Cassazione Civile, Ordinanza n. 08247/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietaria)
La controversia
La controversia nasce da un conflitto tra confinanti sulla esistenza di una servitù prediale. In primo grado il Tribunale aveva respinto la negatoria servitutis proposta dalla proprietaria di uno dei fondi e, in accoglimento della riconvenzionale dei vicini, aveva dichiarato esistente una servitù per destinazione del padre di famiglia di passaggio attraverso una stradella e una servitù di attingere acqua da un pozzo. La Corte d'appello ha poi riformato la decisione, accogliendo la negatoria e ritenendo che gli atti notarili intervenuti nel 2004 e nel 2005 avessero già regolato contrattualmente gli accessi ai fondi, rendendo incompatibile la nascita di una ulteriore servitù per destinazione del padre di famiglia; ha inoltre escluso che fosse provata una specifica e inequivoca destinazione della stradella a favore del fondo dei vicini e ha valorizzato anche il difetto di prova sulla consapevolezza e condivisione, da parte dell'originario proprietario, delle opere eseguite dai detentori dei diversi appezzamenti. I soccombenti in appello hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione delle norme urbanistiche e dell'art. 934 c.c., sostenendo che il titolo della controparte fosse invalido o comunque inidoneo per la presenza di una costruzione abusiva poi sanata; 3) violazione dell'art. 1062 c.c., lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la servitù per destinazione in mancanza di una clausola espressa contraria e contestando l'interpretazione dell'assetto negoziale; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. anche in relazione al vizio motivazionale, per asserita errata valutazione delle prove; 5) violazione degli artt. 1140, 1141 e 1158 c.c., sostenendo che fosse stata ignorata l'usucapione della servitù per uso e manutenzione della stradella. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo, secondo, quarto e quinto motivo inammissibili o non scrutinabili, e il terzo in parte infondato e in parte inammissibile, ribadendo che la servitù per destinazione del padre di famiglia può essere esclusa non solo da una clausola espressa, ma anche da un assetto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra la situazione di fatto; ha inoltre evidenziato che i ricorrenti non avevano censurato tutte le rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata né avevano correttamente veicolato doglianze di merito sotto la veste di violazione di legge. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al pagamento delle somme ex art. 96 c.p.c. e dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Catania che aveva accolto la negatoria servitutis proposta dalla proprietaria del fondo e aveva escluso l'esistenza della servitù per destinazione del padre di famiglia e della pretesa usucapione della servitù di passaggio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, oltre alle somme liquidate ai sensi dell'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
L'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e delle relative doglianze, con parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali o progetto alternativo di decisione.
Richiamato quale base del procedimento definito in camera di consiglio secondo la proposta del consigliere delegato.
La servitù per destinazione del padre di famiglia è esclusa non solo da una clausola espressa, ma anche da un assetto negoziale incompatibile con la volontà di lasciare integra la situazione di fatto che altrimenti la farebbe sorgere.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla validità del titolo in presenza di costruzione abusiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza/prova documentale.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla validità del titolo in presenza di costruzione abusiva, ma la censura è stata dichiarata inammissibile.
Invocato dai ricorrenti per contestare la validità del trasferimento del terreno sul quale insisteva un manufatto abusivo; la Corte non esamina nel merito la censura per ragioni processuali.
La violazione è deducibile solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o ignora il regime dei fatti non contestati/notorio; non è ammissibile lamentare solo una diversa valutazione del materiale probatorio.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello normativamente previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è prova legale; non basta contestare il cattivo esercizio del prudente apprezzamento.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei rigorosi limiti oggi consentiti, non per una diversa lettura delle risultanze di causa.
Invocato per sostenere l'esistenza di un possesso utile all'usucapione della servitù; la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a una ricostruzione alternativa dei fatti.
Invocato insieme agli altri articoli sul possesso per sostenere l'usucapione della servitù; doglianza inammissibile per difetto di critica alle rationes decidendi.
Invocato per l'usucapione della servitù di passaggio; la Corte ha ritenuto che la censura non scalfisse gli accertamenti di fatto e le rationes della sentenza impugnata.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento di somme aggiuntive in ragione dell'esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sulla mancata prova della conoscenza e condivisione delle opere da parte dell'originario proprietario, quale onere gravante sui ricorrenti.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità richiede di confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; non basta riproporre principi astratti sulla forma dell'impugnazione.
- La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto: occorre denunciare un errore nell'interpretazione della norma o nella sussunzione di un fatto pacifico nella fattispecie legale, non una diversa lettura delle prove.
- La servitù per destinazione del padre di famiglia può essere esclusa anche senza una clausola espressa, quando dagli atti negoziali e dall'assetto complessivo del rapporto risulti incompatibile la volontà di far sorgere una servitù ulteriore o di lasciare integra la situazione di fatto presupposta dalla legge.
- In cassazione è indispensabile censurare tutte le rationes decidendi autonome poste a base della decisione impugnata: se anche una sola resta intatta, il capo deciso diviene definitivo e il motivo non può condurre alla cassazione.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo nei ristretti casi in cui il giudice abbia utilizzato prove non dedotte dalle parti o abbia attribuito alla prova un valore legale diverso da quello previsto; non è sufficiente lamentare una valutazione probatoria sfavorevole.
- Chi invoca l'usucapione di una servitù deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi richiesti, senza limitarsi a dedurre l'uso del passaggio o la manutenzione della stradella se il giudice di merito ha escluso la sussistenza dei presupposti fattuali e probatori dell'acquisto a titolo originario.
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