Cassazione Penale, Ordinanza n. 12831/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la dichiarazione di inammissibilità del proprio appello per difetto di specificità. Con l'unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 581 e 591 c.p.p. e il vizio di motivazione, sostenendo in sostanza che l'appello fosse stato erroneamente ritenuto aspecifico. La Corte osserva però che l'atto di gravame non confutava in modo specifico gli elementi di prova valorizzati dal primo giudice, i quali avevano condotto a qualificare il fatto come rapina consumata, escludendo un costante monitoraggio dell'imputato da parte dell'addetto alla sorveglianza.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
Richiamato come parametro della specificità dei motivi di impugnazione; la sua violazione è stata esclusa perché l'appello non conteneva una confutazione specifica degli elementi probatori decisivi.
art. 591 c.p.p.
Richiamato quale norma che consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione quando manchi la specificità richiesta.
Massime di principio
- L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non si confronta puntualmente con gli elementi di prova e con le ragioni decisive poste a base della decisione di primo grado.
- Nel giudizio di impugnazione non è sufficiente una censura generica della qualificazione giuridica del fatto: occorre una confutazione concreta e specifica dei passaggi motivazionali della sentenza impugnata.
- La mancanza di specificità dei motivi di appello può essere rilevata anche in cassazione e giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso contro tale statuizione.
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