destinato permanentemente alla somministrazione di cibi e bevande, aumento della volumetria e modifica dell'assetto urbanistico. Ha inoltre precisato che non veniva contestata la legittimità dei titoli relativi alle singole opere considerate isolatamente, ma la loro trasformazione e interazione complessiva, tale da determinare un intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e riformato la sentenza del TAR, respingendo il ricorso di primo grado. Ha affermato che una pergotenda è qualificabile come tale solo quando la struttura sia leggera, non stabilmente infissa al suolo, accessoria rispetto alla tenda e dotata di elementi di copertura e chiusura facilmente amovibili e completamente retraibili, senza caratteristiche di fissità, stabilità e permanenza idonee a creare uno spazio chiuso e stabilmente configurato, alterando sagoma o prospetto dell'edificio. Nel caso concreto, la struttura non era una mera opera di arredo o di migliore fruizione dello spazio esterno: la copertura retrattile, le chiusure perimetrali in PVC, la pedana, i pannelli e le mantovane, considerate nel loro insieme, confinavano stabilmente uno spazio destinato a garantire in modo permanente posti a sedere per la clientela, necessario allo svolgimento dell'attività. Il giudice ha escluso che le singole segnalazioni e comunicazioni presentate per le diverse opere impedissero l'accertamento dell'abuso, poiché la legittimità edilizia deve essere valutata secondo un approccio globale e non atomistico, considerando l'impatto complessivo e le reciproche interazioni delle opere. La realizzazione dello spazio chiuso costituiva quindi intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, sicché l'ordinanza di demolizione risultava legittima. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la particolarità della vicenda e l'esistenza di orientamenti diversi sul titolo necessario per le pergotende.
Norme richiamate
La realizzazione di interventi qualificabili come nuova costruzione richiede il previo permesso di costruire.
Le segnalazioni relative a singole opere non escludono l'accertamento dell'abuso quando l'intervento complessivo, valutato unitariamente, eccede il relativo ambito.
Consente l'esercizio della vigilanza edilizia e l'accertamento degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal necessario titolo.
È richiamato in relazione al regime sanzionatorio edilizio applicabile alle opere abusive.
artt. 2 e 17 dell'Allegato A al d.P.R. 31/2017
Sono richiamati nel quadro della disciplina dei titoli e degli eventuali profili paesaggistici connessi alle opere.
d.m. 2 marzo 2018
È richiamato tra la disciplina applicabile alle opere realizzate.
È richiamato dall'appellante in relazione ai vizi della sentenza e della motivazione.
È richiamata dall'appellante tra le norme asseritamente violate.
Massime di principio
- Una struttura qualificabile come pergotenda richiede che la tenda costituisca l'opera principale, che la struttura sia leggera e meramente accessoria, non stabilmente infissa al suolo, e che gli elementi di copertura e chiusura siano facilmente amovibili e completamente retraibili, senza creare uno spazio chiuso stabilmente configurato.
- La qualificazione edilizia di una pergotenda dipende dalle caratteristiche concrete dell'opera e dal suo effettivo impatto su volume, superficie, sagoma e prospetto, non dalla denominazione utilizzata dal privato o dal titolo originariamente presentato.
- Ai fini dell'accertamento dell'abuso edilizio, le opere devono essere valutate secondo un approccio globale e non atomistico: la legittimità delle singole opere considerate separatamente non impedisce di ravvisare un intervento abusivo quando la loro interazione produca uno spazio chiuso stabile e un nuovo organismo edilizio.
- La trasformazione di una struttura originariamente temporanea e aperta in un ambiente chiuso e permanente destinato alla somministrazione costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire.
- Le segnalazioni o comunicazioni relative alle singole componenti dell'intervento non precludono l'adozione dell'ordinanza di demolizione quando l'assetto complessivo realizzato ecceda quello assentibile mediante tali titoli.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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