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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26534/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di locazione di un locale adibito a ristorante-pizzeria, integrato da un'appendice contrattuale che prevedeva, a carico del conduttore, la prestazione di una fideiussione a garanzia del canone annuale, salvo il primo anno di rapporto. Il locatore agì per far accertare l'inadempimento del conduttore alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. per mancata prestazione della fideiussione e ottenere la risoluzione del contratto. Il conduttore resistette e propose anche domanda riconvenzionale per il rimborso di spese sostenute per lavori di manutenzione straordinaria nel locale. In appello, il conduttore censurò la decisione di merito sostenendo: 1) che la lettera del 25 settembre 2014 con cui il locatore avrebbe voluto avvalersi della clausola risolutiva non gli era stata validamente recapitata perché inviata a un indirizzo diverso dal domicilio eletto nel contratto; 2) che l'appendice contrattuale contenente l'obbligo di fideiussione sarebbe nulla perché non registrata, ai sensi della disciplina sulla registrazione dei contratti di locazione; 3) che, comunque, il patto aggiunto non prevedeva il rinnovo automatico dell'obbligo fideiussorio e quindi tale obbligo non poteva ritenersi prorogato con il rinnovo tacito della locazione. La Corte d'appello accolse solo in parte il gravame, riconoscendo al conduttore un importo per la domanda riconvenzionale ma confermando, per quanto qui rileva, la risoluzione del rapporto per mancata prestazione della fideiussione. Con il ricorso per cassazione il conduttore reiterò le doglianze sulla mancata ricezione della diffida/manifestazione di volersene avvalere, sulla nullità del patto aggiunto non registrato e sulla mancata estensione dell'obbligo fideiussorio al rinnovo del contratto, denunciando violazione di legge e vizio motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la censura poggiava su un fatto non accertato in sentenza di merito, ossia la mancata ricezione della lettera del 25 settembre 2014 per errato indirizzo, e che tale rilievo richiedeva un'indagine di merito preclusa in sede di legittimità; inoltre non risultava adempiuto l'onere di specifica indicazione del fatto e del documento ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La Corte ha anche osservato, ad abundantiam, che l'elezione di domicilio contrattuale non ha di regola carattere esclusivo e non impedisce la comunicazione dell'atto unilaterale recettizio al diverso indirizzo della parte. Quanto ai secondi e terzi motivi, la Corte li ha ritenuti inammissibili perché il ricorrente non aveva specificato se e dove tali censure fossero state proposte in appello; anzi, dalla sentenza impugnata non emergeva traccia di tali doglianze, sicché la Corte ha ravvisato un difetto di autosufficienza del ricorso. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1456 c.c.

    clausola risolutiva espressa

    la Corte considera il tema della validità e dell'operatività della clausola risolutiva espressa, ritenendo però inammissibile la censura per difetto di accertamento del fatto presupposto; richiama inoltre il principio per cui la manifestazione di volersene avvalere deve essere tempestiva ma può provenire anche da comunicazione inviata al diverso indirizzo della parte se l'elezione di domicilio non è esclusiva.

  • art. 112 c.p.c.

    viene evocato nel primo motivo come parametro di violazione, ma la Corte non entra nel merito della doglianza perché la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    la Corte osserva che il richiamo al vizio motivazionale ex n. 5 non era pertinente nella formulazione vigente e, comunque, la doglianza era priva dei necessari presupposti di specificità.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    è richiamato quale norma sull'onere di specifica indicazione degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione è posta a base dell'inammissibilità dei motivi.

  • art. 1335 c.c.

    è richiamato per affermare che gli atti unilaterali recettizi inerenti al rapporto contrattuale possono essere trasmessi al diverso indirizzo della parte, se l'elezione di domicilio in contratto non è stata pattuita in modo esclusivo.

  • art. 1418 c.c.

    viene evocato nel secondo motivo in relazione alla dedotta nullità della clausola aggiuntiva non registrata, ma la Corte non ne affronta il merito per inammissibilità.

  • art. 1421 c.c.

    viene evocato nel secondo motivo insieme all'art. 1418 c.c. per sostenere la rilevabilità della nullità, ma senza scrutinio di merito per difetto di autosufficienza.

  • art. 1, comma 346, L. n. 311 del 2004

    è richiamato dal ricorrente come base della tesi di nullità dei patti aggiunti non registrati; la Corte non esamina la questione nel merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    viene menzionato come base del rito camerale di trattazione del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in coordinamento con il comma 1-quater per la misura dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    è la norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è scrutinabile una censura che presupponga un fatto storico non accertato nella sentenza impugnata, quando la doglianza richieda una nuova valutazione del materiale istruttorio.
  • Il ricorso per cassazione deve rispettare l'onere di autosufficienza: gli atti, i documenti e i fatti posti a fondamento dei motivi devono essere specificamente indicati e localizzati nel fascicolo processuale.
  • La deduzione di nullità o di altri vizi di un atto o di una clausola non può essere esaminata in cassazione se il ricorrente non indica in modo specifico che la questione sia stata proposta nei gradi di merito.
  • L'elezione di domicilio contenuta in un contratto non ha, di regola, carattere esclusivo, salvo espressa volontà contraria, e non impedisce la valida comunicazione di atti unilaterali recettizi al diverso indirizzo della parte destinataria.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile o comunque respinto, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se ricorrono le condizioni di legge.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeClausole vessatorieImpugnazioni
RamiContrattiLocazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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