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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34771/2024 del 28/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (garante)

La controversia

La lite origina da una scrittura privata del 29/07/2005 con cui, in relazione al conferimento di un fondo in una società agricola, alcuni soggetti si sarebbero obbligati a tenere indenne il ricorrente da ogni onere fiscale presente e futuro connesso alla registrazione e ad eventuali successivi accertamenti tributari. Il Tribunale aveva ritenuto valido il patto di manleva e aveva respinto la domanda di accertamento negativo del credito tributario, accogliendo la riconvenzionale di manleva. La Corte d'appello, invece, accogliendo l'appello incidentale delle controparti, aveva dichiarato nullo il patto di manleva limitatamente all'imposta di registro e rigettato il resto. In cassazione il ricorrente ha dedotto tre motivi: (1) violazione dell'art. 62 d.p.r. 131/1986 e dell'art. 1418 c.c., sostenendo che non esisterebbe un divieto espresso di trasferire l'imposta di registro e che il patto di manleva non realizzerebbe una traslazione vietata del tributo, potendo operare anche senza previo esborso; (2) violazione degli artt. 1322 e 1936 c.c., contestando l'esclusione della qualificazione del patto come fideiussione o garanzia a prima richiesta e sostenendo che la clausola a prima richiesta imporrebbe l'immediato pagamento del garante; (3) violazione dell'art. 1418 c.c., censurando la nullità del patto quanto alle imposte ipotecarie e catastali, sul presupposto che la violazione della normativa fiscale non incida sulla validità del contratto. Nel corso del giudizio di legittimità i controricorrenti hanno anche chiesto la cessazione della materia del contendere, poiché gli atti impositivi presupposti erano stati annullati da altre decisioni della Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto l'istanza dei controricorrenti e ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che, essendo venuto meno l'obbligo impositivo cui il patto di manleva era correlato, il ricorrente non aveva più interesse a coltivare l'impugnazione. Ai fini della soccombenza virtuale, la Corte ha comunque esaminato i motivi e li ha ritenuti infondati: ha ribadito che il patto di manleva è un contratto atipico di trasferimento del rischio, dal quale il diritto di rivalsa sorge solo al verificarsi dell'evento dannoso e solo dopo l'esborso del manlevato; ha escluso che il patto fosse una fideiussione o una garanzia a prima richiesta; ha ritenuto decisivo, anche rispetto alla nullità prospettata per le imposte diverse dall'imposta di registro, il mancato esborso da parte del manlevato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente secondo soccombenza virtuale.

Norme richiamate

  • art. 62 d.p.r. n. 131/1986

    richiamato dal ricorrente come norma che, nel suo assunto, non porrebbe un divieto espresso di trasferimento dell'imposta di registro; la Corte non accoglie la censura e valorizza invece la natura della manleva e la necessità del previo esborso per azionarla

  • art. 1418 c.c.

    invocato per sostenere la nullità del patto in caso di violazione di divieti tributari; la Corte ritiene infondata la censura perché il patto di manleva, in ogni caso, è azionabile solo dopo il pagamento dell'obbligazione a cui si riferisce

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma sul vizio denunciabile in cassazione per violazione di legge, utilizzata per i motivi di ricorso

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per sostenere l'ammissibilità di un assetto autonomo di interessi e la qualificazione della clausola come garanzia autonoma; la Corte esclude la riconducibilità del patto a una garanzia del tipo invocato

  • art. 1936 c.c.

    invocato per la disciplina della fideiussione; la Corte esclude che il patto di manleva possa essere qualificato come fideiussione

  • art. 57 d.p.r. n. 131/1986

    citato nel ricorso per sostenere che, in materia di imposta di registro nei contratti di compravendita, il pagamento grava sulle parti del contratto

  • art. 11 d.lgs. n. 347/1990

    richiamato nel ricorso per affermare che anche per imposta ipotecaria e catastale il pagamento è posto a carico delle parti del contratto

  • art. 27 d.p.r. n. 643/1972

    menzionato nel confronto con l'INVIM come norma che espressamente disciplinava la traslazione del tributo, ritenuta dal ricorrente non assimilabile all'imposta di registro

  • art. 53 Cost.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la compatibilità o incompatibilità della traslazione del tributo con il principio di capacità contributiva

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002

    richiamato nel dispositivo per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. n. 228/2012

    norma di modifica dell'art. 13 d.p.r. 115/2002 richiamata nel dispositivo

Massime di principio

  • Il patto di manleva è un contratto atipico che trasferisce il rischio economico di un evento eventuale e attribuisce al manlevato un diritto di rivalsa solo quando l'evento si sia verificato e l'esborso sia stato effettivamente sostenuto.
  • La manleva non coincide con la fideiussione: il mallevadore non garantisce l'adempimento verso il creditore, ma si obbliga verso il manlevato a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali dell'evento dedotto in contratto.
  • Per azionare un patto di manleva relativo a un onere fiscale, il manlevato deve provare di avere eseguito il pagamento o comunque di avere subito l'esborso cui la manleva si riferisce; il solo debito non è sufficiente.
  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, l'impugnazione deve colpirle tutte in modo efficace: se anche una sola ratio resta ferma, il motivo non può essere accolto.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche senza un accordo delle parti sulla fondatezza delle rispettive pretese, se il fatto sopravvenuto elimina integralmente l'interesse alla decisione; in tal caso le spese si regolano secondo soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàRisoluzione del contrattoOnere della provaGiudicato

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