Cassazione Civile, Ordinanza n. 17787/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall’amministrazione a un’istanza con cui una pensionata, già dipendente pubblica, chiedeva il ricalcolo del trattamento integrativo di previdenza complementare applicando il regime fiscale introdotto dall’art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005, con rimborso delle maggiori ritenute IRPEF e interessi legali. La Commissione tributaria regionale aveva confermato il diritto al rimborso applicando l’aliquota del 15% con la relativa riduzione. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi. Con il primo ha denunciato la nullità della sentenza per violazione degli artt. 19 d.lgs. n. 546/1992 e 37-38 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la domanda di rimborso era originariamente improponibile perché l’istanza non indicava gli estremi dei versamenti, gli importi delle ritenute IRPEF e la somma richiesta in restituzione, sicché non poteva formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che l’istanza di rimborso fosse priva degli elementi essenziali per essere giuridicamente valida e quindi inidonea a determinare un silenzio-rifiuto impugnabile. Ha richiamato il principio per cui una domanda di rimborso tributario che non consenta di verificare l’an e il quantum della pretesa non può introdurre un valido contenzioso. Ha inoltre ribadito che la proposizione di una domanda di accertamento nel processo tributario non determina difetto di giurisdizione, ma improponibilità della domanda, rilevabile d’ufficio anche in cassazione, con cassazione senza rinvio quando non sia stato impugnato un atto idoneo. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri due, la sentenza regionale è stata cassata; decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., la Corte ha rigettato l’originario ricorso introduttivo della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso sulla nullità della sentenza
art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
richiamato per sostenere l’improponibilità della domanda di rimborso priva dei requisiti necessari
artt. 37 e 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
richiamati in relazione alla disciplina del rimborso e alla formazione del silenzio-rifiuto
consente di rilevare d’ufficio l’improponibilità in cassazione e di cassare senza rinvio
ha consentito la decisione della causa nel merito senza rinvio
art. 11, comma 6, d.lgs. n. 252 del 2005
norma invocata dalla contribuente per ottenere l’applicazione del nuovo regime fiscale alla prestazione di previdenza complementare
Massime di principio
- Nel processo tributario la domanda di rimborso deve contenere elementi sufficienti a consentire l’identificazione del tributo, dei versamenti effettuati e della somma richiesta: in mancanza, la richiesta è giuridicamente invalida e non può formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile.
- L’assenza nell’istanza di rimborso degli elementi necessari a valutarne la fondatezza non è sanata dal successivo deposito documentale nel corso del giudizio, se tale deposito interviene dopo l’instaurazione di un processo che non avrebbe dovuto essere iniziato.
- La proposizione di una domanda di accertamento nel giudizio tributario non determina difetto di giurisdizione, ma improponibilità della domanda; tale vizio è rilevabile d’ufficio anche in cassazione.
- Quando la causa non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e definire direttamente il merito rigettando il ricorso originario.
- In presenza di un’istanza di rimborso indeterminata e non idonea a formare il silenzio-rifiuto, il giudice deve rigettare la domanda introduttiva del contribuente.
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