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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12834/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, confermando la responsabilità e la condanna per una vicenda estorsiva, aveva ritenuto provata la partecipazione dell'imputato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di riscontri esterni, escluso il fatto di lieve entità nonostante il modesto profitto, e mantenuto il trattamento sanzionatorio con giudizio di equivalenza tra attenuanti generiche e aggravante delle più persone riunite. I motivi di ricorso erano tre: violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione sul giudizio di responsabilità, sostenendo una cattiva valutazione della prova e il travisamento delle dichiarazioni della persona offesa; violazione di legge e vizio di motivazione sul mancato riconoscimento del fatto di lieve entità; violazione di legge e vizio di motivazione sul giudizio di comparazione tra attenuanti generiche e aggravante e sulla dosimetria della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non consentito in sede di legittimità perché sostanzialmente riproponeva censure di merito già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, la cui motivazione sulla credibilità della persona offesa e sui riscontri esterni è stata giudicata compiuta e non travisata. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, osservando che il diniego del fatto di lieve entità era sorretto da una valutazione complessiva della vicenda estorsiva, caratterizzata da minacce, azioni violente ed esiti lesivi rilevanti per la vittima, in linea con i criteri indicati dalla Corte costituzionale. Ha ritenuto il terzo motivo manifestamente infondato, rilevando che il bilanciamento tra circostanze e la pena irrogata erano espressione di una valutazione discrezionale di merito adeguatamente motivata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova non può tradursi in una mera riproposizione di doglianze di merito quando la Corte d'appello abbia già fornito motivazione compiuta e non illogica sulla credibilità della persona offesa e sui riscontri esterni.

  • art. 629 c.p.

    La vicenda concreta è stata ricondotta a un'estorsione, rispetto alla quale il giudice di merito ha escluso il fatto di lieve entità in considerazione della complessiva gravità della condotta e delle conseguenze per la vittima.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche e il loro bilanciamento con l'aggravante rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti della motivazione apparente o manifestamente illogica.

  • art. 69 c.p.

    Il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti e aggravanti, se adeguatamente motivato con riferimento alla gravità complessiva dei fatti, non è sindacabile in cassazione come merito della pena.

  • art. 131-bis c.p.

    Il richiamo al fatto di lieve entità è stato valutato alla luce di un apprezzamento complessivo della condotta e delle sue conseguenze, escludendone l'applicazione per la non tenue offensività concreta.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 120 del 24 maggio 2023

    È richiamata quale parametro per la necessità di una valutazione complessiva dell'azione illecita ai fini del riconoscimento del fatto di lieve entità.

  • Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931

    Il bilanciamento tra circostanze e la determinazione della pena, se sorretti da motivazione coerente sulla complessiva gravità del fatto, appartengono alla discrezionalità del giudice di merito e non sono rivalutabili in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito dedurre censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello sulla valutazione della prova, quando la sentenza impugnata abbia offerto una motivazione completa, coerente e immune da travisamenti decisivi.
  • La credibilità della persona offesa può fondare il giudizio di responsabilità se risulta intrinsecamente attendibile e corroborata da riscontri esterni; la cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito in assenza di manifeste illogicità.
  • Il riconoscimento del fatto di lieve entità esige una valutazione globale della condotta illecita, non potendo essere ancorato al solo dato del profitto conseguito; rilevano anche la gravità delle modalità esecutive, le minacce, le violenze e le conseguenze dannose prodotte sulla vittima.
  • Il giudizio di comparazione tra attenuanti e aggravanti e la dosimetria della pena costituiscono apprezzamenti discrezionali del giudice di merito, censurabili in cassazione solo per mancanza o apparenza della motivazione, non per una diversa lettura del fatto.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende secondo la disciplina processuale.
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IstitutiOnere della prova

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