Cassazione Civile, Ordinanza n. 23628/2022 del 28/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio tributario di riassunzione promosso dalla contribuente per ottenere l'annullamento di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2001, dopo una precedente ordinanza di cassazione. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'atto, ritenendo tardiva la notifica dell'avviso e quindi decaduta l'Amministrazione dal potere impositivo. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 394 c.p.c., dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR aveva esaminato d'ufficio un'eccezione di tardività della notifica e di decadenza mai proposta nel giudizio di primo grado; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973 e dell'art. 10 l. 289/2002, lamentando che la CTR non avesse applicato la proroga biennale dei termini di accertamento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato perché la CTR aveva pronunciato su una questione non devoluta, ossia la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, che nel processo tributario costituisce eccezione in senso stretto e deve essere sollevata dal contribuente. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi indicati.
Norme richiamate
Richiamato per censurare l'ampliamento del thema decidendum nel giudizio di rinvio oltre i limiti delle questioni devolute.
Utilizzato per affermare che nel processo tributario non possono essere introdotte nuove eccezioni o questioni non dedotte nei gradi di merito secondo i limiti del thema decidendum.
Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione/extrapetizione, per avere il giudice pronunciato su una questione non proposta dalle parti.
Norma evocata dal ricorrente sul termine di decadenza per l'accertamento, la cui applicazione è stata però assorbita dall'accoglimento del primo motivo.
Norma invocata per la proroga biennale dei termini di accertamento; il relativo motivo è stato dichiarato assorbito.
Parametrato al vizio processuale per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti del giudizio.
Parametrato alla dedotta violazione di legge sostanziale sulla decadenza dall'azione accertativa.
Massime di principio
- Nel processo tributario la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dal potere impositivo, essendo prevista nell'esclusivo interesse del contribuente, costituisce eccezione in senso stretto e non può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
- Il giudice tributario non può pronunciarsi su una causa di annullamento o decadenza non dedotta dalla parte contribuente, poiché in tal caso viola i limiti del thema decidendum e il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Se una decisione di merito viene cassata per vizio processuale relativo all'oggetto della domanda o delle eccezioni, gli ulteriori motivi di ricorso che investono il merito della controversia restano assorbiti.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi ai limiti del devoluto e ai principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione, senza riespandere il thema decidendum.
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