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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00313/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ausiliario)

La controversia

Nel corso di una procedura di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico d'ufficio, il tribunale aveva ridotto l'importo liquidato. La CTU ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza che aveva accolto in parte l'opposizione, deducendo con un primo motivo la violazione dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002, dell'art. 15 d.lgs. n. 150/2011 e dell'art. 702-quater c.p.c., sostenendo che l'opposizione degli eredi era tardiva perché diretta contro l'ordinanza successiva del 25 marzo 2014, mentre il termine decorreva dalla comunicazione del primo decreto di liquidazione del 23 novembre 2013. Secondo la ricorrente, quel primo decreto non era modificabile o rettificabile d'ufficio dal giudice; il provvedimento successivo era stato emesso in carenza di potere e non poteva riaprire il termine di impugnazione. Con il secondo motivo, assorbito, si contestava il quantum della liquidazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo. Ha affermato che il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario ha natura giurisdizionale, è suscettibile di passare in giudicato e non è revocabile o modificabile d'ufficio dal giudice che lo ha emesso, salvo espressa previsione di legge. Pertanto, l'opposizione ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 andava proposta entro trenta giorni dalla comunicazione del primo decreto di liquidazione del 23 novembre 2013. Il successivo provvedimento del 25 marzo 2014, con cui il giudice aveva corretto la motivazione, è stato considerato adottato in carenza di potere e non idoneo a far decorrere un nuovo termine. La conseguenza è stata la cassazione dell'ordinanza impugnata e la declaratoria che l'opposizione non poteva essere proposta perché tardiva. Il secondo motivo, relativo al quantum, è stato assorbito. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono state poste a carico dei controricorrenti in solido.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. n. 115/2002

    L'opposizione al decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario deve essere proposta entro il termine perentorio previsto dalla norma; il decreto non è liberamente modificabile d'ufficio dal giudice.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    Richiamato quale disciplina del rito dell'opposizione, ma non decisivo poiché la Corte fonda la decisione sulla tardività dell'opposizione rispetto al primo decreto.

  • art. 702-quater c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in relazione al regime dell'opposizione, senza autonoma statuizione decisiva nella motivazione.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Utilizzato per dichiarare, all'esito della cassazione senza rinvio, che l'opposizione non poteva essere proposta.

Massime di principio

  • Il decreto di liquidazione del compenso all'ausiliario del giudice ha natura giurisdizionale e non amministrativa; perciò il giudice che lo emette consuma il proprio potere decisorio e non può revocarlo o modificarlo d'ufficio, salvo espressa previsione normativa.
  • L'opposizione prevista dall'art. 170 del D.P.R. n. 115/2002 deve essere proposta avverso il primo decreto di liquidazione entro il termine perentorio decorrente dalla comunicazione di quel provvedimento; un successivo atto di rettifica o conferma motivazionale non riapre il termine.
  • Quando l'opposizione è tardiva perché proposta oltre il termine decorrente dal primo decreto, il giudice di legittimità può cassare senza rinvio dichiarando che l'opposizione non poteva essere proposta.
  • La correzione o conferma successiva del decreto di liquidazione, se adottata senza potere, è inidonea a incidere sulla decorrenza del termine di opposizione e non sana la decadenza già maturata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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