Cassazione Civile, Ordinanza n. 00305/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente riscossione)
La controversia
Una società ha proposto opposizione avverso il fermo amministrativo di un’autovettura e numerose cartelle esattoriali di cui era venuta a conoscenza tramite estratto di ruolo. In primo grado deduceva, in sintesi, la prescrizione di alcune pretese, la mancata prova della notifica delle cartelle, del fermo e del preavviso di fermo, nonché la nullità del fermo per omessa notifica del preavviso. Il giudice di pace ha dichiarato il difetto di giurisdizione per alcune cartelle relative a bollo auto e contributi previdenziali e ha rigettato il resto. Il tribunale, in appello, ha confermato il rigetto nel merito: ha ritenuto generici i disconoscimenti sulle copie degli avvisi di ricevimento, inammissibile il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte su atti pubblici senza querela di falso, provate le notifiche delle cartelle e del fermo anche tramite avvisi di ricevimento e PEC, tardive le contestazioni nuove sulle notifiche via PEC, infondate le doglianze sulla mancata conoscenza delle cartelle e sulla prescrizione, perché interrotta da una intimazione di pagamento e da più domande di rateizzazione. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sette motivi: violazione delle regole sul disconoscimento delle scritture e sulla verificazione, omessa pronuncia su alcune eccezioni di nullità/inesistenza delle notifiche, violazioni in tema di notifiche via PEC e, infine, violazione dell’art. 2944 c.c. per avere attribuito efficacia interruttiva alle domande di rateizzazione e omessa pronuncia sulla prescrizione. La Corte ha respinto tutte le censure, ritenendo infondati o inammissibili i motivi e confermando la decisione di merito; ha inoltre condannato la ricorrente alle spese, al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del mezzo di impugnazione e all’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha ritenuto tempestivo il ricorso e superate le eccezioni preliminari dell’ADER; nel merito ha giudicato infondati o inammissibili i motivi relativi al disconoscimento delle notifiche, alle notifiche via PEC, alle eccezioni di nullità/inesistenza e alla prescrizione. Ha confermato la statuizione del tribunale sulla validità delle notifiche e sull’interruzione della prescrizione per effetto dell’intimazione di pagamento e delle richieste di rateizzazione. Ha condannato la società ricorrente a rifondere le spese del giudizio di legittimità, a versare una somma equitativa ex art. 96, comma 3, c.p.c. per abuso del processo e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare va computato tenendo conto della sospensione feriale quando la controversia è stata qualificata come ordinario giudizio di cognizione e non come opposizione esecutiva.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto per la decisione accelerata.
Richiamato in relazione al disconoscimento delle sottoscrizioni e all’efficacia probatoria delle scritture, ma la censura è stata ritenuta infondata per la diversa qualificazione delle contestazioni operate dal giudice di merito.
Il disconoscimento delle scritture private e il procedimento di verificazione non erano il rimedio corretto rispetto a sottoscrizioni apposte su atti pubblici; per questi occorreva querela di falso.
Le doglianze di omessa pronuncia sono state respinte quando la sentenza di merito aveva comunque deciso sul punto con una ratio incompatibile con la censura proposta, oppure quando la contestazione era stata dichiarata tardiva.
art. 26, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973
Cita il regime delle notifiche delle cartelle esattoriali, nel contesto della contestazione sulla validità delle notifiche effettuate anche via PEC o tramite messo notificatore.
La domanda di rateizzazione può essere valutata come riconoscimento del debito idoneo a interrompere la prescrizione, pur non costituendo acquiescenza.
La proposizione di motivi manifestamente inammissibili o infondati, senza confronto con le rationes decidendi, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna equitativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In presenza di rigetto dell’impugnazione, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 6 CEDU
Richiamato in funzione sistemica per bilanciare il diritto di accesso alla giustizia con l’esigenza di contrastare impugnazioni pretestuose e dilatorie.
Massime di principio
- Il disconoscimento generico della conformità di una copia all’originale è inidoneo a produrre effetti processuali; il giudice può quindi disattenderlo senza necessità di ulteriori verifiche.
- Quando la contestazione investe la sottoscrizione apposta su un atto pubblico, il rimedio non è il semplice disconoscimento ex artt. 214-216 c.p.c., ma la querela di falso.
- Le eccezioni nuove proposte solo in appello sulle modalità di notifica sono inammissibili se non risulta che il relativo tema sia stato già introdotto nel primo grado.
- Le richieste di rateizzazione del debito possono essere apprezzate come riconoscimento del debito e quindi come fatti interruttivi della prescrizione, anche se non valgono come acquiescenza.
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile la censura che non si confronti con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata o che presupponga una diversa qualificazione della domanda rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
- La proposizione di un ricorso con motivi manifestamente infondati o inammissibili, specie se pretestuosi e scollegati dalle rationes della decisione, può integrare abuso del processo e giustificare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00301/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00308/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00309/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00311/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2024 del 05/01/2024
- ordinanza_civile · 5 gen 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 00315/2024 del 05/01/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →