Cassazione Civile, Ordinanza n. 11720/2026 del 29/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l’imposta unica sulle scommesse per l’anno 2017, accertata nei confronti di una società che svolgeva attività di raccolta scommesse come CTD per conto di un bookmaker estero. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato; in appello la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva invece accolto il gravame, ritenendo applicabile alla contribuente il nuovo sistema di tassazione introdotto dall’art. 1, comma 945, della l. n. 208 del 2015, cioè il prelievo sul margine tra somme giocate e vincite corrisposte. La Corte d’appello aveva escluso che la mancata connessione al totalizzatore nazionale o la pretesa posizione "illegale" potessero impedire l’applicazione del regime sul margine, osservando che l’amministrazione avrebbe dovuto rideterminare i ricavi secondo tale criterio. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015, per avere il giudice di merito applicato indebitamente il regime ordinario sul margine a un operatore non regolarizzato e non collegato al totalizzatore nazionale. Secondo la ricorrente, a tali soggetti continua invece ad applicarsi la disciplina speciale forfetaria introdotta dall’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014, come modificata, mentre il regime del 2015 riguarda solo raccolte gestite in modo regolare e verificabile. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo dell’Agenzia, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione impugnata è stata censurata perché aveva erroneamente esteso il nuovo metodo di tassazione sul margine a un soggetto che non risultava regolarizzato e non era collegato al totalizzatore nazionale. La Corte ha ribadito che il nuovo art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015 si applica alla raccolta regolare e verificabile; per chi non abbia regolarizzato la posizione continua a operare il metodo forfetario previsto dalla disciplina speciale, salvo che il contribuente dimostri con prova contraria l’effettivo ammontare delle giocate, delle vincite e dei costi sostenuti, così da rendere applicabile il regime ordinario. Poiché nel caso concreto non risultava la regolarizzazione né erano stati dedotti elementi probatori idonei a una ricostruzione analitica, la sentenza di appello è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge quale vizio di legittimità del ricorso per cassazione.
art. 1, comma 945, l. n. 208 del 2015
"A decorrere dal 1º gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte"
Il nuovo sistema di tassazione sul margine si applica solo ai soggetti che esercitano una raccolta gestita in modo regolare e verificabile; non si estende automaticamente a chi non abbia regolarizzato la posizione e non sia collegato al totalizzatore nazionale.
art. 1, commi 643 e 644, lett. g), l. n. 190 del 2014
La disciplina speciale forfetaria continua a operare per i periodi e per i soggetti non regolarizzati, essendo rimasta in vigore anche dopo la legge di stabilità 2016.
art. 24, comma 10, d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del 2011
Per i periodi d’imposta precedenti continua ad applicarsi il metodo di calcolo previsto da tale disposizione.
art. 1, comma 926, lett. d), l. n. 208 del 2015
Ha esteso i termini per aderire alla regolarizzazione, confermando il quadro di emersione fiscale per gli operatori non collegati al totalizzatore nazionale.
Costituisce il riferimento normativo dell’imposta unica sulle scommesse, cui si applicano le diverse modalità di determinazione dell’imponibile.
art. 4, comma 1, lett. b), n. 3.1), d.lgs. n. 504 del 1998
Richiamato come parametro per l’aliquota massima nel regime forfetario disciplinato dall’art. 1, comma 644, lett. g), l. n. 190 del 2014.
Massime di principio
- Il nuovo metodo di determinazione dell’imponibile e dell’imposta unica sulle scommesse, fondato sulla differenza tra somme giocate e vincite corrisposte, si applica solo ai soggetti che svolgono una raccolta regolare e verificabile.
- Per gli operatori che non abbiano regolarizzato la propria posizione e non siano collegati al totalizzatore nazionale continua ad applicarsi la disciplina speciale forfetaria, poiché manca una base analitica attendibile per ricostruire l’attività effettivamente svolta.
- Il mancato collegamento al totalizzatore nazionale legittima un accertamento induttivo della base imponibile, purché il contribuente resti libero di fornire prova contraria dell’effettivo volume di gioco, delle vincite pagate e dei costi sostenuti.
- Una disciplina fiscale costruita su un criterio forfetario non viola di per sé difesa, capacità contributiva e imparzialità dell’azione amministrativa quando il contribuente conserva la possibilità di dimostrare in concreto i dati reali della raccolta.
- Chi omette la regolarizzazione non può invocare a proprio favore una norma pensata per l’attività imprenditoriale regolare e verificabile, essendo tale omissione incompatibile con buona fede e legittimo affidamento.
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