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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32992/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un avviso di intimazione con cui l'agente della riscossione chiedeva il pagamento di una somma rilevante, intimazione collegata a una precedente cartella esattoriale per il medesimo debito. La società aveva dedotto, tra l'altro, la mancata notifica della cartella, vizi propri dell'intimazione (difetto di motivazione, omissione di indicazioni su termini e autorità per impugnare, mancata indicazione del responsabile del procedimento, incongruenze negli importi, illegittimità delle sanzioni) e, in corso di giudizio, l'intervenuta formazione del silenzio-assenso sull'istanza di sospensione presentata ai sensi della l. n. 228/2012, con conseguente annullamento di diritto delle partite. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo tardiva la deduzione sul silenzio-assenso, tardivo il ricorso per essere stata già notificata la cartella, e infondati i vizi dell'intimazione. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: nullità per omessa pronuncia sul silenzio-assenso; violazione degli artt. 57, 24 e 32 d.lgs. n. 546/1992 per ritenuta novità/inammissibilità della deduzione ex l. n. 228/2012; nullità per avere qualificato come nuovo il tema dell'istanza di sospensione; nullità per avere dichiarato tardivo il ricorso originario nonostante la presenza di vizi propri dell'intimazione; nullità per omessa pronuncia sui vizi propri dell'intimazione da parte del primo giudice.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, chiarendo che la deduzione del silenzio-assenso non costituiva un motivo aggiunto relativo all'atto impugnato, ma una pretesa causa estintiva del credito; tuttavia, l'effetto di annullamento automatico previsto dalla l. n. 228/2012 opera solo per le ipotesi tipizzate dal comma 538 e la ricorrente non aveva indicato quale di esse ricorresse né a quali partite si riferisse l'istanza. Ha inoltre respinto il quarto motivo perché la sentenza impugnata si era comunque pronunciata anche sui vizi propri dell'intimazione, escludendone la fondatezza; e il quinto motivo perché, in appello, il giudice può decidere sul rapporto sostanziale nei limiti delle censure devolute, anche se il primo giudice abbia omesso di pronunciare. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità in favore dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il divieto di domande nuove in appello non impedisce la deduzione di fatti estintivi sopravvenuti, ma l'effetto estintivo o di annullamento automatico deve essere ricondotto a una fattispecie legale tipizzata e puntualmente allegata dalla parte.
  • L'istanza di sospensione della riscossione ex l. n. 228/2012 produce l'annullamento di diritto delle partite solo se la dichiarazione del debitore riguarda una delle cause di non esigibilità espressamente previste dalla legge; non basta la mera presentazione dell'istanza o il decorso del tempo in astratto.
  • Ai fini del sindacato in cassazione per omessa pronuncia, occorre verificare se il giudice di merito abbia effettivamente trascurato la domanda o il motivo devoluto; se la sentenza, anche con motivazione imprecisa, affronta il tema, il vizio non sussiste.
  • Nel giudizio di appello il giudice conosce del rapporto sostanziale nei limiti devoluti con i motivi di gravame e può pronunciare anche quando il primo giudice abbia omesso di decidere, senza che ciò imponga necessariamente la rimessione al primo giudice.
  • La mancata indicazione nell'atto della disciplina di impugnazione o del responsabile del procedimento non comporta automaticamente nullità dell'atto, ma può al più incidere sulla scusabilità dell'errore del destinatario, se ne ricorrono i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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