Cassazione Civile, Sentenza n. 1935/2023 del 23/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su tre motivi: (1) violazione delle norme sul contraddittorio e sulla notificazione (art. 292 c.p.c. ecc.), deducendo che la comparsa di intervento di Cerved non sarebbe stata notificata al convenuto contumace in appello e che ciò avrebbe determinato nullità della sentenza; (2) nullità della fideiussione assunta sul modulo ABI, per violazione della normativa antitrust (art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990) e art. 2901 c.c., con la tesi che la nullità colpirebbe anche i contratti stipulati anteriormente all'intervento della Banca d'Italia; (3) in via subordinata, nullità parziale rilevante perché l'art. 6 della convenzione derogherebbe all'art. 1957 c.c. esonerando il creditore dal rispetto del termine semestrale e, quindi, il termine risulterebbe non rispettato.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo infondato, chiarendo che la comparsa con cui interviene volontariamente il successore a titolo particolare non rientra tra gli atti per i quali l'art. 292 c.p.c. impone la notificazione personale al convenuto contumace, perché il successore subentra nella stessa posizione processuale del dante causa e l'omessa notifica non lede il contraddittorio; è stato enunciato un principio di diritto in tal senso. I motivi secondo e terzo sono stati dichiarati inammissibili per carenza dei presupposti di specificazione fattuale richiesti dall'art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.: non era indicata in cassazione la sede di ingresso in giudizio delle circostanze di fatto costitutive della nullità, per cui la questione non poteva essere esaminata per la prima volta in cassazione. La Corte osserva inoltre che il titolo assunto era un decreto ingiuntivo (credito litigioso), idoneo a legittimare l'azione, e non un contratto. Sono compensate le spese processuali e viene disposto l'obbligo, previsto dalla normativa vigente, per il ricorrente di versare l'ulteriore importo del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 292 c.p.c.
L'art. 292 non impone la notificazione personale al convenuto contumace della comparsa costitutiva del successore a titolo particolare che interviene volontariamente: tale intervento non lede il contraddittorio poiché il successore subentra nella stessa posizione processuale del dante causa.
art. 101 c.p.c.
Richiamato nel contesto delle garanzie del contraddittorio; la Corte ha valutato la necessità di notificazione in relazione a dette garanzie.
art. 111, comma 2 Cost.
Richiamato in relazione al diritto al giusto processo e al contraddittorio; la Corte ha ritenuto che l'omessa notificazione dell'intervento del successore a titolo particolare non violi tale principio.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Norma di legittimità invocata per vizio motivazionale/procedurale (primo motivo); la Corte ha respinto la censura ritenendo infondato il vizio denunciato.
art. 2901 c.c.
Norma richiamata in relazione all'azione revocatoria fondata su credito derivante da decreto ingiuntivo; la Corte ha osservato che un credito litigioso rappresentato da decreto ingiuntivo può legittimare l'azione ai sensi di tale norma.
art. 2, comma 2, lett. a) L. n. 287/1990
Norma antitrust richiamata dal ricorrente per contestare la validità del modulo ABI; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile perché non sufficientemente sviluppata nei gradi di merito e non introdotta correttamente in cassazione.
art. 1957 c.c.
Richiamato dal ricorrente in rapporto all'eventuale deroga contenuta nell'art. 6 della convenzione; la Corte ha considerato la questione connessa alla nullità parziale e ne ha dichiarato l'inammissibilità per carenza di specificazione fattuale.
art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Norma invocata dalla Corte per censurare l'inammissibilità dei motivi secondo e terzo: in cassazione deve essere indicata la sede processuale di ingresso dei fatti che costituiscono la nullità.
art. 23, comma 8-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv. L. 176/2020) e art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228
Richiamate in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (decisione in camera di consiglio senza intervento del Procuratore Generale e dei difensori), legittimando la procedura adottata per la trattazione dell'atto.
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art.1, comma 17 L. n. 228/2012)
Normativa richiamata in relazione all'obbligo, per il ricorrente il cui ricorso è rigettato, di versare un ulteriore importo del contributo unificato; la Corte ha dato atto della sussistenza delle condizioni per tale versamento.
Massime di principio
- La comparsa con cui interviene volontariamente nel processo il successore a titolo particolare non richiede la notificazione personale al convenuto contumace ai sensi dell'art. 292 c.p.c., perché il successore subentra nella medesima posizione processuale del dante causa e l'omessa notificazione non compromette il contraddittorio.
- Questioni di nullità contrattuale (es. nullità della fideiussione per presunte intese anticoncorrenziali) non possono essere sollevate per la prima volta in cassazione come 'nuda' eccezione: occorre che la rilevazione della nullità sia stata adeguatamente dedotta e sviluppata nei gradi di merito con indicazione chiara dei fatti e della sede di ingresso della questione.
- Se il titolo di credito è un decreto ingiuntivo (credito litigioso), esso può comunque costituire titolo idoneo a fondare l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c.; la natura del titolo influisce sulla valutazione della legittimazione dell'attore.
- Quando si deducono profili antitrust o di nullità parziale di clausole negoziali, è necessario indicare chiaramente nei giudizi di merito le circostanze fattuali e giuridiche che giustificano la declaratoria di nullità, pena l'inammissibilità in sede di legittimità.
- La parte che propone ricorso per cassazione dopo il 30 gennaio 2013, e viene rigettata, può essere tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi della normativa vigente; le conseguenze economiche del rigetto vanno prese in considerazione nella strategia processuale.
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