Cassazione Civile, Ordinanza n. 18575/2022 del 09/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Due soggetti appartenenti alle Forze Armate avevano adito la Corte d'appello per ottenere, ai sensi della legge Pinto, l'indennizzo per la durata irragionevole di un giudizio amministrativo pendente dal 1995 al 2009 davanti al TAR Lazio e conclusosi con rigetto della loro domanda. Il giudizio presupposto riguardava una pretesa di equiparazione del trattamento economico e normativo dei sottufficiali delle Forze Armate a quello dell'Arma dei Carabinieri, fondata sull'asserita illegittimità costituzionale di norme del riordino del personale. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo una parziale eccedenza di durata, liquidando un importo ridotto per ciascun ricorrente e valorizzando il fatto che, già dopo la giurisprudenza costituzionale sfavorevole, i ricorrenti avrebbero dovuto sapere dell'esito inevitabilmente negativo della lite; inoltre aveva considerato l'assenza di istanza di prelievo per lungo tempo e la presentazione tardiva della sola istanza di fissazione udienza. In Cassazione i ricorrenti hanno denunciato la violazione dell'art. 2 l. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo che la manifesta infondatezza della domanda nel processo presupposto non esclude l'indennizzo se non accompagnata da temerarietà o abuso del processo, e che incombeva sull'Amministrazione provare tali fatti ostativi. Hanno anche censurato la liquidazione del danno, sostenendo che il parametro annuo non potesse essere inferiore a euro 750 per i primi tre anni e a euro 1.000 per i successivi.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la censura sulla manifesta infondatezza non coglieva la ratio del decreto impugnato, perché la Corte territoriale non aveva negato l'indennizzo, ma lo aveva riconosciuto, seppur per una durata eccedente limitata, applicando correttamente il principio secondo cui l'infondatezza della domanda nel giudizio presupposto esclude il danno da irragionevole durata solo quando la parte ne abbia consapevolezza originaria, come nella lite temeraria, oppure sopravvenuta prima del superamento del termine ragionevole, ad esempio per consolidamento di giurisprudenza o pronunce costituzionali sfavorevoli. Ha inoltre ritenuto legittima la liquidazione di un importo inferiore al parametro ordinario, in considerazione della natura sostanzialmente aleatoria della controversia, dell'assenza di istanze di prelievo per lungo tempo e della tardività del comportamento processuale dei ricorrenti. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese.
Norme richiamate
Nel testo anteriore alle modifiche del D.L. n. 83/2012, consente l'equa riparazione per durata irragionevole del processo; l'infondatezza della pretesa nel giudizio presupposto non basta di per sé a escludere l'indennizzo, occorrendo la consapevolezza originaria o sopravvenuta dell'infondatezza prima del superamento del termine ragionevole.
art. 6, par. 1 CEDU
Richiamato quale parametro convenzionale del diritto alla ragionevole durata del processo e del correlato pregiudizio da incertezza sull'esito della lite.
Norma invocata per la dedotta violazione di legge; la Corte esamina il motivo come denuncia di falsa applicazione delle norme sulla equa riparazione.
La censura di vizio motivazionale è dichiarata non più proponibile per i ricorsi avverso provvedimenti pubblicati oltre il termine previsto dalla disciplina transitoria collegata al D.L. n. 83/2012.
art. 54, terzo comma, D.L. n. 83/2012
Richiamato per affermare l'inammissibilità del vizio di motivazione nei ricorsi soggetti alla nuova disciplina.
Esclusa l'applicabilità al caso concreto per ragioni temporali.
D.L. n. 83/2012 convertito in legge n. 134/2012
La fattispecie è soggetta al testo previgente della legge Pinto, con esclusione dell'applicazione delle modifiche introdotte da tale intervento normativo.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la mera manifesta infondatezza della domanda proposta nel giudizio presupposto non esclude automaticamente il diritto all'indennizzo; occorre che la parte abbia avuto consapevolezza dell'infondatezza in modo originario, oppure che tale consapevolezza sia sopravvenuta prima del superamento del termine di ragionevole durata.
- La consapevolezza sopravvenuta dell'infondatezza può derivare, tra l'altro, dal consolidamento di un orientamento giurisprudenziale sfavorevole, da una pronuncia di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale o da un intervento legislativo chiarificatore in senso contrario alla pretesa.
- Quando la controversia presupposta presenti un oggetto sostanzialmente aleatorio, specie se sorretta da norme di segno opposto e accompagnata da condotta processuale passiva o tardiva della parte, il giudice può liquidare un indennizzo inferiore ai parametri ordinari, purché la scelta sia adeguatamente giustificata.
- La censura di vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile nei ricorsi soggetti alla disciplina introdotta dal D.L. n. 83/2012 oltre il limite temporale previsto dalla norma transitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18558/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18559/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18560/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18561/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18562/2022 del 09/06/2022
- ordinanza_civile · 9 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18563/2022 del 09/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →