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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00315/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto di noleggio di materiali per quattro mesi, dedotto da un preventivo trasmesso via fax e da una fattura successiva. La società creditrice otteneva un decreto ingiuntivo per il saldo del corrispettivo, detratto l'acconto già versato. La società ingiunta proponeva opposizione sostenendo, tra l'altro, l'inesistenza o comunque la non prova del contratto, l'indeterminatezza del contenuto negoziale, il disconoscimento della sottoscrizione apposta al preventivo fax, e chiedeva in via riconvenzionale la ripetizione dell'acconto. Il Tribunale accoglieva l'opposizione e la riconvenzionale, revocando il decreto. In appello, però, la Corte territoriale riformava la decisione, rigettava l'opposizione e la domanda di ripetizione, e confermava il decreto ingiuntivo. In cassazione la società opponente proponeva sette motivi: 1) motivazione apparente per mancata indicazione di norme e precedenti; 2) omesso esame della dedotta inesistenza del contratto e dell'indeterminatezza delle prestazioni; 3) e 4) violazione dell'art. 2712 c.c. per aver attribuito al fax valore probatorio nonostante il disconoscimento; 5) violazione degli artt. 2697 e 115 c.p.c. per avere valorizzato la mancata contestazione della fattura in epoca anteriore alla riforma del 2009; 6) violazione delle norme sulla conclusione del contratto e sulla prova, per aver ritenuto perfezionato un contratto asseritamente indeterminato e non provato; 7) conseguente erroneità della condanna restitutoria. La società creditrice resisteva e proponeva ricorso incidentale sostenendo che la Corte d'appello, pur escludendo la fondatezza della domanda principale, avrebbe dovuto pronunciarsi e accogliere la domanda subordinata di pagamento dell'importo oggetto del decreto, anziché limitarsi a confermarlo. La Cassazione ha ritenuto infondati il primo, terzo, quarto, quinto e sesto motivo del ricorso principale, inammissibile il secondo e assorbito il settimo; ha invece accolto il ricorso incidentale, cassando la sentenza d'appello e decidendo nel merito nel senso della condanna della società opponente al pagamento della somma di euro 100.600,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, con conferma sostanziale del credito monitorio ma per diversa base decisoria. Ha inoltre posto le spese del giudizio di legittimità a carico della ricorrente principale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società opponente, ha accolto il ricorso incidentale della società creditrice, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma e, decidendo nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ha condannato la società opponente al pagamento di euro 100.600,00 oltre interessi dalla domanda al saldo, oltre alle spese del giudizio di legittimità. Sul piano motivazionale, la Corte ha escluso la nullità per motivazione apparente, ha ritenuto inammissibile la censura sull'asserita inesistenza del contratto perché non colpiva la ratio decidendi, ha chiarito che il fax è riproduzione meccanica ex art. 2712 c.c. ma nel caso concreto il perfezionamento del contratto poteva comunque essere provato anche per presunzioni e per il comportamento concludente della parte, e ha affermato che il principio di non contestazione era già operativo, in termini di specifica contestazione dei fatti, anche prima della riforma dell'art. 115 c.p.c. Quanto al ricorso incidentale, ha rilevato che la Corte d'appello non poteva limitarsi a 'confermare' il decreto ingiuntivo già revocato in primo grado, ma doveva pronunciarsi sul credito azionato; poiché non vi erano ulteriori accertamenti di fatto necessari, la Cassazione ha deciso nel merito riconoscendo il credito monitorio.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente; il semplice mancato richiamo di norme o precedenti non integra di per sé il vizio.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il vizio di motivazione apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve consentire di percepire il fondamento della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il vizio processuale dedotto per la nullità della sentenza per motivazione apparente o per omessa pronuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale.

  • art. 2712 c.c.

    Le riproduzioni meccaniche, incluso il telefax, fanno piena prova dei fatti rappresentati se la parte contro cui sono prodotte non ne disconosce tempestivamente e in modo chiaro la conformità ai fatti riprodotti.

  • art. 2719 c.c.

    Richiamato nel motivo ma la decisione valorizza soprattutto la disciplina delle riproduzioni meccaniche e il loro uso probatorio nel quadro complessivo.

  • art. 214 c.p.c.

    Il procedimento di verificazione è necessario quando si contesti efficacemente una scrittura privata che provenga dalla parte e si voglia far valere la sottoscrizione.

  • art. 215 c.p.c.

    Il mancato disconoscimento può integrare riconoscimento tacito della scrittura privata.

  • art. 216 c.p.c.

    Il giudizio di verificazione segue il disconoscimento della scrittura privata.

  • art. 2702 c.c.

    La scrittura privata fa piena prova della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, fino a querela di falso, quando la sottoscrizione sia riconosciuta o verificata.

  • art. 2729 c.c.

    Il contratto a forma libera può essere provato anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 115 c.p.c.

    Il principio di non contestazione è richiamabile anche per il periodo anteriore alla sua espressa codificazione, in termini di necessaria contestazione specifica dei fatti allegati.

  • art. 167 c.p.c.

    Il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti costitutivi allegati dall'attore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere della prova segue la struttura del rapporto dedotto: chi invoca un contratto a forma libera deve provarne conclusione, validità ed efficacia, anche per presunzioni.

  • art. 1173 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla fonte dell'obbligazione nella censura sulla validità del rapporto.

  • art. 1325 c.c.

    Richiamato per i requisiti del contratto e la dedotta indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 1326 c.c.

    Richiamato per il perfezionamento del contratto per proposta e accettazione.

  • art. 1418 c.c.

    Richiamato per l'asserita nullità del contratto per indeterminatezza dell'oggetto.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito dipende dall'insussistenza del titolo di pagamento; caduto il motivo di invalidità/inesistenza del contratto, resta ferma la condanna al pagamento del dovuto.

  • art. 635 c.p.c.

    Nel monitorio e nelle sue vicende processuali il decreto non può essere semplicemente 'confermato' dopo la revoca in primo grado senza una corretta decisione sulla domanda di merito.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale per il principio della domanda.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il divieto di omessa pronuncia sulla domanda subordinata.

  • art. 277, comma 1, c.p.c.

    Richiamato per la decisione sulle domande ed eccezioni nel processo.

  • art. 359 c.p.c.

    Richiamato nel motivo incidentale quale norma sul giudizio di appello nel rito civile.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Cassazione può decidere la causa nel merito se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; il mancato richiamo espresso a norme o precedenti non basta a integrare il vizio.
  • Nel contratto a forma libera, chi ne invoca l'esistenza e l'efficacia può provarne conclusione e contenuto anche per presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti; il giudice di merito può valorizzare il compendio probatorio nel suo insieme.
  • La riproduzione a mezzo fax rientra tra le riproduzioni meccaniche dell'art. 2712 c.c.; il disconoscimento deve essere tempestivo, chiaro e circostanziato, allegando la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
  • Il disconoscimento della sola sottoscrizione di una scrittura privata non impedisce al giudice di apprezzare, secondo le regole sulle prove, gli altri elementi dimostrativi del perfezionamento del contratto, se il rapporto è a forma libera e la prova non è legalmente vincolata.
  • Il principio di non contestazione opera, in termini di dovere di specifica contestazione dei fatti allegati, anche nei giudizi anteriori alla modifica dell'art. 115 c.p.c., perché si coordina con l'onere di allegazione e con l'art. 167 c.p.c.
  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riforma della sentenza di primo grado non determina automaticamente la reviviscenza del decreto revocato: il giudice d'appello deve pronunciarsi correttamente sul credito dedotto e, se del caso, la Cassazione può decidere nel merito quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivoProveContratti
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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