Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12938/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda la richiesta di un condannato di ottenere, in sede esecutiva, il riconoscimento del vincolo della continuazione tra i reati definiti da tre diverse sentenze di condanna emesse dal Tribunale/Giudice dell'udienza preliminare di Lecce. Le sentenze richiamate riguardavano, in sintesi, reati in materia di stupefacenti, violenza privata, minaccia, lesioni personali, porto/detenzione di armi, associazione mafiosa con aggravante mafiosa, e ulteriori reati di lesioni e stupefacenti/associazione finalizzata al traffico, commessi in epoche diverse tra il 2010 e il 2022. Il giudice dell'esecuzione ha negato la continuazione; il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p., nonché agli artt. 125 c.p.p. e 111 Cost., sostenendo in sostanza che il giudice avesse errato nel valutare la sussistenza di un medesimo disegno criminoso e che la motivazione fosse illegittima o insufficiente. Con memoria difensiva ha ribadito le ragioni del ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza del motivo. Ha osservato che il giudice dell'esecuzione aveva affrontato la questione con un'analisi approfondita dei singoli fatti, della loro genesi e delle modalità esecutive, fondando la decisione su argomentazioni di fatto logiche e coerenti. Tali valutazioni non sono rivedibili in sede di legittimità, sicché la doglianza difensiva, nella sostanza, mirava a una rivalutazione del merito, incompatibile con il giudizio di cassazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma richiamata come titolo di condanna in una delle sentenze oggetto della richiesta di continuazione.

  • art. 610 c.p.

    Uno dei reati per i quali era stata pronunciata una delle sentenze da unificare in continuazione.

  • art. 612 c.p.

    Uno dei reati per i quali era stata pronunciata una delle sentenze da unificare in continuazione.

  • artt. 582-585 c.p.

    Reati di lesioni personali indicati tra quelli oggetto delle sentenze rilevanti ai fini della continuazione.

  • art. 2 legge 2 ottobre 1967, n. 895

    Norma indicata tra i titoli di condanna delle sentenze poste a base della richiesta di continuazione.

  • artt. 416-bis.1 c.p.

    Norma richiamata tra i reati oggetto dell'ultima sentenza considerata nella richiesta di continuazione.

  • art. 74 T.U. stupefacenti

    Norma richiamata tra i reati oggetto dell'ultima sentenza considerata nella richiesta di continuazione.

  • art. 81 c.p.

    Disposizione invocata dal ricorrente per sostenere l'esistenza del vincolo della continuazione tra i reati.

  • art. 671 c.p.p.

    Norma che disciplina il riconoscimento della continuazione in executivis, richiamata a fondamento dell'istanza e del ricorso.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.

    Censura proposta in cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione.

  • art. 125 c.p.p.

    Invocato per lamentare un difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione al parametro costituzionale della motivazione e del giusto processo.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende a seguito dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • In tema di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, il giudice di merito deve valutare in concreto la genesi dei singoli fatti, le loro modalità esecutive e gli elementi fattuali indicativi dell'unitarietà del disegno criminoso.
  • La motivazione con cui il giudice dell'esecuzione esclude la continuazione, se fondata su un'analisi logica e puntuale dei reati, non è censurabile in cassazione quando il ricorso si risolva in una mera richiesta di rivalutazione del merito.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sostituire alla valutazione fattuale del giudice dell'esecuzione una diversa lettura delle emergenze processuali, salvo specifici vizi di violazione di legge o motivazione realmente decisivi.
  • L'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esoneri, al pagamento della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.