Cassazione Civile, Ordinanza n. 00301/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (farmacista)
La controversia
Un titolare di farmacia aveva chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della ASL per il pagamento di euro 9.349,04 relativi a ricette/farmaci spediti nel mese di agosto 2009. La ASL aveva proposto opposizione sostenendo, tra l’altro, di non dovere gli interessi richiesti ex d.lgs. n. 231/2002. Il tribunale aveva respinto l’opposizione. In appello, però, la Corte territoriale aveva accolto il gravame della ASL, revocato l’ingiunzione e condannato la ASL al solo pagamento del capitale oltre interessi legali dalla notifica del decreto, ritenendo inapplicabile il d.lgs. n. 231/2002 ai rapporti tra SSN e farmacia e disattendendo l’eccezione di giudicato esterno. In cassazione il ricorrente ha censurato: 1) la regolazione delle spese di appello, sostenendo che, essendo stata l’appello accolto solo limitatamente al regime degli interessi, doveva tenersi conto della soccombenza reciproca o comunque dell’esito complessivo della lite; 2) il rigetto dell’eccezione di giudicato esterno, deducendo violazione degli artt. 2909 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., sul presupposto che una precedente sentenza tra le stesse parti avrebbe riconosciuto in modo unitario il rapporto tra farmacista e SSN e la spettanza degli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 anche per crediti relativi a mensilità diverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.: ha ribadito la compensazione integrale delle spese di primo grado, ha mantenuto fermo il quantum della liquidazione delle spese del giudizio di appello, ma ha rideterminato la regolazione di tali spese compensandole per metà e ponendo a carico della ASL la residua metà, liquidata in euro 944,50 oltre rimborso forfetario e accessori di legge. Ha invece rigettato il secondo motivo, ritenendo il ricorso carente di specificità e autosufficienza nella parte relativa al preteso giudicato esterno, oltre che non adeguatamente diretto contro la ratio decidendi della sentenza d'appello. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la Corte le ha compensate per metà e ha condannato la ASL al pagamento della residua metà, liquidata in euro 1.700,00, oltre accessori. È stato escluso l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 633 e ss. c.p.c.
richiamati solo per descrivere l’introduzione del procedimento per decreto ingiuntivo.
art. 91 c.p.c.
la regolazione delle spese deve seguire l’esito complessivo della lite e il principio di causalità.
art. 92 c.p.c.
può rilevare ai fini della compensazione delle spese in presenza di soccombenza reciproca o altre ipotesi ammesse.
art. 2909 c.c.
richiamato in relazione al giudicato esterno, la cui efficacia preclusiva è stata negata per difetto di specifica censura e di autosufficienza del motivo.
art. 2697 c.c.
richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo sul giudicato, senza che la censura superasse il difetto di specificità.
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo sul giudicato esterno; la censura è stata respinta per difetto di specificità.
d.lgs. n. 231/2002
ritenuto non applicabile ai rapporti tra Servizio Sanitario Nazionale e farmacia relativi all’assistenza farmaceutica, perché non qualificabili come "transazioni commerciali".
art. 336 c.p.c.
la riforma della sentenza di primo grado determina la caducazione del capo sulle spese.
art. 384, comma 2, c.p.c.
consente alla Corte di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve riportare puntualmente il contenuto degli atti e documenti richiamati, secondo il principio di autosufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non applicato l’ulteriore contributo unificato in ragione dell’accoglimento parziale del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato quale parametro del contributo unificato dovuto per l’impugnazione.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello riforma, anche solo parzialmente, la decisione di primo grado, il giudice d’appello deve procedere d’ufficio a un nuovo regolamento delle spese, valutandole in base all’esito complessivo della lite e al principio di causalità.
- L’individuazione del soccombente ai fini della liquidazione delle spese va compiuta in modo unitario e globale, senza limitarsi alla sola sorte di uno specifico capo della domanda, salvo che la decisione di appello confermi integralmente la sentenza impugnata e la statuizione sulle spese sia stata specificamente censurata.
- Nel ricorso per cassazione il motivo è inammissibile se non colpisce specificamente la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; la censura deve essere riferita alla concreta argomentazione decisiva posta dal giudice di merito.
- Il giudicato esterno, quale elemento normativo, va interpretato attraverso dispositivo e motivazione della sentenza formatasi in giudicato; chi lo invoca in cassazione deve riportare in modo puntuale il contenuto del provvedimento e degli atti rilevanti, in ossequio al principio di autosufficienza.
- Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione non richiede formalismi eccessivi, ma impone comunque che gli atti e i documenti richiamati siano specificamente indicati e riprodotti nella loro sostanza, così da consentire il controllo della censura senza ricerche ufficiose della Corte.
- I rapporti tra SSN e farmacia per l’assistenza farmaceutica non integrano, di regola, una "transazione commerciale" ai fini dell’applicazione del d.lgs. n. 231/2002.
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