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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00309/2024 del 05/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un'associazione temporanea di imprese aveva eseguito, in base a un contratto di appalto del 4 febbraio 1991, lavori di completamento di un campo sportivo per un comune. Nel corso dell'esecuzione erano state iscritte più riserve: una relativa alla sospensione/ritardo dei lavori e una relativa ai condizionamenti operativi e alla maggiore durata del rapporto di lavoro; inoltre era stata domandata la revisione prezzi. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto solo una parte delle pretese risarcitorie e aveva liquidato interessi legali sulla somma rivalutata. In appello l'appaltatore chiedeva una maggiore liquidazione per le riserve, il riconoscimento della revisione prezzi e degli interessi compensativi anche in misura diversa, oltre alla rivalutazione da data anteriore e agli interessi anatocistici; il comune proponeva appello incidentale per negare ogni responsabilità e ogni risarcimento. In cassazione l'appaltatore deduceva, in sintesi: omessa pronuncia sulla misura degli interessi compensativi; errata interpretazione della clausola del capitolato sulla revisione prezzi e omesso esame di documenti; vizio nella valutazione della consulenza tecnica d'ufficio e mancata rinnovazione; omessa pronuncia o motivazione sulla decorrenza della rivalutazione e sulla richiesta di interessi anatocistici; illegittima compensazione delle spese. Il comune, con ricorso incidentale, contestava la riconducibilità dei fatti alla propria responsabilità e la liquidazione degli interessi compensativi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondate le doglianze dell'appaltatore perché la sentenza di merito non era incorsa in omessa pronuncia sulla misura degli interessi, la revisione prezzi non risultava dovuta in mancanza di un atto dell'amministrazione che ne riconoscesse i presupposti, le critiche alla c.t.u. si risolvevano in una richiesta di rivalutazione del merito e non vi era vizio di motivazione; ha inoltre escluso la fondatezza della censura sugli interessi anatocistici, reputando la domanda inammissibile e comunque non decisiva. Ha pure respinto il ricorso incidentale del comune, confermando la valutazione di merito sulla responsabilità dell'ente per le riserve. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate; è stato dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato per entrambe le parti.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è scrutinabile solo se il motivo di ricorso contiene un chiaro riferimento alla nullità della decisione per mancata pronuncia; nel caso concreto tale requisito è mancato. Inoltre non vi era omissione perché il giudice di merito aveva comunque statuito sulla misura degli interessi.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È la norma evocata per il vizio di omessa pronuncia e per la dedotta violazione processuale, ma la censura è stata ritenuta irrituale o infondata perché non sorretta da una vera omissione decisoria.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio concerne l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è configurabile quando si sollecita una nuova valutazione di documenti o di risultanze peritali già considerate dal giudice di merito.

  • art. 1362 c.c.

    È richiamato per sostenere l'interpretazione della clausola contrattuale sulla revisione prezzi, ma la Corte ha ribadito che l'interpretazione del contratto è questione di fatto insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente.

  • art. 1363 c.c.

    Le clausole vanno interpretate reciprocamente nel contesto dell'intero contratto; la censura era però inammissibile per mancata riproduzione del testo della clausola rilevante nel ricorso.

  • art. 116 c.p.c.

    Il richiamo è stato reputato non pertinente, perché non si trattava di violazione dei criteri legali di valutazione della prova, ma di contestazione del merito della valutazione probatoria.

  • art. 30 d.P.R. n. 1063/1962

    La norma è stata richiamata in relazione alla sospensione dei lavori: la Corte di merito, confermata dalla Cassazione, ha escluso che le cause della sospensione integrassero eventi sopravvenuti e imprevedibili idonei a giustificarla.

  • art. 91 c.p.c.

    Il regolamento delle spese è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito, salvo il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione è legittima in presenza di soccombenza reciproca.

  • art. 92 c.p.c.

    La valutazione della soccombenza reciproca e la ripartizione o compensazione delle spese rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non richiedono una perfetta proporzione aritmetica tra domande accolte e spese.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato dal ricorso incidentale per contestare gli interessi compensativi; la Corte ha invece ribadito che nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie opera il cumulo tra rivalutazione e interessi compensativi.

  • art. 1224 c.c.

    La norma sui danni da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie non esclude, per i debiti di valore derivanti da inadempimento contrattuale non pecuniario, il riconoscimento di interessi compensativi senza necessità di specifica prova del maggior danno.

  • art. 1282 c.c.

    È richiamato in tema di interessi; la Corte ha affermato che, nel caso di debito di valore risarcitorio, gli interessi compensativi spettano di diritto e si cumula no con la rivalutazione.

  • art. 96 c.p.c.

    La domanda di condanna per responsabilità aggravata è stata rigettata perché non ricorrevano né la colpa grave né l'abuso del processo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato dovuto da entrambe le parti in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato quale parametro dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità la denuncia di omessa pronuncia è ammissibile solo se il motivo evidenzia in modo univoco la nullità della decisione derivante dalla mancata statuizione; non basta lamentare genericamente che il giudice non abbia esplicitato un dettaglio della liquidazione.
  • La rivalutazione e gli interessi compensativi, nel risarcimento del danno da inadempimento contrattuale avente natura di debito di valore, possono cumularsi perché assolvono a funzioni diverse: la prima reintegra il valore attuale del pregiudizio, i secondi compensano il ritardo nel ristoro.
  • Per ottenere il riconoscimento di una revisione prezzi in un appalto non è sufficiente allegare documenti o prassi di pagamento: occorre che risulti un atto o un comportamento dell'amministrazione idoneo a manifestare il riconoscimento del relativo credito secondo la disciplina contrattuale e di gara.
  • Le censure in cassazione che attaccano l'interpretazione di una clausola contrattuale o la valutazione della c.t.u. non possono risolversi nella mera contrapposizione di una lettura alternativa dei fatti o della prova rispetto a quella adottata dal giudice di merito.
  • Il rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito; la mancata rinnovazione non integra, di per sé, un vizio denunciabile se la motivazione sulla decisione è congrua e la c.t.u. ha risposto ai rilievi di parte.
  • La compensazione delle spese processuali è censurabile in cassazione solo se viola il divieto di porle a carico della parte totalmente vittoriosa; in presenza di soccombenza reciproca la valutazione del giudice di merito resta sostanzialmente insindacabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAppaltoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioniImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNullitàNesso di causalità

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