Cassazione Civile, Ordinanza n. 25819/2021 del 23/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso dell'Agenzia e ha accolto il primo e il quinto motivo per omesso esame di fatti decisivi e mancanza di motivazione su alcuni versamenti bancari contestati. Di conseguenza ha cassato la sentenza della CTR della Puglia e ha rinviato alla stessa commissione in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
A seguito di indagini finanziarie sui conti del contribuente, l'Ufficio notificava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, recuperando a tassazione versamenti bancari ritenuti non giustificati e determinando un maggior reddito rispetto a quello dichiarato. Il giudice di primo grado riconosceva giustificati solo alcuni importi; in appello la CTR accoglieva integralmente il gravame del contribuente e respingeva quello incidentale dell'Ufficio, ritenendo giustificate tutte le operazioni contestate. L'Agenzia ricorreva per cassazione con cinque motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, perché la CTR aveva motivato solo su alcuni versamenti e non su un ulteriore accredito dell'11/7/2007 giustificato dal contribuente come restituzione di stipendi; (2) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto superata la presunzione legale con riguardo a tre versamenti di 25.000, 15.000 e 12.000 euro, in realtà transitati sul conto del contribuente ma asseritamente provenienti dalla moglie; (3) omesso esame di fatto decisivo per otto assegni circolari da 50.000 euro ciascuno, ritenuti dalla CTR riconducibili al padre del contribuente, senza affrontare le contestazioni sulla non corrispondenza dei numeri degli assegni; (4) violazione degli artt. 32 e 39 d.P.R. 600/1973 e 2697 c.c. per avere la CTR ritenuto assolto l'onere probatorio in relazione a tali assegni, benché la prova della legittima provenienza della provvista dal padre non fosse stata fornita; (5) omesso esame di fatto decisivo in ordine a versamenti di 30.000 euro del 22/11/2007 e 2.500 euro del 27/2/2007, giustificati dal contribuente come provento della vendita di uno stabilimento balneare, ma rispetto ai quali la CTR non aveva affrontato la specifica contestazione dell'Ufficio, secondo cui il codice indagine riguardava versamenti di contanti o valori assimilati e non di assegni bancari. La Corte ha ritenuto fondati il primo e il quinto motivo, perché la CTR aveva omesso di considerare e motivare su alcuni fatti storici decisivi e sulle relative giustificazioni, mentre ha dichiarato inammissibili il secondo, terzo e quarto motivo, poiché miravano in realtà a una rivalutazione del merito e l'applicazione delle presunzioni bancarie ex art. 32 d.P.R. 600/1973 era stata correttamente impostata dal giudice di merito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, n. 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Le movimentazioni bancarie di versamento costituiscono presunzione legale relativa di maggior reddito; il contribuente deve fornire prova contraria analitica della non imponibilità o della già avvenuta considerazione fiscale delle somme.
art. 32, comma 1, n. 7, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma richiamata quale base delle indagini finanziarie eseguite dall'Ufficio.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato insieme all'art. 32 per sostenere il recupero a tassazione delle somme non giustificate sulla base delle risultanze bancarie.
art. 51, comma 2, n. 7, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norma richiamata quale base delle indagini finanziarie in ambito IVA.
Invocato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ribadisce che, a fronte della presunzione legale, incombe al contribuente dimostrare l'origine non imponibile delle somme.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge riguarda l'erronea ricognizione della fattispecie astratta o la falsa applicazione della norma; non consente la rivalutazione del fatto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alla mancanza/motivazione apparente nei limiti del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato per delimitare il sindacato sulla motivazione al solo minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La totale mancanza o apparenza della motivazione integra nullità della sentenza.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorrente che denuncia l'omesso esame di un fatto deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il quando e il come della sua discussione processuale e la sua decisività.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato insieme all'art. 366 per l'onere di specifica indicazione e produzione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario fondato su indagini finanziarie, i versamenti sui conti del contribuente integrano una presunzione legale relativa di maggior reddito, superabile solo con prova contraria specifica e analitica riferita a ciascuna movimentazione.
- La prova contraria del contribuente può essere fornita con qualsiasi mezzo consentito, anche mediante presunzioni semplici, ma il giudice deve valutarle in modo analitico, correlando ogni indizio al singolo movimento bancario contestato.
- Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto: se la censura investe la ricostruzione della vicenda concreta, essa è inammissibile in sede di legittimità salvo i limiti del vizio motivazionale.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il sindacato della Cassazione sulla motivazione è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo o ai casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
- È omessa motivazione rilevante in cassazione quando la sentenza di merito non si pronunci su specifici fatti storici e sulle relative giustificazioni che, se esaminati, avrebbero potuto portare a un esito diverso della controversia.
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