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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03990/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dal prelievo, operato da una cassa previdenziale privatizzata nel 2019, di un contributo di solidarietà gravante su un trattamento pensionistico già determinato. Il pensionato aveva chiesto la restituzione di quanto trattenuto; il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello aveva confermato la non debenza del contributo e la restituzione delle somme. La cassa ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della disciplina legislativa e regolamentare sulla previdenza privatizzata e sulla facoltà di intervento della cassa, sostenendo la legittimità del contributo anche in funzione dell'equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione; 2) violazione di norme costituzionali e legislative, insistendo sulla legittimità del prelievo; 3) violazione della norma sugli interessi, sostenendo che gli accessori dovessero decorrere solo dalla domanda e non dalle singole date dei pagamenti/prelievi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché, secondo un orientamento consolidato, gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con propri atti o regolamenti, un contributo di solidarietà su trattamenti pensionistici già determinati: un simile prelievo non attiene ai criteri di calcolo della pensione, ma integra una prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ai sensi dell'art. 23 Cost. Ha rigettato anche il terzo motivo, confermando che, nelle prestazioni previdenziali, gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto e quindi dal momento dei prelievi indebitamente effettuati fino al pagamento effettivo, poiché il credito previdenziale ha natura unitaria e gli accessori ne costituiscono parte essenziale. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    La disciplina delle casse privatizzate non consente l'introduzione di un contributo di solidarietà su pensioni già liquidate, perché tale prelievo esula dai criteri di determinazione del trattamento pensionistico.

  • art. 22 del regolamento di disciplina del regime previdenziale della Cassa del 2008

    Il regolamento interno non può fondare un prelievo patrimoniale su pensioni già determinate in contrasto con il principio del pro rata e con la riserva di legge.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    Richiamata quale norma del sistema previdenziale che non consente alle casse privatizzate di introdurre contributi di solidarietà eccedenti i poteri loro attribuiti.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    Norma evocata dalla ricorrente, ma ritenuta non idonea a legittimare il prelievo contestato.

  • L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    Richiamata per sostenere la legittimità del contributo; la Corte la considera comunque estranea a una potestà della cassa di imporre il prelievo su pensioni già definite.

  • art. 24 L. n. 201 del 2011

    Invocato dalla ricorrente nel quadro delle proprie censure, ma non ritenuto decisivo per giustificare il contributo di solidarietà.

  • artt. 3 e 38 Cost.

    Le censure costituzionali non superano l'orientamento consolidato secondo cui il prelievo non è un criterio pensionistico ma una prestazione patrimoniale imposta dalla legge.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma sul vizio di violazione di legge, posta a base dei motivi di ricorso.

  • art. 16 L. n. 412 del 1991

    Gli interessi sui crediti previdenziali decorrono dalla maturazione del diritto e non dalla sola domanda giudiziale, in presenza di prestazioni già indebitamente trattenute.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà su pensioni già liquidate integra una prestazione patrimoniale imposta, che può essere introdotta solo dal legislatore e non dalla cassa.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari che abbiano reso la dichiarazione prescritta.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Fondamento dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono, mediante regolamenti o atti interni, imporre un contributo di solidarietà su pensioni già determinate, quando il prelievo non incida sui criteri di calcolo del trattamento ma operi come trattenuta autonoma.
  • Un prelievo di tale tipo integra una prestazione patrimoniale imposta ai sensi dell'art. 23 Cost. e, pertanto, richiede una base legale primaria, non essendo sufficiente la fonte regolamentare dell'ente.
  • Nel sistema previdenziale, il rispetto del principio del pro rata impedisce interventi che incidano retroattivamente su trattamenti già maturati e liquidati.
  • Per i crediti previdenziali, gli accessori seguono la natura unitaria della prestazione: gli interessi legali decorrono dalla maturazione del diritto o dal prelievo indebito fino all'effettivo pagamento, non dalla sola domanda giudiziale.
  • La censura sulle spese o sugli accessori non può essere accolta quando la decisione di merito si conforma a un orientamento consolidato di legittimità in materia di prestazioni previdenziali.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiSpese di liteRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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