Cassazione Civile, Ordinanza n. 21025/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato/differito ai sensi dell'art. 36-ter del d.P.R. n. 600 del 1973, relativa a IRPEF 2006. Il contribuente aveva impugnato la cartella deducendo, tra l'altro, l'invalidità della notificazione della preventiva comunicazione di irregolarità, perché il tentativo di notifica era stato eseguito presso la precedente residenza di Zafferana Etnea, mentre egli aveva trasferito la residenza a Catania il 2.1.2009. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, invece, aveva ritenuto valida la notificazione e infondate le difese di merito, riformando la decisione. In cassazione il contribuente ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 36-ter, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000, insistendo sull'inefficacia della notifica della comunicazione d'irregolarità e, in via conseguenziale, sull'illegittimità della pretesa impositiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che la variazione della residenza anagrafica, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 58, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973, è opponibile all'amministrazione finanziaria anche senza comunicazione all'ufficio. Poiché il contribuente aveva trasferito la residenza ben prima del tentativo di notifica della comunicazione d'irregolarità, la notificazione presso la precedente residenza era invalida. La sentenza della CTR è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando la cartella di pagamento. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973
la comunicazione di irregolarità è atto prodromico alla cartella e la sua notificazione deve essere validamente eseguita prima dell'iscrizione a ruolo
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
richiamato dal ricorrente quale parametro di legittimità della procedura; nel caso concreto la Corte fonda la decisione soprattutto sulla disciplina del domicilio fiscale e della variazione di residenza
art. 58, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
"Le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte"
individua il domicilio fiscale delle persone fisiche residenti nel comune di iscrizione anagrafica
art. 58, comma 5, d.P.R. n. 600 del 1973
"Le cause di variazione del domicilio fiscale hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate"
la variazione della residenza/domicilio fiscale diviene opponibile dopo sessanta giorni dall'iscrizione anagrafica, anche senza comunicazione all'ufficio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è il vizio dedotto in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte esclude l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato perché la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito
Cass. sez. V, 3 marzo 2020, n. 5798
richiamata a sostegno del principio secondo cui la variazione della residenza, decorso il termine di legge, è opponibile all'Amministrazione a prescindere dalla comunicazione all'Ufficio
Massime di principio
- In materia di notificazione degli atti tributari relativi alle imposte sui redditi, la variazione della residenza anagrafica del contribuente è opponibile all'ente impositore e all'incaricato della riscossione quando sia decorso il termine di sessanta giorni dall'iscrizione nei registri comunali, senza necessità di una preventiva comunicazione all'ufficio.
- Se la notificazione di una comunicazione d'irregolarità o di altro atto prodromico a cartella viene eseguita presso un indirizzo non più corrispondente alla residenza fiscalmente rilevante del destinatario, l'atto notificatorio non può dirsi validamente compiuto sulla base del solo dato di un precedente domicilio fiscale o della precedente residenza.
- Quando la questione di diritto è definita e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito, annullando direttamente l'atto tributario contestato.
- Ai fini delle spese processuali, la soccombenza dell'amministrazione finanziaria comporta la condanna alle spese; non si applica l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20999/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21003/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21004/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21005/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21006/2025 del 24/07/2025
- ordinanza_civile · 24 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21008/2025 del 24/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →