Cassazione Civile, Ordinanza n. 19642/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La controversia nasce dal decesso di quaranta bovine da latte dopo la somministrazione di un mangime acquistato da una società commerciale e prodotto da un’altra società. L’allevatore ha agito chiedendo l’accertamento del grave inadempimento della società venditrice e della responsabilità extracontrattuale della produttrice, sostenendo in appello che la domanda era stata erroneamente qualificata come semplice azione per vizi della cosa venduta e non come vendita di aliud pro alio, oltre a contestare la conclusione di merito sulla mancata prova del nesso causale tra mangime e morte degli animali. In cassazione ha dedotto: 1) violazione di norme processuali e sostanziali per l’errato inquadramento della domanda, sostenendo che la difformità tra quanto indicato nel cartellino del mangime e quanto emerso dalle prime analisi integrasse aliud pro alio; 2) omesso esame di risultanze probatorie e violazione delle norme sulle presunzioni e sul libero convincimento, lamentando che la Corte d’appello avesse svalutato le consulenze tecniche svolte in primo grado; 3) violazione delle regole del ragionamento presuntivo e del criterio del più probabile che non, assumendo che dalle risultanze tecniche si dovesse inferire la responsabilità del mangime nella morte degli animali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo di ricorso e, per conseguenza, anche il primo per difetto di interesse. Ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse una doppia conforme e che non fosse consentita in cassazione una rivalutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre affermato che il ricorso non individuava una vera violazione delle norme sulle prove o sulle presunzioni, ma tendeva soltanto a ottenere una diversa lettura degli accertamenti tecnici. Poiché resta fermo l’accertamento di merito che esclude il nesso causale tra somministrazione del mangime e decesso delle bovine, diventa irrilevante la questione della qualificazione dell’azione come aliud pro alio o come azione per vizi della cosa venduta. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle ulteriori somme previste dall’art. 96 c.p.c. e dall’art. 13 d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
proposta di definizione accelerata
La partecipazione del consigliere delegato proponente non integra causa di incompatibilità; se la decisione finale è conforme alla proposta si applicano le conseguenze previste dalla norma, incluse quelle sanzionatorie richiamate dall’art. 96 c.p.c.
La partecipazione del consigliere delegato proponente non determina incompatibilità nel collegio giudicante, secondo i principi richiamati dalla Corte.
Richiamato solo per escludere profili di incompatibilità del collegio.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte ritiene le censure in realtà rivolte a ottenere una rivalutazione del merito.
Richiamato tra le norme asseritamente violate, senza che venga ravvisata una reale violazione di diritto.
La violazione è deducibile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dei poteri consentiti; non basta contestare la valutazione comparativa tra prove offerte dalle parti.
La censura non può risolversi nel dissenso rispetto alla maggiore o minore forza persuasiva attribuita dal giudice a determinate prove.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È inammissibile se la doglianza mira solo a contestare la ricostruzione del fatto e non l’erronea interpretazione della norma astratta.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
In presenza di doppia conforme il motivo è inammissibile se non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
La critica al ragionamento presuntivo è ammissibile solo se si denuncia la violazione dei requisiti legali della presunzione, non quando si propone una diversa lettura dei fatti.
Le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; tuttavia la scelta di ricorrervi e la valutazione della loro idoneità appartengono al giudice di merito, salvo illogicità manifesta.
Richiamato tra le norme invocate per sostenere l’inquadramento della domanda nell’alveo dell’inadempimento contrattuale.
Richiamato per la garanzia per vizi della cosa venduta; nel caso concreto la questione è rimasta priva di rilievo decisorio per l’esclusione del nesso causale.
Richiamato per la mancanza di qualità promesse; anche tale inquadramento è stato ritenuto irrilevante una volta esclusa la prova del nesso causale.
Richiamato dal ricorrente nel tentativo di sostenere l’applicazione della disciplina consumeristica.
art. 8 D.P.R. 224/1988
Richiamato dal ricorrente in tema di responsabilità del produttore.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato le conseguenze sanzionatorie previste, condannando il ricorrente a somme equitativamente determinate in favore dei controricorrenti e della cassa delle ammende.
È stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, se dovuto.
Richiamato quale parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei fatti storici già scrutinati dai giudici di merito; il controllo della Cassazione riguarda solo l’esistenza di una motivazione giuridicamente e logicamente sufficiente.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando si contesti il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- La denuncia di violazione dell’art. 2729 c.c. è ammissibile solo se il giudice di merito ha applicato presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non basta contrapporre una diversa inferenza probabilistica.
- Nel regime della "doppia conforme" il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le differenti ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni di merito.
- Quando manca la prova del nesso causale tra il bene o la condotta contestata e l’evento dannoso, resta assorbita o comunque priva di rilevanza la questione della qualificazione giuridica della domanda come aliud pro alio, vizio della cosa venduta o altra figura di responsabilità.
- La scelta del giudice di merito di privilegiare una consulenza tecnica rispetto ad altre, ove motivata in modo adeguato e non illogico, non è sindacabile in cassazione.
- Se il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., operano le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Come è indicizzato
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