Cassazione Penale, Ordinanza n. 12833/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda due ricorsi distinti proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 14 febbraio 2025. Dalla motivazione emerge che i ricorrenti erano stati condannati per fatti qualificati come tentativo di estorsione, commesso mediante minacce reiterate e in forma organizzata. Il primo imputato deduceva il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra il reato oggetto del giudizio e altri reati già definiti con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Venezia del 22 luglio 2024. Entrambi i ricorrenti censuravano inoltre il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, assumendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi manifestamente infondati: quanto alla continuazione, la Corte territoriale aveva dato motivazione puntuale valorizzando differenze nelle modalità delle due rapine, nei correi, nei contesti territoriali e nelle causali, elementi incompatibili con un medesimo disegno criminoso preesistente; quanto alle attenuanti generiche, la Corte d'appello aveva escluso elementi positivamente valutabili e aveva invece evidenziato la gravità delle minacce, reiterate in più occasioni, l'elevata intensità del dolo, le modalità organizzate del tentativo di estorsione e, per uno dei due imputati, anche il ruolo di rilievo e due precedenti penali per reati contro il patrimonio.
Norme richiamate
Il vincolo della continuazione richiede l'esistenza di un medesimo disegno criminoso già deliberato almeno nelle linee essenziali prima della commissione del primo reato; la sua esclusione può essere sorretta da differenze di modalità esecutive, correi, contesti e causali tra i fatti.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è precluso quando la motivazione di merito escluda elementi positivamente valutabili e valorizzi, in senso contrario, la gravità delle condotte, l'intensità del dolo e, se presenti, precedenti penali e ruolo centrale dell'agente.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sul diniego della continuazione non sussiste quando il giudice di merito dia conto in modo specifico di elementi incompatibili con un unico disegno criminoso, quali diversità delle modalità della condotta, dei concorrenti, del contesto territoriale e delle ragioni dell'azione.
- La continuazione tra reati non può essere riconosciuta sulla sola base della omogeneità del titolo di reato, occorrendo la prova di una progettazione unitaria preesistente nei suoi tratti essenziali.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è logicamente sostenibile quando la gravità delle minacce, la reiterazione delle condotte, la struttura organizzata del fatto e l'elevata intensità del dolo risultino prevalenti rispetto ad eventuali elementi favorevoli.
- La presenza di precedenti penali e il ruolo apicale o di rilievo nella vicenda possono legittimamente essere valorizzati in senso negativo ai fini delle attenuanti generiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte applica le conseguenze accessorie previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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