Cassazione Civile, Ordinanza n. 08576/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società un'acquisizione di un escavatore ritenuta inesistente, con rideterminazione del reddito d'impresa per l'anno 2006 e recupero di IRES, IRAP e IVA; in via conseguenziale aveva emesso avvisi di accertamento anche nei confronti dei soci per il recupero di utili extra-contabili asseritamente percepiti pro quota. La CTP aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ma la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l'appello dell'Ufficio. In cassazione i contribuenti articolavano tre motivi: con il primo denunciavano omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la CTR avesse trascurato elementi idonei a escludere la collusione con la venditrice o la negligenza della società; con il secondo lamentavano violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell'art. 54 d.P.R. n. 633/1972, assumendo che la CTR avesse mal qualificato la fattispecie come operazione soggettivamente inesistente; con il terzo denunciavano violazione dell'art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973 in relazione all'art. 39 dello stesso decreto, contestando l'utilizzo di elementi acquisiti aliunde dall'Ufficio.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente esaminato la questione e aveva qualificato la compravendita come operazione oggettivamente inesistente, ritenendo irrilevante, ai fini della prova dell'effettiva esistenza dell'operazione, la sola fattura o la regolarità formale delle scritture e dei mezzi di pagamento. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché costruito su un presupposto errato, essendo la sentenza impugnata fondata sull'inesistenza oggettiva e non soggettiva dell'operazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per difetto di confronto con la ratio decidendi e per genericità, rilevando inoltre che l'utilizzo di elementi acquisiti da verifiche di polizia tributaria non impedisce all'Ufficio di farne base per presunzioni semplici o legali, secondo la disciplina applicabile. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e alla maggiorazione del contributo unificato se dovuta.
Norme richiamate
Richiamato per la ripartizione dell'onere della prova; nel caso di operazione oggettivamente inesistente grava sul contribuente dimostrare l'effettiva esistenza dell'operazione.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la doglianza è stata ritenuta inammissibile perché fondata su una qualificazione errata della fattispecie.
Richiamato in tema di presunzioni semplici; la censura non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata.
Richiamato dai ricorrenti per contestare l'accertamento IVA; la Corte non ha ravvisato violazione poiché la censura presupponeva erroneamente un'operazione soggettivamente inesistente.
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
La censura è stata ritenuta inammissibile; la Corte ha osservato che il ricorso non spiegava in modo comprensibile il vizio dedotto e non trovava riscontro nella sentenza impugnata.
Richiamato in relazione alla possibilità di fondare l'accertamento su elementi acquisiti aliunde e valorizzabili come presunzioni, secondo legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Richiamato come norma che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di operazioni fiscali contestate come inesistenti, la qualificazione come oggettivamente inesistente comporta che il contribuente debba provare l'effettiva esistenza dell'operazione, non essendo sufficienti, di per sé, la fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o la tracciabilità dei pagamenti.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando muove da una qualificazione della fattispecie diversa da quella posta a base della sentenza impugnata e, quindi, non si confronta con la ratio decidendi.
- La prova presuntiva può essere utilizzata dall'Amministrazione finanziaria anche quando gli elementi indiziari provengano da attività di verifica di altri organi, purché siano rispettate le regole legali sull'utilizzabilità e sulla deduzione presuntiva.
- La censura ex art. 360 c.p.c. che deduca omesso esame di fatti decisivi non può risolversi in una diversa lettura del materiale istruttorio quando il giudice di merito abbia invece esaminato i fatti e li abbia ritenuti irrilevanti o confutati.
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