Cassazione Civile, Ordinanza n. 02410/2023 del 26/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di accertamento tecnico preventivo ante causam promosso da una parte privata nei confronti di una società appaltatrice poi fallita. A seguito dell'ATP, il giudice aveva liquidato al consulente tecnico d'ufficio un compenso, oltre spese e accessori. La parte soccombente in sede di liquidazione ha proposto opposizione sostenendo: che il valore della controversia fosse stato erroneamente determinato; che fossero stati illegittimamente cumulati i criteri di liquidazione previsti dalle tabelle del d.m. 30 maggio 2002; che fosse indebitamente riconosciuta la maggiorazione del doppio per eccezionale complessità; che le spese degli ausiliari del CTU dovessero essere quantificate secondo i parametri tabellari e non secondo i preventivi; e che mancasse prova dell'autorizzazione giudiziale all'uso degli ausiliari. In cassazione sono stati proposti cinque motivi: violazione delle norme sul valore della controversia ai fini del compenso; violazione delle norme sulla cumulabilità dei criteri tabellari e sull'unicità dell'incarico; violazione delle norme sulla maggiorazione per speciale difficoltà; errata liquidazione delle spese degli ausiliari; violazione dell'onere della prova quanto all'autorizzazione all'ausilio. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, fondati il secondo e il quarto, assorbito il terzo e infondato il quinto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il quarto motivo di ricorso, ha dichiarato assorbito il terzo, ha rigettato il primo e il quinto. Di conseguenza ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato al Tribunale di Treviso, in diversa composizione monocratica, affinché ridetermini il compenso del CTU applicando il criterio tabellare corretto e rideterminando anche le spese degli ausiliari secondo i parametri dovuti, oltre a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
norma richiamata come base dell'opposizione alla liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio
norma processuale applicabile al procedimento di opposizione alla liquidazione, nella versione ratione temporis
art. 1 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002
per gli onorari a percentuale il valore va determinato in base al bene o alla controversia, secondo elementi obiettivi desumibili dagli atti; il giudice può fare riferimento alla domanda e anche ai valori indicati dal consulente se congrui
art. 11 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002
criterio generale di liquidazione per consulenze in materia di costruzioni edilizie, applicabile quando l'indagine eccede il mero controllo tecnico tipico della norma speciale
art. 12 delle tabelle allegate al d.m. 30 maggio 2002
norma speciale per verifiche di rispondenza tecnica a progetto o contratto; non si cumula con l'art. 11 quando l'indagine è unitaria e non autonoma
art. 29 dell'allegato al d.m. 30 maggio 2002
richiamato nel ricorso in relazione alla liquidazione del compenso e al divieto di cumulo
la maggiorazione del compenso presuppone prestazioni di eccezionale importanza, complessità o difficoltà; la questione resta da rivalutare in rinvio
richiamato dal ricorrente come criterio per i massimi di riferimento degli onorari variabili, distinto dalla maggiorazione oltre i massimi
art. 56, terzo comma, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per la liquidazione delle spese sostenute dal CTU e dei compensi degli ausiliari
richiamato in relazione alla prova dell'autorizzazione all'uso degli ausiliari
norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio, il valore della controversia va individuato tenendo conto dell'effettivo oggetto del contendere desumibile dagli atti, dalla domanda e dagli elementi obiettivi del processo; il giudice può anche utilizzare i valori indicati dal consulente se li ritenga congrui.
- Quando l'incarico del CTU comprende attività tra loro interdipendenti e riferite a un medesimo oggetto di indagine, non si possono sommare i compensi previsti da norme diverse come se si trattasse di incarichi autonomi; in tal caso si applica il criterio corrispondente alla prestazione complessivamente svolta.
- La norma speciale in materia di consulenze tecniche di verifica tecnico-contrattuale deroga al criterio generale, ma se l'indagine si estende a ulteriori accertamenti tecnici connessi alla costruzione edilizia il compenso deve essere liquidato secondo il criterio generale, non mediante cumulo automatico di parametri speciali e generali.
- La maggiorazione del compenso del CTU oltre i parametri ordinari richiede la specifica verifica della eccezionale importanza, complessità o difficoltà dell'incarico; tale valutazione deve essere compiuta dal giudice del merito sulla base dell'attività effettivamente svolta.
- Le spese per gli ausiliari del CTU, anche se previamente autorizzati, non possono essere liquidate liberamente sulla base dei preventivi presentati, salvo una previa ed espressa accettazione di tali preventivi da parte dei soggetti interessati; in difetto, si applicano i criteri tabellari previsti per la liquidazione dei compensi tecnici.
- L'autorizzazione del giudice a farsi assistere da ausiliari riguarda la facoltà di avvalersene, ma non implica di per sé l'approvazione anticipata dei relativi costi.
- L'attività dell'ausiliario del CTU, essendo funzionalmente inserita nell'incarico pubblico affidato al consulente, va remunerata secondo i criteri normativi della liquidazione tecnica e non secondo il libero mercato.
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