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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00311/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore procedente)

La controversia

La controversia nasce da un’esecuzione per rilascio di un immobile. Dopo un primo precetto fondato su una sentenza che riconosceva ai procedenti la proprietà del bene, la destinataria propose opposizioni esecutive e un ricorso cautelare d’urgenza, ottenendo inizialmente la sospensione dell’esecuzione. Successivamente il procedimento cautelare fu dichiarato inammissibile e furono emesse ordinanze di revoca delle sospensioni. In seguito venne notificato un secondo precetto di rilascio. L’opponente lo contestò deducendo, da un lato, l’inesistenza giuridica del titolo esecutivo per errore nell’identificazione catastale dell’immobile; dall’altro, l’illegittimità del precetto perché le ordinanze di revoca della sospensione sarebbero state nulle o abnormi e, quindi, i decreti di sospensione del 3 aprile 2006 sarebbero rimasti efficaci. In cassazione dedusse due motivi: violazione delle norme processuali e del diritto di difesa per mancata comunicazione dei provvedimenti e per asserita nullità degli atti conseguenti alla separazione dei giudizi; inoltre violazione delle norme sull’esecuzione e sul procedimento cautelare uniforme, sostenendo che, in assenza di una fase di merito, i decreti inaudita altera parte avrebbero conservato efficacia e precluso l’azione esecutiva.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati i due motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che l’eventuale nullità delle ordinanze di revoca della sospensione avrebbe dovuto essere fatta valere con i rimedi specifici e tempestivi previsti dall’ordinamento, cioè con opposizione agli atti esecutivi o con reclamo cautelare, a seconda della sede in cui gli atti erano stati emessi, eventualmente chiedendo rimessione in termini. Poiché tali provvedimenti non erano stati validamente impugnati, essi hanno prodotto i loro effetti, rimuovendo i decreti di sospensione e legittimando il successivo precetto di rilascio. Di conseguenza, è stata confermata la decisione della Corte d’appello che aveva rigettato l’opposizione al precetto. La Corte ha inoltre disposto la cancellazione di espressioni sconvenienti dal ricorso e ha dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 89, comma 2, c.p.c.

    cancellazione del terzo e del quarto capoverso di cui alla pag. 5 del ricorso

    Il giudice può disporre la cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive contenute nell’atto processuale.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato come parametro di violazione denunciata, senza che la Corte ravvisi la fondatezza della censura.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato quale norma processuale asseritamente violata dalla ricorrente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato quale parametro della dedotta violazione in tema di motivazione e contenuto del provvedimento.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al preteso vulnus al diritto di difesa.

  • art. 101 c.p.c.

    Richiamato in relazione al contraddittorio e al diritto di difesa.

  • art. 700 c.p.c.

    Norma posta a fondamento del ricorso cautelare d’urgenza inizialmente proposto per ottenere la sospensione dell’esecuzione.

  • art. 615 c.p.c.

    Norma richiamata per l’opposizione all’esecuzione proposta avverso il primo precetto.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma richiamata per l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso il primo precetto e indicata come rimedio per far valere la nullità degli atti successivi.

  • art. 618 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’esecuzione e le opposizioni esecutive.

  • art. 623 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’esecuzione e le sospensioni.

  • art. 624 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’esecuzione e la sospensione.

  • art. 625 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme sull’esecuzione e gli effetti della sospensione.

  • art. 626 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’illegittimità del precetto in presenza dei decreti di sospensione non efficacemente revocati.

  • art. 627 c.p.c.

    Richiamato per sostenere l’illegittimità del precetto in presenza dei decreti di sospensione non efficacemente revocati.

  • art. 669-terdecies c.p.c.

    Indicata come rimedio per impugnare le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento cautelare uniforme.

  • artt. 156 e ss. c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alle nullità processuali.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma sulla trattazione camerale del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma di inserimento del comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • La dedotta nullità o illegittimità di un provvedimento del giudice dell’esecuzione o del giudice cautelare deve essere fatta valere con il rimedio specificamente previsto dall’ordinamento; in mancanza di tempestiva impugnazione, l’atto produce i suoi effetti.
  • L’eventuale mancata comunicazione di provvedimenti processuali non esonera automaticamente la parte dall’onere di impugnazione: ove sia intervenuta una decadenza non imputabile, la parte deve chiedere rimessione in termini e comunque attivare il mezzo di gravame appropriato.
  • Nel sistema delle opposizioni esecutive e del procedimento cautelare uniforme, l’efficacia di un decreto inaudita altera parte non è indefinita: essa viene meno se il provvedimento non viene confermato o se è validamente revocato secondo le forme previste.
  • Un errore meramente formale nella descrizione del bene nel titolo esecutivo non incide sulla legittimità del precetto se l’immobile risulta comunque identificabile senza incertezza e senza equivoci.
  • In sede di opposizione al precetto non è sufficiente allegare l’invalidità in astratto degli atti presupposti; occorre dimostrare che tali atti siano stati efficacemente rimossi o sospesi attraverso i rimedi processuali previsti.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveTitolo esecutivoProcedimenti cautelari
RamiProcesso civileEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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