Cassazione Penale, Ordinanza n. 12832/2026 del 08/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia che lo aveva ritenuto responsabile. Con l'unico motivo ha dedotto vizio di motivazione, lamentando: insufficiente vaglio di attendibilità della persona offesa; travisamento della prova in relazione a un certificato medico; erronea individuazione del momento di cessazione della condotta minacciosa; inconsistenza della pretesa estorsiva; assenza dell'imputato sul luogo dei fatti. La Corte di cassazione ha rilevato che tali doglianze, pur formalmente rubricate come vizio motivazionale, miravano in realtà a una diversa ricostruzione del fatto e a una rivalutazione del materiale probatorio, quindi proponevano motivi non consentiti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, osservando che le censure erano sostanzialmente di merito e non deducevano un vero errore argomentativo nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Ha inoltre rilevato che la Corte d'appello aveva svolto un autonomo e corretto giudizio di attendibilità della persona offesa, valorizzando plurimi riscontri, non era incorsa in travisamento della prova e aveva esaminato specificamente le censure difensive con motivazione non manifestamente illogica. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
Delimita i motivi deducibili in cassazione; sono inammissibili le doglianze che, pur prospettate come vizio di motivazione, si risolvono in censure di merito e in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio, né contestare la maggiore o minore persuasività delle prove o l'attendibilità dei testimoni in termini meramente fattuali.
- Il travisamento della prova è configurabile solo quando l'errore riguardi il dato probatorio nel suo significante; non ricorre quando si contesta l'interpretazione o la valutazione del significato della prova compiuta dai giudici di merito.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, pur formalmente denunciando vizio di motivazione, si risolve nella riproposizione di censure di merito già disattese dai giudici di appello con motivazione non manifestamente illogica.
- Quando la sentenza di merito abbia svolto un autonomo vaglio di attendibilità della persona offesa e abbia indicato plurimi riscontri, la censura di legittimità non può limitarsi a contrapporre una lettura alternativa dei fatti.
Come è indicizzato
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