Cassazione Civile, Ordinanza n. 19584/2025 del 15/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La lite riguarda l'accertamento della non debenza di contributi previdenziali pretesi per il periodo agosto-settembre 2009. Dopo il rigetto della domanda in primo grado e del gravame in appello, la società ricorre per cassazione con quattro motivi: (1) deduce la nullità della sentenza d'appello per vizio della costituzione del giudice, poiché nel collegio avrebbe partecipato, come relatore ed estensore, un giudice ausiliario nominato ai sensi degli artt. 63 e 64 del d.l. n. 69/2013, denunciando anche questione di legittimità costituzionale della normativa istitutiva; (2) censura la valutazione del materiale probatorio, assumendo che la corte territoriale abbia omesso l'esame delle prove prodotte e deciso sulla base di prove inesistenti, con richiamo all'art. 2697 c.c. e agli artt. 112, 113, 115, 116 e 244 c.p.c.; (3) lamenta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e contesta la determinazione dei contributi e delle sanzioni, invocando anche il limite delle sanzioni al 40% dei contributi; (4) ripropone infine la questione di legittimità costituzionale degli artt. 62-72 del d.l. n. 69/2013 in riferimento agli artt. 3, 25, 106, comma 2, e 111 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità. Inoltre dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. Quanto ai primi due motivi, la Corte li respinge richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 41/2021: nel periodo considerato restava costituzionalmente tollerabile la partecipazione di un giudice ausiliario al collegio d'appello, purché nel numero massimo consentito e nel rispetto delle altre garanzie; nel caso concreto vi era un solo giudice ausiliario e il giudizio era stato definito il 26/06/2020. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché mira a una rivalutazione del merito e delle prove, mentre la corte territoriale aveva correttamente posto l'onere probatorio in capo all'ente previdenziale e valorizzato specifiche fonti di prova. Il terzo motivo è anch'esso inammissibile per difetto di specifica localizzazione e trascrizione dell'eccezione ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; inoltre non si confronta con la ratio decidendi, poiché la corte d'appello aveva reputato generiche le eccezioni sulla rideterminazione dei contributi e sul calcolo delle sanzioni, escludendo l'applicazione del cumulo formale.
Norme richiamate
invocato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di costituzione del giudice; la Corte esclude il vizio nel caso concreto.
comma primo nn. 3 e 4; n. 3; n. 4
norma processuale richiamata per i motivi di ricorso per cassazione.
disciplina della partecipazione dei giudici ausiliari nei collegi d'appello, ritenuta costituzionalmente tollerabile nel periodo considerato alla luce della sentenza n. 41/2021 della Corte costituzionale.
legge di conversione del d.l. n. 69/2013.
richiamato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa contributiva grava sull'ente creditore.
artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c.
richiamati per contestare ultrapetizione e valutazione delle prove; la Corte rileva che la censura si risolve in una richiesta di riesame del merito e che la motivazione di merito si fonda su prove specifiche valutate nei limiti dell'art. 116, comma 1, c.p.c.
richiamato nel motivo concernente l'istruttoria e la prova testimoniale.
richiamati nel terzo motivo, ma non decisivi nella motivazione della Corte.
art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388/2000
richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni contributive.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
la censura è inammissibile perché il ricorrente non trascrive né localizza l'eccezione che assume essere stata omessa.
art. 39, commi 1 e 2, d.l. n. 112/2008
richiamato dalla Corte d'appello per escludere l'applicazione del cumulo formale nella determinazione delle sanzioni; il ricorso non si confronta con tale ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
consente di dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
artt. 3, 25, 106, comma 2, 111 Cost.
parametri costituzionali evocati dalla ricorrente nella questione di legittimità costituzionale, respinta in quanto assorbita dall'intervento della Corte costituzionale n. 41/2021 e dalla situazione concreta.
richiamato dalla Corte costituzionale per delimitare temporalmente la tollerabilità costituzionale della disciplina sui giudici ausiliari.
Massime di principio
- In tema di composizione del collegio d'appello, la partecipazione di un solo giudice ausiliario non integra vizio della costituzione del giudice quando si colloca nel periodo di temporanea tollerabilità costituzionale individuato dalla Corte costituzionale e sono rispettate le altre garanzie di indipendenza e terzietà.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito censurare la decisione di merito attraverso una mera richiesta di rivalutazione delle prove o dei fatti storici già accertati; occorre denunciare specifiche violazioni delle regole legali di acquisizione e valutazione della prova.
- In materia di pretesa contributiva, l'onere di provare i fatti costitutivi della domanda grava sull'ente creditore; se il giudice di merito indica specifiche fonti probatorie e le valuta nei limiti dell'art. 116 c.p.c., la censura di omesso esame delle prove non è ammissibile come motivo di legittimità.
- Le censure per violazione dell'art. 112 c.p.c. devono indicare specificamente l'eccezione asseritamente non esaminata, mediante trascrizione e localizzazione nel ricorso; in mancanza, il motivo è inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata; se la decisione di merito si fonda sulla genericità dell'eccezione o su una specifica regola applicata al calcolo delle sanzioni, la mancata censura di tale passaggio rende inammissibile il motivo.
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