Cassazione Civile, Ordinanza n. 31505/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
I lavoratori, già alle dipendenze dell'originaria azienda di trasporto pubblico e poi transitati alla società cessionaria, chiedevano il mantenimento del trattamento economico previsto dalla contrattazione aziendale applicata presso il precedente datore di lavoro, sostenendo che in caso di cessione di azienda o di linee il regime speciale del settore autoferrotranviario imponesse la conservazione delle voci retributive aziendali fino alla successiva armonizzazione contrattuale. La Corte di merito aveva invece escluso un principio di ultrattività degli accordi aziendali scaduti, ritenendo che la società subentrante avesse legittimamente disdettato il precedente accordo e adottato un nuovo regolamento per tutto il personale senza provata riduzione complessiva del trattamento economico. In cassazione i ricorrenti hanno denunciato: violazione delle norme speciali del settore e del principio di ultrattività dei contratti aziendali; violazione delle regole sulla determinazione della retribuzione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; difetto di legittimazione della società cessionaria a disdettare gli accordi aziendali del precedente gestore; omesso esame e valutazione della prova della concreta decurtazione retributiva; erronea interpretazione del regolamento unilaterale e dell'assegno ad personam; violazione del principio di giusta retribuzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che i contratti collettivi di diritto comune, inclusi gli accordi aziendali, operano entro il limite temporale concordato e non sono ultrattivi; la tutela del lavoratore riguarda il rapporto individuale e il limite dell'art. 36 Cost., ma non consente di mantenere indefinitamente condizioni derivanti da un contratto collettivo scaduto. Ha inoltre richiamato la disciplina speciale del settore, osservando che la cessionaria era tenuta a verificare se fosse possibile conservare un trattamento non inferiore a quello precedente e i diritti quesiti, ma nel caso concreto i giudici di merito avevano accertato, con valutazione di fatto non sindacabile in cassazione, che non era stata provata una complessiva riduzione del trattamento economico: il confronto svolto dai ricorrenti riguardava solo singole voci retributive e non il trattamento complessivo. Quanto alla disdetta dell'accordo aziendale, la Corte ha rilevato che la decisione di merito si fondava su due autonome rationes decidendi, una delle quali non era stata specificamente censurata, rendendo inammissibile la revisione della questione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 26 R.D. n. 148 del 1931
"mantenendo, per quanto è possibile, al personale un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto ed assicurando i diritti acquisiti"
norma speciale ancora rilevante nel settore, che impone alla cessionaria di verificare in concreto la conservazione, per quanto possibile, di un trattamento non inferiore e dei diritti quesiti, ma non stabilisce un'ultrattività automatica dei contratti aziendali scaduti
art. 18, comma 2, d.lgs. n. 422 del 1997
rinvia all'art. 26 del R.D. n. 148 del 1931 nella versione vigente ratione temporis per la disciplina del passaggio del personale
art. 7 C.C.N.L. 2004
richiamato dai ricorrenti come norma di rinvio alla disciplina speciale e all'armonizzazione dei trattamenti, ma la Corte non ne ha tratto un principio di ultrattività automatica
art. 16 C.C.N.L. 2015
richiamato come conferma del rinvio alla disciplina precedente
art. 17, comma 7, C.C.N.L. 2015
richiamato come rinvio alla precedente disposizione collettiva
art. 1 R.D. n. 148 del 1931
invocato dai ricorrenti sul regime di riserva della disciplina di stipendi, paghe e indennità; nel ragionamento della Corte non fonda una ultrattività del precedente assetto retributivo
artt. 2, 3 e 13 C.C.N.L. 1976
invocati dai ricorrenti per sostenere la riserva alla contrattazione collettiva della disciplina delle competenze accessorie
art. 6 C.C.N.L. 1997
invocato dai ricorrenti per sostenere la continuità del regime delle competenze accessorie
invocato dai ricorrenti per sostenere l'ultrattività del contratto collettivo; la Corte esclude che sia applicabile nel senso preteso in presenza di contratti collettivi di diritto comune scaduti
non opera per mantenere in vita clausole di un contratto collettivo scaduto nei rapporti tra contratti collettivi successivi; riguarda il rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale
richiamati in tema di interpretazione dei contratti e degli accordi, ma le censure sono state respinte perché presupponevano una lettura non accolta dai giudici di merito
richiamato in relazione all'interpretazione del regolamento unilaterale
invocato per contestare la possibilità di disdetta e cessazione degli accordi
invocato per contestare la cessazione/risoluzione degli effetti degli accordi
invocato nel quadro della disciplina collettiva del rapporto di lavoro
invocati per censurare la valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che i giudici di merito abbiano accertato in fatto la mancanza di prova di una riduzione complessiva della retribuzione
invocato per violazione del principio della domanda
invocato in relazione ai requisiti dell'appello
invocato in tema di presunzioni semplici
art. 36 Cost.
garantisce il diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente, ma non fonda, nel caso di specie, il diritto a conservare senza limiti voci retributive derivanti da contratti collettivi scaduti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- I contratti collettivi di diritto comune, compresi gli accordi aziendali, hanno efficacia entro il limite temporale concordato dalle parti e non sono ultrattivi dopo la scadenza, salvo diversi effetti derivanti da nuove fonti negoziali o da diritti già quesiti.
- La successione tra contratti collettivi può comportare modifiche anche peggiorative per il lavoratore; il divieto di trattamenti meno favorevoli ex art. 2077 c.c. opera nel rapporto tra contratto collettivo e contratto individuale, non come regola di conservazione indefinita del precedente contratto collettivo.
- Nel trasferimento di azienda disciplinato da norme speciali di settore, il cessionario deve verificare in concreto se sia possibile mantenere un trattamento non inferiore a quello precedentemente goduto e salvaguardare i diritti quesiti, ma la tutela non si identifica con la conservazione di ogni singola voce retributiva.
- Per ottenere tutela per violazione del principio di irriducibilità della retribuzione o dell'art. 36 Cost. non basta il confronto tra singole voci o conteggi parziali: occorre dimostrare una concreta riduzione complessiva del trattamento economico.
- In cassazione non è consentito rivalutare il merito dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice territoriale sulla prova della diminuzione retributiva, se la motivazione è logicamente coerente e non sono dedotti specifici vizi ammissibili.
- Quando la decisione di merito si fonda su rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurare tutte le basi decisorie; la mancata impugnazione di una ratio autonoma rende inammissibile o infondata la censura sulla questione corrispondente.
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