Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20061/2021 del 14/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto di un assicurato, riconosciuto invalido in misura pari all'80%, a ottenere la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla domanda. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo non applicabile all'assicurato il differimento di 12 mesi (cd. finestra) introdotto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, in ragione dell'invalidità e sulla base di un'interpretazione letterale e sistematica. L'Inps ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, sostenendo che lo slittamento annuale operi in via generale per il conseguimento della pensione di vecchiaia, anche per chi matura il diritto a età diverse previste dalle specifiche discipline; con il secondo ha denunciato la violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2, e del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, commi 12-bis e 12-quater, assumendo che l'adeguamento dei requisiti anagrafici all'incremento della speranza di vita si applichi anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, in assenza di deroghe espresse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi, richiamando i propri precedenti in materia. Ha affermato che il regime delle cd. finestre previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'80% che accedono alla pensione di vecchiaia anticipata ai sensi della L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, perché il testo normativo ha portata ampia e comprende anche i soggetti che maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti. Ha inoltre ribadito che la pensione di vecchiaia anticipata per invalidità soggiace all'aumento dell'età pensionabile collegato alla speranza di vita, poiché l'invalidità costituisce solo la condizione che consente di accedere a un trattamento di vecchiaia con requisito agevolato, senza mutarne la natura di pensione di vecchiaia. Escluse le questioni di legittimità costituzionale prospettate dal controricorrente, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8

    Fissa una disciplina di favore per la pensione di vecchiaia anticipata degli invalidi in misura non inferiore all'80%, ma non esclude l'applicazione delle sopravvenute finestre e degli adeguamenti del requisito anagrafico.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 12

    Il differimento di dodici mesi per l'accesso alla pensione di vecchiaia ha portata generale e si applica anche ai soggetti che maturano il diritto secondo discipline speciali, inclusi gli invalidi con pensione anticipata.

  • L. n. 122 del 2010

    Norma di conversione del D.L. n. 78 del 2010, richiamata per confermare il regime delle finestre.

  • D.L. n. 78 del 2009, art. 22-ter, comma 2

    L'adeguamento dei requisiti di età all'incremento della speranza di vita si applica in via generale anche alla pensione di vecchiaia anticipata per invalidità.

  • D.L. n. 78 del 2010, art. 12, commi 12-bis e 12-quater

    Richiamati come parte del sistema di adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, applicabile anche alle pensioni di vecchiaia anticipate.

  • D.L. n. 201 del 2011, art. 24, comma 5

    La riforma Fornero è compatibile con l'impostazione seguita: innalza i requisiti di base e non elimina il regime di favore per gli invalidi, che resta comunque più vantaggioso rispetto alla generalità dei pensionati.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Rito camerale non partecipato per la trattazione del ricorso.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per ribadire la continuità con i precedenti senza necessità di ulteriore sviluppo argomentativo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per il recepimento per relationem dei precedenti di legittimità.

Massime di principio

  • In tema di pensione di vecchiaia anticipata per invalidità, il regime delle finestre introdotto da una disciplina generale di contenimento della spesa può applicarsi anche ai soggetti che accedono al trattamento in base a requisiti agevolati previsti da norme speciali, quando il testo legislativo abbia un ambito soggettivo ampio e non contenga una deroga espressa.
  • L'invalidità che consente l'accesso anticipato alla pensione di vecchiaia non muta la natura della prestazione, che resta un trattamento diretto di vecchiaia; di conseguenza, gli interventi normativi che incidono in via generale sull'età pensionabile o sulla decorrenza del trattamento si applicano anche a tale categoria, salvo diversa previsione.
  • L'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita opera in via generale sui trattamenti di vecchiaia e si estende anche alle ipotesi di vecchiaia anticipata per invalidità, in assenza di una deroga legislativa espressa.
  • Quando la Corte di cassazione richiama precedenti conformi e ne condivide la motivazione, può motivare per relationem, purché emerga con chiarezza il principio di diritto applicato al caso concreto.

Come è indicizzato

MateriePensioni
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.