Cassazione Penale, Ordinanza n. 12835/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di riciclaggio. In ricorso ha dedotto, da un lato, la manifesta contraddittorietà della motivazione per asserito travisamento della prova, con riferimento alle dichiarazioni dei testimoni escussi e all'interrogatorio reso da un soggetto indicato in atti; dall'altro, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta avrebbe dovuto essere sussunta in diversa fattispecie. La Corte di cassazione osserva che tali censure mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa lettura delle risultanze di merito, già puntualmente disattese in appello con motivazione aderente ai dati dichiarativi e documentali. La Corte rileva inoltre che il giudice di appello aveva valorizzato plurime circostanze convergenti, reputando il fatto integrativo del riciclaggio e non della sola ricettazione, poiché l'imputato avrebbe asportato le targhe e il numero di telaio del bene, senza limitarsi a ricevere un bene di provenienza delittuosa; è stata altresì ritenuta priva di rilievo la prova testimoniale addotta a discarico e il documento prodotto, in assenza di data certa e di prova della sua effettiva provenienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi dedotti non fossero consentiti in sede di legittimità perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, senza evidenziare alcun vero errore di percezione del dato probatorio. Ha inoltre confermato la correttezza della qualificazione del fatto come riciclaggio, sulla base della motivazione della Corte di appello. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La condotta è stata ricondotta al delitto di riciclaggio e non alla mera ricettazione, valorizzando l'intervento attivo dell'agente sull'identità del bene mediante asportazione di targhe e numero di telaio.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova rivalutazione delle prove o una diversa lettura, anche logica, del materiale istruttorio, quando la motivazione del giudice di merito sia coerente con gli elementi dichiarativi e documentali acquisiti.
- La denuncia di travisamento della prova è ammissibile solo se si indica un errore percettivo del significante probatorio; non è sufficiente contrapporre una ricostruzione alternativa dei fatti o una diversa valutazione dell'attendibilità delle fonti.
- La distinzione tra riciclaggio e ricettazione va effettuata in base alla concreta condotta tenuta sull'utilizzo o sulla trasformazione del bene di provenienza illecita: l'alterazione dei dati identificativi del bene può integrare il riciclaggio, non essendo sufficiente la mera ricezione del bene.
- Documenti privi di data certa o di adeguata prova della provenienza possono essere valutati dal giudice come incapaci di incidere sul giudizio di responsabilità, specie se contrastati da un compendio probatorio già ritenuto univoco.
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