Cassazione Civile, Ordinanza n. 00308/2024 del 05/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associante)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di associazione in partecipazione stipulato nel 1990 tra più soggetti, relativo alla gestione di una farmacia. Una delle parti aveva chiesto di accertare la simulazione del contratto e di una scrittura integrativa, sostenendo che celassero in realtà un mutuo usurario e, in subordine, aveva chiesto la nullità della clausola che disciplinava le somme dovute agli associati alla cessazione del rapporto, oltre alla restituzione di somme indebitamente percepite. In altro procedimento riunito era stata impugnata anche la liquidazione della quota dell’associata operata da un collegio di arbitratori. La Corte d’appello aveva dichiarato nulla solo la clausola n. 8 del contratto, ritenendo incompatibile con la causa dell’associazione in partecipazione la previsione del diritto degli associati, alla cessazione del rapporto, anche a importi commisurati al valore dell’azienda, e osservando altresì che l’autonomia contrattuale non poteva spingersi a riprodurre un modello di gestione societaria delle farmacie allora vietato. In cassazione la ricorrente principale ha dedotto violazione degli artt. 1325, 1418, 1421 e 2549 c.c., sostenendo che quella previsione non alterasse la causa tipica del contratto; la ricorrente incidentale ha invece censurato: 1) la mancata accoglienza della domanda restitutoria conseguente alla nullità della clausola; 2) la limitazione della nullità alla sola clausola n. 8 e non all’intero contratto; 3) il rigetto della domanda di ripetizione di indebito relativa a presunti utili corrisposti in eccesso.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale, ritenendo infondata la censura sulla nullità della clausola n. 8. Ha affermato che nell’associazione in partecipazione il rapporto è sinallagmatico, l’associato non partecipa direttamente all’impresa né al patrimonio dell’associante e può ottenere solo una liquidazione in denaro della quota di utili e dell’apporto, non una quota del patrimonio o dell’incremento aziendale. Perciò una clausola che riconosca all’associato, alla cessazione del rapporto, diritti sul valore dell’azienda è incompatibile con la causa del contratto e si pone oltre i limiti dell’autonomia negoziale, specie se riproduce uno schema societario vietato all’epoca. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale: ha ritenuto insindacabile in cassazione l’interpretazione della domanda restitutoria e delle domande sul perimetro della nullità, trattandosi di accertamenti di fatto del giudice di merito; ha inoltre ritenuto che la censura sull’asserito indebito pagamento di utili mirasse in realtà a una rivalutazione del fatto. Spese compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo del ricorso principale per contestare la nullità della clausola, ma ritenuto non idoneo a scalfire la conclusione di incompatibilità della previsione pattizia con la causa tipica del contratto.
Usato per sostenere la nullità della clausola; la Corte conferma che la nullità può colpire la singola clausola incompatibile con la causa del contratto.
Richiamato nel motivo principale in tema di rilevabilità della nullità, senza accoglimento della censura.
Norma identificativa dell’associazione in partecipazione; la Corte ribadisce che il contratto ha natura sinallagmatica e non societaria.
L’autonomia negoziale non può spingersi fino a introdurre una disciplina incompatibile con il tipo contrattuale e con divieti di legge vigenti all’epoca dei fatti.
Richiamato dal ricorso incidentale per sostenere la nullità dell’intero contratto, ma la valutazione sull’estensione della nullità è rimessa al merito.
La domanda di ripetizione dell’indebito è stata reputata inammissibilmente censurata in cassazione perché richiedeva una rivalutazione del fatto; il giudice di merito aveva escluso l’esistenza di utili indebitamente corrisposti.
art. 24 Cost.
Invocato nel ricorso incidentale in relazione alla denunciata omessa decisione sulla domanda restitutoria.
Richiamato nel ricorso incidentale per asserita omessa pronuncia o errata individuazione della domanda.
Richiamato nel ricorso incidentale, senza che la censura sia stata accolta.
Richiamato nel ricorso incidentale, senza esito favorevole.
Richiamato nel ricorso incidentale nel contesto della controversia con arbitri e impugnazione della liquidazione della quota.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Indicato come unico possibile limite di censura rispetto all’apprezzamento di fatto del giudice di merito sull’estensione della nullità della clausola.
Richiamato per il deposito delle memorie in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust.
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le ricorrenti.
l. 1968, n. 475, artt. 11 e 12
Richiamata nel ricorso incidentale come disciplina del divieto, all’epoca, di gestione delle farmacie in forma societaria.
Massime di principio
- Nel contratto di associazione in partecipazione la causa tipica è sinallagmatica: l’associato apporta un bene o un’attività strumentale e, in cambio, riceve una partecipazione agli utili; non si costituisce un nuovo soggetto né un patrimonio autonomo.
- L’associato non ha un diritto immediato sugli utili prodotti o sui beni incrementativi dell’impresa: alla cessazione del rapporto può pretendere solo la liquidazione in denaro della quota di utili e dell’apporto, non una quota del patrimonio dell’associante o dell’azienda.
- È nulla la clausola che, nell’associazione in partecipazione, attribuisca all’associato un diritto al valore dell’azienda o agli incrementi patrimoniali dell’impresa, perché tale previsione è incompatibile con il tipo contrattuale e tende a riprodurre uno schema societario.
- L’autonomia contrattuale incontra i limiti della causa tipica del contratto e dei divieti di legge applicabili al momento della stipulazione; una clausola atipica non è ammissibile se confligge con la disciplina del contratto principale e con il divieto legale di organizzare l’attività secondo un modello vietato.
- In sede di legittimità non è censurabile come violazione di legge la mera interpretazione della domanda o l’accertamento circa l’estensione della nullità alla sola clausola o all’intero contratto, quando la doglianza investe l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito.
- La censura che, sotto la veste della violazione di legge, mira a contestare la ricostruzione dei fatti o la mancanza di prova dell’indebito si risolve in una richiesta di rivalutazione del merito e, come tale, è inammissibile in cassazione.
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